DECRETO 21 dicembre 1987, n. 524
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto in particolare l'art. 4, primo comma, lettera a), del sopracitato regolamento n. 857/84 che prevede la concessione, da parte degli Stati membri, di una indennità a favore dei produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera;
Visto il regolamento CEE n. 775/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 e in particolare all'art. 3 che autorizza l'Italia ad applicare un programma di cessazione volontaria della produzione lattiera ai sensi del regolamento CEE n. 857/84 mediante la concessione di una indennità a favore dei produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera;
Visto il regolamento CEE n. 1070/87 della commissione che reca modalità di applicazione del regolamento CEE n. 775/87 e in particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1985 con il quale è stato disposto il censimento della produzione lattiera;
Visto l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 610 concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;
Vista la delibera adottata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della sopracitata legge e concernente la concessione per il 1988 di una indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera;
Sentite le valutazioni formulate dalla commissione di settore di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752, nella riunione del 5 novembre 1987;
Sentito il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. nella seduta del 9 dicembre 1987;
Ravvisata
pertanto l'urgenza di provvedere in materia; Decreta:
Art. 1
I produttori agricoli, singoli od associati, che allevano nell'azienda vacche da latte e che nel quadro della realizzazione della ristrutturazione della produzione lattiera a livello nazionale, si impegnano ad abbandonare, per l'intero periodo di validità del regime di disciplina della produzione lattiero-casearia definito dal regolamento CEE n. 857/84 e successive integrazioni e per l'intero patrimonio bovino da latte presente in azienda, tale produzione, possono beneficiare di un premio di riconversione pari a L. 1.300.000 per ogni vacca da latte o giovenca gravida abbattuta. La concessione del premio è subordinata alla integrale eliminazione dei soggetti femminili di cui al precedente comma, allevati in azienda. Il premio di cui sopra è ridotto del 50% per le vitelle di età non inferiore ai sei mesi, per manzette e manze.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)