DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521

Type DPR
Publication 1987-11-19
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dal predetto art. 107;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, per i beni culturali e ambientali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1.La delega conferita al commissario del Governo per la provincia di Bolzano con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, deve intendersi riferita anche alle assunzioni fuori concorso e alle immissioni in ruolo di personale, nonche' all'adozione ed emanazione di tutti gli altri atti che sono o saranno attribuiti alla competenza delle amministrazioni centrali dello Stato e degli organi centrali delle amministrazioni e delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo, concernenti il personale di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

2.Si intendono, altresi', attribuiti alla competenza del commissario del Governo i provvedimenti di assunzione fuori concorso od immissioni in ruolo demandati dalla legge statale agli organi delle amministrazioni periferiche dello Stato e delle amministrazioni e delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo.

3.Il commissario del Governo applica le norme sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato e le norme comunque concernenti l'assunzione di personale statale e, per il personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni ad ordinamento autonomo, le norme previste dai rispettivi stati giuridici, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive integrazioni e modifiche.

4.Restano salve le competenze, diverse da quelle conferite al commissario del Governo, attribuite o che potranno essere attribuite, con legge, alle amministrazioni periferiche dello Stato, ed agli organi periferici delle amministrazioni delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione, comma quinto, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valori di leggi e regolamenti. - Il testo dell'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente: "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico italiano". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 571, e' il seguente: "Art. 3. - All'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' aggiunto il seguente comma: "Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano e' altresi' delegato ad adottare tutti gli altri provvedimenti ed emanare tutti gli altri atti concernenti il personale di cui al primo comma dell'art. 8 del presente decreto applicando le norme dello stato giuridico dei dipendenti dello Stato, nonche', per il personale dipendente dalle amministrazioni con ordinamento autonomo, le norme previste dai rispettivi stati giuridici, fatte salve le particolari disposizioni contenute nel presente decreto"". - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e' il seguente: "Art. 8. - Nella provincia di Bolzano sono istituiti i ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici nella provincia, stabiliti nelle tabelle contrassegnate con i numeri da 1 a 20 allegate al presente decreto. I posti dei ruoli, di cui al precedente comma, considerati per amministrazione e per carriera, comunque denominate, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione. I commi precedenti non si applicano per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa".

Art. 2

1.I provvedimenti adottati dal commissario del Governo, riguardanti il personale delle amministrazioni dello Stato, sono sottoposti al controllo degli organi locali, siti in Bolzano, della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

2.Agli stessi organi sono sottoposti gli atti riguardanti il personale dei ruoli locali dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - A.N.A.S.

3.I provvedimenti adottati dal commissario del Governo, riguardanti il personale delle aziende e delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, sono sottoposti al controllo degli organi di dette aziende secondo le modalita' e le prescrizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 3

1.Il disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si applica anche al personale di cui all'ultimo comma dell'art. 46 dello stesso decreto.

Nota all'art. 3: - Il testo degli articoli 9 e 46 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e' il seguente: "Art. 9. - Il personale che in data 20 gennaio 1972 era gia' in servizio in provincia di Bolzano continuera' a svolgere le proprie attribuzioni, ad esaurimento, mantenendo l'inquadramento nei ruoli generali e conservando lo stato giuridico ad essi relativo. I posti vacanti al 20 gennaio 1972 e quelli che, per qualsiasi causa, si sono resi o si renderanno vacanti dopo tale data, sono coperti attraverso concorsi a posti iniziali di ogni carriera. Conseguentemente vengono ridotti di altrettanti posti i corrispondenti ruoli generali delle amministrazioni interessate. Le vacanze nella prima attuazione delle seguenti norme, risultano dalla differenza tra i posti previsti dalle tabelle di cui al precedente art. 8 e quelli di fatto coperti dal personale di cui al primo comma del presente articolo". "Art. 46. - Le quote di cui al terzo comma dell'art. 89 dello statuto devono essere raggiunte entro 30 anni dalla data di entrata in vigore dello statuto. Fino al raggiungimento delle quote suddette, la percentuale dei posti da assegnare nei singoli concorsi, agli appartenenti dei gruppi linguistici tedesco e latino puo' essere determinata, nell'ambito delle intese di cui all'art. 13, in misura superiore a quella risultante dall'applicazione del precedente art. 16. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, nel periodo di cui al primo comma sono considerati vacanti anche i posti occupati da personale che ha presentato domanda di trasferimento fuori della provincia di Bolzano. Nelle domande di cui al comma precedente gli interessati possono indicare una terna di sedi di preferenza ed hanno diritto al trattamento economico previsto per i trasferimenti di ufficio. Al fine di attuare il disposto di cui al primo comma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22, si avvale anche del disposto dell'art. 199 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, per il trasferimento ad altra amministrazione di singoli o di contingenti di impiegati nell'ambito provinciale. Nei posti da mettere a concorso ai sensi del secondo comma dell'art. 9 non sono compresi quelli occupati da personale che ha preso servizio nella provincia di Bolzano dopo il 20 gennaio 1972 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, purche' gia' residente nella provincia di Bolzano alla data suddetta".

