DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 527
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, del tesoro e per gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1.Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale - compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia - e in materia di porti lacuali, nonche' le attribuzioni gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nella prima delle suddette materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.
2.Sono compresi nella competenza delle province di cui al comma 1 tutti i servizi di comunicazione e di trasporto di persone e di merci, di linea e non di linea, soggetti a concessione o ad autorizzazione, che si svolgono nell'ambito territoriale delle province di Trento e Bolzano per via terrestre, lacuale, fluviale, su canali navigabili ed idrovie e per via aerea, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio dell'altra provincia o in quello di altra regione.
3.Le modalita' di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di cui al comma 2, che si svolgono parzialmente nel territorio dell'altra provincia o in quello di altra regione finitima, sono stabilite d'intesa con la provincia o la regione nel cui territorio si svolge la parte minore del percorso dei servizi pubblici di trasporto.
AVVERTENZE: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione, comma quinto, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - Il testo dell'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente: "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al diritto linguistico italiano".
Art. 1-bis
((
1.A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, per il relativo territorio, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari svolti sulla rete nazionale, che non costituiscono trasporto ferroviario di interesse nazionale o internazionale.
2.Sono di interesse nazionale i servizi di trasporto ferroviario internazionale e nazionale di media-lunga percorrenza caratterizzati da elevati standards qualitativi; sono considerati servizi di trasporto ferroviario internazionali i servizi che consentano il collegamento ferroviario dell'Italia con altri Paesi europei, ad esclusione dei servizi che superano i confini nazionali per brevi tratte.
3.Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1999, n. 146, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella ripartizione della capacita' di infrastruttura da' priorita' ai servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilita' dei cittadini disciplinati dai contratti di servizio da stipulare tra le imprese ferroviarie e le province di Trento e di Bolzano.
4.Per garantire comunque un buon livello di servizio pubblico provinciale, il Ministro dei trasporti e della navigazione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 85, 86 e 90 del trattato CE e sentito il gestore dell'infrastruttura, puo' concedere diritti speciali, su base non discriminatoria alle imprese ferroviarie che forniscono determinati servizi di trasporto pubblico locale richiesti dalla provincia territorialmente interessata.
5.Nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, insistente sul territorio delle province di Trento e di Bolzano, alle imprese esercenti i servizi ferroviari di cui al comma 1, si tiene conto degli oneri assunti per il miglioramento dell'infrastruttura stessa dalle province autonome di Trento e di Bolzano mediante convenzione.
6.I servizi ferroviari di cui al comma 1 comprendono quelli in concessione, alla data di entrata in vigore del presente articolo, alla Trenitalia S.p.a., espressamente indicati nell'accordo di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le province di Trento e di Bolzano, nel quale saranno altresi' recepite, relativamente ai servizi che interessano il territorio di piu' regioni o province autonome, le intese di cui al comma 7.
8.Relativamente ai servizi di cui al comma 6, le province autonome di Trento e di Bolzano subentrano allo Stato nel rapporto con Trenitalia S.p.a., e stipulano con la stessa societa' il relativo contratto di servizio con scadenza al 31 dicembre 2003, nel quale Trenitalia S.p.a., si impegnera' ad assicurare la consistenza e il livello di servizio in essere. Rimangono a carico dello Stato gli oneri finanziari derivanti da obbligazioni assunte con le Ferrovie dello Stato S.p.a. nel periodo antecedente al predetto subentro, o comunque alle stesse conseguenti.
9.Successivamente alla data del 31 dicembre 2003 le province stipulano, nel rispetto della normativa comunitaria e di quella provinciale emanata nei limiti di cui all'articolo 8 dello statuto di autonomia, nuovi contratti di servizio con imprese ferroviarie da individuare secondo la normativa medesima.
Le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano al riparto dei fondi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, secondo i criteri stabiliti dal medesimo decreto per le regioni a statuto ordinario ))
Art. 2
1.Le linee ferroviarie secondarie, gestite dall'Ente ferrovie dello Stato, dichiarate non piu' utili dal Ministro dei trasporti alla integrazione della rete primaria nazionale, sono trasferite alla provincia nel cui territorio si svolgono. ((sono comunque trasferiti alla provincia autonoma di Bolzano i beni immobili della linea ferroviaria Merano-Malles gia' di proprieta' della Suedbahn Aktiengesellschaft, ad eccezione dei beni gia' intavolati alla ferrovie dello Stato S.p.a. entro il 31 ottobre 2000. Il trasferimento e' effettuato ai sensi e nei termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 e successive modificazioni)).
2.La normativa provinciale in materia di sicurezza dei trasporti ferrotranviari e filotranviari deve fare comunque salve le prescrizioni tecniche contenute nella normativa statale.
2-bis.Le province, per l'esercizio della funzione amministrativa nella materia di cui al comma 1, possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 10, dei competenti organi dello Stato, sulla base di apposita convenzione.
2-ter.Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2, le funzioni amministrative in materia di sicurezza continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato.
3.L'esercizio delle attribuzioni in materia di linee ferroviarie in concessione rimane di competenza dello Stato fino al 31 dicembre 1988.
