DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 526
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo e per gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1.All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, e' aggiunto il seguente comma: "Nelle attribuzioni di cui al precedente comma rientrano anche quelle concernenti: 1) l'autorizzazione di cui all'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, riguardante la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di sale cinematografiche; 2) il riconoscimento di circoli di cultura cinematografica che esplicano la propria attivita' esclusivamente nell'ambito del territorio provinciale; 3) la vidimazione del registro di programmazione delle proiezioni cinematografiche di cui all'art. 40 della legge 4 novembre 1965, n. 1213; 4) il rilascio del nulla osta per la costruzione di teatri o l'adattamento di immobili o sale per spettacolo teatrale; 5) il rilascio del nulla osta di agibilita' teatrale a complessi dilettantistici operanti nel territorio provinciale".
2.Di conseguenza e' abrogato l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fini di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - L'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente: "Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano". Note all'art. 1: Il testo dell'art. 2 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 691, e' il seguente: "Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di manifestazione ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali esercitate sia direttamente dagli organi centrali o periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto". Il testo dell'art. 2 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 686, e' il seguente: "In materia di spettacoli pubblici l'autorizzazione di cui all'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' subordinata, nelle province di Trento e Bolzano, al previo nulla osta della provincia competente, per quanto attiene alla pubblica sicurezza". Il testo degli articoli 31 e 40 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' il seguente: "Art. 31 (Apertura nuove sale). - La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonche' l'ampliamento di sale o arene cinematografiche gia' in attivita' sono subordinati ad autorizzazione del Ministero per il turismo e lo spettacolo. E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche. I criteri per la concessione dell'autorizzazione prevista dai precedenti commi e dell'articolo 33 sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia, sulla base dell'incremento della frequenza degli spettatori e delle giornate di attivita' verificatisi in ciascun comune o frazione o localita', nelle sale cinematografiche funzionanti da almeno un biennio. Possono consentirsi deroghe ai criteri predetti per soddisfare le esigenze cinematografiche di zone periferiche e di quartieri coordinati (C.E.P.) o realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per migliorare la capacita' ricettiva degli esercizi cinematografici e per consentire l'apertura di nuove sale nei comuni, nelle frazioni e nelle localita' che ne fossero sprovvisti o in cui esistano peculiari esigenze di interesse turistico, nonche' nei capoluoghi di provincia che non sono provvisti di sale cinematografiche con una ricettivita' superiore ai 500 posti. Puo' inoltre consentirsi l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'articolo 44, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a 50 per ciascun circolo. La deroga di cui al comma precedente e' ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i 400 mila e un milione di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione fra i 50 mila e 400 mila abitanti o siano capoluoghi di provincia. Potra' inoltre essere consentita l'apertura di sale esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti. L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti e' rilasciata soltanto per le localita' sprovviste di sale cinematografiche. I profughi gia' proprietari o esercenti di cinema nei territori di provenienza, i quali non abbiano presentato e non presentino entro il termine perentorio di un anno dal loro rientro in patria domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per ripristinare nel territorio, della Repubblica l'attivita' cinematografica in precedenza esplicata, decadono dal particolare beneficio previsto dall'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137. Il termine decorre dall'entrata in vigore della presente legge per i profughi gia' rientrati in patria. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma e' punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna e' ordinata la sospensione dei lavori. Qualora il Ministro per il turismo e lo spettacolo lo richieda, e' disposta, con ordinanza del questore e del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale". "Art. 40 (Registro di programmazione, biglietti e distinte d'incasso). - Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorita' di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e rispettiva nazionalita'. Nei casi di inosservanza di detto obbligo e' disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni dalla commissione di cui all'art. 51. I biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche sono emessi in un tipo con un contrassegno della Societa' italiana autori ed editori, incaricata della riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sui pubblici spettacoli. Tutti gli esercenti cinematografici devono adottare le distinte d'incasso (bordero), da redigersi a ricalco, del tipo predisposto o contrassegnato dalla Societa' italiana autori