Art. 4

1.L'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riprodotto al penultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, e' soppresso e non si applica, inoltre, nei confronti di coloro che hanno conseguito l'attestato di bilinguismo di cui al terzo comma del citato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 7.52, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e' il seguente: "Le commissioni sono presiedute da un commissario appartenente al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando. I due commissari che svolgono le funzioni di presidente sono indicati nel decreto di cui al precedente art. 3. Per superare l'esame il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti della commissione. Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue. riferite alle varie carriere. La destinazione ad una funzione pertinente ad una carriera superiore comunque denominata e' subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente alla suddetta carriera. Gli attestati hanno validita' di sei anni". - Il testo dell'art. 4 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, e' il seguente: "Art. 4. - Il terzo ed il quarto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono sostituiti dai seguenti: "Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioe' 1) licenza di scuola elementare; 2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, 3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado; 4) diploma di laurea. Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, puo' sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di eta' e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno di eta'. Gli attestati hanno validita' di sei anni. La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore e subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondenti al predetto titolo di studio"".

Art. 5

1.Le tabelle n. 2, 10, lettera B), 11, 17, 18, lettera A), 21 e 22, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono sostituite con le tabelle allegate al presente decreto con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

FANFANI, Ministro dell'interno

AMATO, Ministro del tesoro

VIZZINI, Ministro per i beni culturali e ambientali

BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DE ROSE, Ministro dei lavori pubblici

DONAT CATTIN, Ministro della sanita'

FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SANTUZ, Ministro per la funzione pubblica

GUNNELLA, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 dicembre 1987

Atti di Governo registro n. 70, foglio n. 28

Tabelle

TABELLA I ((MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ARCHIVIO DI STATO VIII Archivista di Stato ricercatore storico scientifico. . . . . . . . . .(256) 2 VII Collaboratore amministrativo. . . . . . . . . (2) 1 VII Archivista di Stato . . . . . . . . . . . . (257) 1 VI Assistente tecnico. . . . . . . . . . . . . (188) 2 V Operatore amministrativo. . . . . . . . . . . (4) 1 IV Fotografo editoriale. . . . . . . . . . . . (124) 1 III Addetto ai servizi ausiliari e anticamera . .(24) 3 --- Totale. . . 11)) TABELLA 2 MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO UFFICIO PROVINCIALE METRICO E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI DI BOLZANO VIII Funzionario amministrativo (1). . . . . . . . . . . . . . . 1 VII Collaboratore amministrativo (2). . . . . . . . . . . . . . 1 V Operatore amministrativo (4). . . . . . . . . . . . . . . . . 1 III Addetto ai servizi ausiliari (24). . . . . . . . . . . . . . 1 TABELLA 3 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI UFFICIO DEL GENIO CIVILE Primo dirigente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 IX Ing. dir. coord. (224 a). . . . . . . . . . . . . . . . 1 VIII Ing. direttore (224). . . . . . . . . . . . . . . . . - VII Coll. amm. cont. (14). . . . . . . . . . . . . . . . . 1 VII Capo tecn. (203). . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 VII Coll. amm. (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 VI Assist. tecn. (188). . . . . . . . . . . . . . . . . 9 VI Registr. dati (281). . . . . . . . . . . . . . . . . 2 VI Ragioniere (15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - V Oper. amm. (4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 III Add. serv. aus. (24). . . . . . . . . . . . . . . . . 1 IV Sorv.idr. (74). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 IV Autist. mecc. (11). . . . . . . . . . . . . . . . . 2 VIII Arch.direttore (21). . . . . . . . . . . . . . . . 1 VII Trad.interprete (133). . . . . . . . . . . . . . . . 1 VI Ass. amm.vo (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 V Disegn. spec. (207). . . . . . . . . . . . . . . . . 2 IV Addetto serv. portin. e custodia (22). . . . . . . . . 1 Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . 42 TABELLA 4 MINISTERO DELLA SANITA' UFFICIO VETERINARIO DI CONFINE Qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posti Personale dirigente: Primo dirigente veterinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Personale non dirigente:

Qualifica Profilo Numero dei posti

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