DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1987, n. 534
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n. 47 (in G.U. 01/03/1988, n.50).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre la proroga di termini in materia di servizi e opere pubbliche, di agevolazioni tributarie e di scadenza nelle zone colpite dalle recenti calamita' naturali, nonche' di disporre interventi per le recenti alluvioni in Calabria, per il mantenimento della scorta strategica di prodotti petroliferi e per assicurare la partecipazione italiana alle Conferenze per la sicurezza e la cooperazione europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo, dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile, della marina mercantile, degli affari esteri, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1.E' prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, gia' prorogato al 31 dicembre 1987 dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, limitatamente al servizio metereologico, le cui funzioni devono essere definitivamente trasferite dalla Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta data del 31 dicembre 1988.
Art. 2
1.E' prorogato al 31 dicembre 1988 il termine del 31 dicembre 1987 previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga. ((2))
Art. 3
1.Fino al 29 febbraio 1988 i servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale, attualmente esistenti, continuano ad essere svolti, nelle forme e con le modalita' finora praticate, da concessionari con oneri a proprio carico per gli aeroporti gestiti da enti o da societa' in regime di concessione totale e dall'Ente Ferrovie dello Stato per gli aeroporti a diretta gestione statale.
2.Per gli oneri da sostenere da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato per la gestione dei predetti, servizi, e' riconosciuto al medesimo Ente un rimborso forfettario complessivo di 400 milioni di lire. Alla relativa spesa si fa fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1988.
Art. 4
(( 1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1- bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 1› gennaio 1990 ))
((2))
Art. 4-bis
(( 1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, nell'arco triennale 1988-1990, ai comuni ed alle amministrazioni provinciali mutui per seicento miliardi annui da impiegare esclusivamente nell'adeguamento degli edifici di proprieta' demaniale utilizzati per servizi pubblici ))
Art. 5
(( 1. Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, e' prorogato al 31 dicembre 1989. 2. Entro lo stesso termine e' consentita la presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1 o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni ))
((2))
Art. 5-bis
1.E' altresi' prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 28 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, relativo alle 'Modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere', e successive modificazioni. ((2))
Art. 6
((1. I nulla-osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1990, compresi quelli relativi alle attivita' alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi fino al 30 giugno 1993))
((2))
Art. 7
1.In attesa del definitivo riordino del regime agevolato per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1 dicembre 1948, n. 1438, modificato con legge 27 dicembre 1975, n. 700, e prorogato con decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 1987, n. 50, i termini da quest'ultima legge previsti sono prorogati fino all'entrata in vigore della predetta legge di riordino.
2.Il contingente contraddistinto dal n. 13 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, e' incrementato del 70 per cento.
3.Per territorio limitrofo alla zona franca, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, deve intendersi la residua parte del territorio della provincia di Gorizia.
4.((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
Art. 8
1.Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, in materia di abbuono dell'imposta sugli spettacoli, prorogate al 31 dicembre 1987 dal disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 1986, n. 346, convertito dalla legge 8 agosto 1986, n. 493, restano in vigore sino al 30 giugno 1989. ((3))
2.Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in lire 7.000 milioni nell'anno 1988 ed in lire 3.500 milioni nell'anno 1989, si provvede mediante l'utilizzo delle somme del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, come integrato dall'articolo 13, secondo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativamente alla quota riservata alla concessione dei contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari di sale cinematografiche e conseguente riduzione dello stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo 8044 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1988.
3.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9
1.Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogate da ultimo con il decreto-legge 27 settembre 1986, n. 588, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1986, n. 789, concernenti semplificazione ed acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1988.
Art. 10
1.Sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1988 le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, prorogate da ultimo con decreto-legge 27 settembre 1986, n. 588, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1986, n. 789, concernenti la semplificazione delle procedure in materia di localizzazione delle opere destinate a servizi pubblici degli enti locali.
Art. 11
1.Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1988 l'attivita' ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, nonche' i benefici di cui all'articolo 24 della medesima legge, prorogati da ultimo dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.
2.Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in lire 500 milioni per il 1988, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' iscritte sul capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli per le finalita' di cui al comma 1.
3.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(( 3-bis. - Le disposizioni dell'articolo 15 del decretolegge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e quelle dell'articolo 12 della legge 13 agosto 1984, n. 462, debbono intendersi riferite anche ai manufatti comunque realizzati in adiacenza o a servizio dei ricoveri provvisori costruiti dallo Stato ))
Art. 12
1.I termini previsti dal quarto e sesto comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti rispettivamente gli interventi assistiti dai contributi di cui ((al primo comma del medesimo articolo 18)) per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e simili, nonche' gli interventi sulle aree comprese nei piani di zona, su quelle delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero su quelle espropriate dai comuni ai sensi del sesto comma dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1989 ed al 1 gennaio 1990.
Art. 13
1.Il termine indicato nell'articolo 6, quarto comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, gia' prorogato con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1› marzo 1985, n. 42, contenente norme per la formazione di programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' differito al 31 dicembre 1989. (2)((4))
Art. 14
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327)) ((8))
Art. 15
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA LEGGE 29 FEBBRAIO 1988, N. 47))
Art. 16
1.Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, e' prorogato di trenta giorni.
Art. 17
1.Il termine del 31 dicembre 1987, concernente la sospensione dei termini di scadenza, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, e' prorogato al 31 dicembre 1988.
Art. 18
((
1.Per agevolare il ripristino e la riparazione delle opere pubbliche danneggiate dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1987 a carico del fondo per la protezione civile, all'uopo integrato di pari importo.
2.Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sul presupposto di un programma globale degli interventi predisposto dalla regione Calabria, d'intesa con gli enti locali interessati e sentito il Consiglio dei Ministri, provvede all'assegnazione dei fondi necessari per la realizzazione dei singoli interventi.
3.A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche, alberghiere e della pesca, nonche' di quelle agricole danneggiate dall'evento di cui al comma 1, si applicano rispettivamente le provvidenze di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le cui disponibilita' finanziarie sono integrate di lire 20 miliardi per l'anno 1988, e di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, le cui disponibilita' finanziarie sono integrate di lire 20 miliardi per l'anno 1988; nonche', per le imprese industriali, i benefici previsti dagli articoli 5 e 5- bis del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, le cui disponibilita' sono aumentate di lire 10 miliardi per l'anno 1988.
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