ed editori ed approvato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per le finanze, sentita la commissione centrale per la cinematografia. All'inizio del primo spettacolo giornaliero l'esercente deve riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati segnaletici che sono gia' a sua conoscenza; in particolare il titolo e la casa produttrice del lungometraggio, del cortometraggio e del film di attualita', i dati inerenti ai biglietti che intende usare nella giornata e il dettaglio del loro prezzo unitario. Le quietanze relative al versamento dei diritti erariali ed accessori sui pubblici spettacoli sono soggette ad imposta di bollo del 2 per mille con il massimale di lire 50. Il prezzo da corrispondere alla S.I.A.E. per i biglietti d'ingresso da essi forniti agli esercenti di sale cinematografiche e' determinato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per le finanze. Chiunque contraffa o altera biglietti di ingresso alle sale cinematografiche, ovvero, non avendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista o riceve al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione biglietti contraffatti o alterati, o fa uso dei medesimi e' punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da lire 20 mila a lire 200 mila. Chiunque compie sulle distinte di incasso registrazioni o annotazioni non conformi al vero e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, salvo le sanzioni fiscali. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il corredo pubblicitario dei film; nazionali e non nazionali, ammessi alla circolazione sul territorio della Repubblica, dovra' indicare, con adeguata evidenza, l'anno della prima edizione italiana del film. Il titolo del film, risultante dal nulla-osta di proiezione in pubblico, non potra' essere modificato se non in base a preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo su motivata istanza degli interessati sentito il parere delle organizzazioni sindacali di categoria. In caso di violazione delle norme di cui ai due precedenti commi, il Ministro per il turismo e lo spettacolo disporra' la sospensione del nulla osta di presentazione in pubblico del film in attesa degli adempimenti di cui sopra".
Art. 2
1.L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - Nelle materie di cui all'art. 20, primo comma, dello statuto, i provvedimenti che le leggi attribuiscono all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza, sono adottati, nell'ambito del rispettivo territorio provinciale, dal presidente della giunta provinciale. Le attribuzioni di cui al precedente comma comprendono anche le funzioni di cui agli articoli 75 e 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' il rilascio della licenza per l'esercizio dell'arte fotografica di cui all'art. 111 del medesimo regio decreto. Le attribuzioni di cui ai precedenti commi o parte di esse possono essere delegate ai sindaci. I provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 20 dello statuto sono comunicati al questore della provincia".
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 686, e' il seguente: "Nelle materie indicate nel primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, i provvedimenti che le leggi di pubblica sicurezza attribuiscono ai prefetti e ai questori, in quanto autorita' provinciali di pubblica sicurezza, sono adottati, ai sensi del citato art. 20, dai presidenti delle giunte provinciali. Restano salve le competenze delle due province autonome in materia di spettacoli ed esercizi pubblici. I provvedimenti emanati dai presidenti delle giunte provinciali ai sensi del citato art. 20 sono comunicati al questore della provincia". - Il testo dell'art. 20 dello statuto e' il seguente: "I presidenti delle giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto. Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i presidenti delle giunte provinciali si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale. Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori. Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati". - Il testo degli articoli 75 e 127 del R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773, e' il seguente: "Art. 75. - Chiunque fabbrica, anche senza carattere di continuita' e senza scopo di speculazione commerciale, pellicole cinematografiche deve darne preventivo avviso scritto al questore che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. Lo stesso obbligo ha chi intende introdurre nel territorio dello Stato o esportare o fare comunque commercio di pellicole cinematografiche". "Art. 127. - I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore. Chi domanda la licenza deve provare l'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli. La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' stata rilasciata. Essa e' valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in localita' diverse. L'obbligo della licenza spetta, oltreche' ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualita' mediante certificato rilasciato dall'autorita' politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorita' consolare italiana".
Art. 3
1.La regione e le province di Trento e di Bolzano sono titolari, ai sensi e nei limiti dell'art. 16 dello statuto, delle funzioni di polizia amministrativa inerenti alle attribuzioni loro spettanti nelle materie ad esse trasferite ed elencate agli articoli 4, 5, 6 e, rispettivamente, 8, 9 e 10 dello statuto stesso.
2.In caso di delega di funzioni amministrative statali alla regione o alle province, la delega si intende conferita anche per le funzioni di polizia amministrativa ad esse pertinenti.
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