4.Conseguentemente restano a carico dello Stato gli interventi integrativi previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297, e successive modificazioni, per il ripianamento dei deficit di gestione delle societa' concessionarie relativi agli esercizi fino alla data di cui al comma 3, anche se disposti successivamente a tale data; restano anche a carico dello Stato gli interventi previsti dall'art. 10 della legge medesima limitatamente a quelli disposti fino alla stessa data. Restano altresi' a carico dello Stato gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per investimenti ferroviari.
5.Previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato, i servizi in atto esercitati dalla gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda vengono trasferiti, per la parte di competenza, alla provincia di Trento, la quale provvedera' all'esercizio delle relative funzioni amministrative mediante intesa con le altre regioni interessate, ovvero mediante gestione comune anche in forma consortile.
Art. 3
1.Per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale senza svolgervi attivita' economiche e' obbligatorio il parere della provincia. I servizi automobilistici di linea internazionali possono svolgere nel territorio provinciale attivita' economica esclusivamente nei capoluoghi di Trento e Bolzano nonche' nelle localita' comunicate dalle province entro il 31 dicembre di ogni anno al ministero dei trasporti. Per la prima applicazione del presente decreto le localita' diverse dai capoluoghi di Trento e Bolzano vanno comunicate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.Rimane ferma la competenza degli organi statali in materia di trasporto di effetti postali. Qualora il trasporto debba essere eseguito con mezzi adibiti a servizi pubblici di competenza della provincia, i relativi provvedimenti saranno adottati di intensa con il competente organo provinciale.
3.La provincia interessata deve essere sentita per i servizi di comunicazioni e trasporti aerei di linea nazionale o internazionale che facciano scalo nel suo territorio.
4.Resta fermo quanto stabilito dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Nota all'art. 3: Il testo dell'art. 45 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente: "La giunta regionale deve essere consultata ai fini dell'istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la regione".
Art. 4
1.La direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Trentino-Alto Adige e' soppressa.
2.Lo svolgimento delle attribuzioni attualmente esercitate dalla predetta direzione compartimentale e non rientranti fra quelle di competenza delle province di Trento e Bolzano ai sensi del presente decreto, viene assegnato agli esistenti uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le modalita' che verranno stabilite, con proprio decreto, dal Ministro dei trasporti.
3.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dei trasporti provvedera', d'intesa con le province di Trento e Bolzano, alla determinazione del contingente, per carriera e qualifica, del personale in servizio alla medesima data presso gli uffici della predetta direzione compartimentale addetto allo svolgimento di funzioni attribuite alle province.
4.Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso la direzione compartimentale di cui al comma 3 ha diritto di chiedere il trasferimento alle province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 5. La provincia, tra il personale che chiede il trasferimento, individua, nei limiti del contingente di cui al comma 3, i dipendenti o gli impiegati da trasferire nei ruoli provinciali, con precedenza del personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolge funzioni trasferite alle province.
5.Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di ristrutturazione dei ruoli organici in relazione alle nuove funzioni attribuite alle province, il personale di cui ai commi precedenti rimane addetto ai compiti che gli sono attualmente affidati. Le spese per il pagamento delle competenze sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle province in riferimento al contingente di cui al comma 3.
6.Al personale trasferito e' garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.
7.In correlazione col personale di ruolo e non di ruolo trasferito ai sensi del presente articolo, vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici del Ministro dei trasporti e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.
Art. 4-bis
((
1.Al fine di realizzare nelle province di Trento e di Bolzano un organico sistema di servizi in materia di comunicazioni e trasporti, a decorrere dal 1 gennaio 1996 e' delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano l'esercizio delle funzioni attualmente attribuite agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e di Bolzano.
2.Le province disciplinano con legge l'organizzazione delle funzioni delegate di cui al comma 1.
3.Per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con il presente decreto resta fermo quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.
4.Con effetto dalla data di cui al comma 1 sono trasferiti alle province di Trento e Bolzano gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e Bolzano.
5.Il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici trasferiti ha diritto a chiedere il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale di inquadramento, mantenendo la propria posizione di ruolo ovvero non di ruolo. Il restante personale che non esercita tale diritto e' trasferito alle province nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento secondo le modalita' stabilite dalla normativa provinciale.
6.In corrispondenza al contingente di personale trasferito e' ridotta, con decorrenza dalla data del trasferimento, la dotazione organica delle amministrazioni statali di provenienza.
7.Fino all'inquadramento nelle amministrazioni provinciali il personale di cui al comma 5 e' messo a disposizione della provincia territorialmente competente, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento; il relativo onere e' a carico del bilancio della provincia.
8.Il personale che chiede il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato viene trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio provinciale conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito, ovvero, a richiesta, permane nella amministrazione di appartenenza per essere destinato ad uffici di altre regioni.
9.Fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e di Bolzano continuano a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore, attinenti alle funzioni delegate alle province stesse ai sensi del comma 1.
))
Art. 4-ter
((
1.La determinazione dei rimborsi spettanti alle province ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, per l'esercizio delle funzioni delegate, ai sensi dell'art. 4-bis del presente decreto, al netto dei proventi derivanti dalle operazioni svolte dagli uffici di cui all'art. 1 che affluiscono direttamente alle province, e' effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo ed il presidente delle rispettive giunte provinciali, tenendo conto di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
))
Art. 5
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.