DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1987, n. 554

Type DPR
Publication 1987-12-17
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 03/02/1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dal predetto art. 107;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

E M A N A il seguente decreto:

Art. 1

1.Nel primo periodo del terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, sono soppresse le parole: "terzo comma del" ed il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Essi durano in carica nove anni e non possono essere nuovamente designati". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione, comma quinto, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - Il testo dell'art. 107 del D.P.R. n. 670/1972 e' il seguente: "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico italiano". Nota all'art. 1: Il testo vigente dell'art. 1 del D.P.R. n. 426/1984 e' il seguente: "Art. 1. - Il tribunale regionale di giustizia amministrativa istituito con l'art. 90 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ha sede a Trento. La sua circoscrizione comprende la provincia di Trento. Ad esso sono assegnati sei magistrati, di cui uno con la qualifica di presidente e cinque con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale. Due di questi, scelti tra gli appartenenti alle categorie di cui al successivo art. 2, sono designati dal consiglio provinciale di Trento e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Essi durano in carica nove anni e non possono essere nuovamente designati. Gli stessi non possono essere trasferiti ad altra sede e nei loro confronti non trova applicazione il disposto dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186. Per il periodo di durata in carica ai predetti due magistrati si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati amministrativi regionali. Il collegio giudicante e' composto del presidente e di due consiglieri, dei quali uno tra quelli nominati ai sensi del precedente terzo comma. Le funzioni di presidente sono svolte in ogni caso da un magistrato di carriera. Per l'assolvimento delle funzioni del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento i posti della tabella A, allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aumentati di tre unita' nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale".

Art. 2

1.Le lettere a), b), c) e d) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, sono sostituite dalle seguenti: " a) professori ordinari od associati in materie giuridiche nelle universita'; b) magistrati dell'ordine giudiziario od equiparati; c) impiegati muniti di laurea in giurisprudenza, assunti mediante concorso pubblico appartenenti ai ruoli amministrativi dello Stato, della regione, della provincia di Bolzano, dei comuni o di altri enti pubblici locali della provincia stessa, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata; d) professori di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni di insegnamento di ruolo".

2.Allo stesso art. 2 e' aggiunto il seguente quarto comma: "Gli appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) possono essere nominati anche se in posizione di quiescenza, fermi restando i requisiti di cui al primo comma del successivo art. 5".

Nota all'art. 2: Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 426/1984, come modificato dal presente articolo e dall'art. 3, e' il seguente: "Art. 2. - La sezione autonoma per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, istituita con l'art. 90 dello statuto, ha sede in Bolzano. La sua circoscrizione comprende la provincia di Bolzano. Ad essa sono assegnati sei magistrati, con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, dei quali tre appartenenti al gruppo linguistico italiano e tre appartenenti al gruppo linguistico tedesco. I magistrati della sezione autonoma sono per la meta' nominati con decreto del Presidente della Repubblica su poposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e con l'assenso del consiglio provinciale di Bolzano limitatamente all'appartenente al gruppo di lingua tedesca, e per l'altra meta' sono nominati dal consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica. Essi debbono essere scelti tra gli appartenenti ad una delle seguenti categorie: a) professori ordinari od associati in materie giuridiche nelle universita'; b) magistrati dell'ordine giudiziario od equiparati; c) impiegati muniti di laurea in giurisprudenza, assunti mediante concorso pubblico appartenenti ai ruoli amministrativi dello Stato, della regione, della provincia di Bolzano, dei comuni o di altri enti pubblici locali della provincia stessa, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata; d) professori di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni di insegnamento di ruolo; e) avvocati iscritti nell'albo degli avvocati e che abbiano effettivamente esercitato la professione per almeno sette anni; agli stessi in caso di nomina a consigliere sono estese le norme previdenziali di cui al quarto comma dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576; f) laureati in giurisprudenza che abbiano fatto parte per almeno due legislature del Parlamento nazionale, eletti nella regione Trentino-Alto Adige, o del consiglio della medesima regione". Gli appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d) possono essere nominati anche se in posizione di quiescenza, fermi restando i requisiti di cui al primo comma del successivo art. 5. In sede di prima applicazione del presente decreto si prescinde dal requisito del concorso pubblico, di cui alla lettera c) del presente terzo comma, per coloro che abbiano maturato una anzianita' di almeno dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di dirigente o equiparata".

Art. 3

1.All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' aggiunto il seguente quinto comma: "In sede di prima applicazione del presente decreto si prescinde dal requisito del concorso pubblico, di cui alla lettera c) del precedente terzo comma, per coloro che abbiano maturato una anzianita' di almeno dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di dirigente o equiparata".

2.All'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' aggiunto il seguente quarto comma: "In sede di prima applicazione del presente decreto, il limite di eta' previsto in anni cinquanta, indicato al primo comma, viene stabilito in anni quarantacinque".

Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 426/1984 si veda la nota all'art. 2. - Il testo vigente dell'art. 5 del D.P.R. n. 426/1984 e' il seguente: "Art. 5. - Per la nomina dei magistrati della sezione autonoma di Bolzano costituisce requisito la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata a termini delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. Costituisce altresi' requisito per la nomina l'eta' non inferiore a 50 anni e non superiore a 70 anni. I magistrati della sezione autonoma di Bolzano non possono essere trasferiti ad altra sede e nei loro confronti non trova applicazione il disposto dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186. Salvo quanto diversamente disposto nel precedente comma, ai predetti magistrati si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati amministrativi regionali; gli eventuali provvedimenti di rimozione, sospensione o collocamento a riposo anticipato, sono adottati, limitatamente ai magistrati di nomina del consiglio provinciale di Bolzano, previa intesa con il consiglio provinciale stesso. In sede di prima applicazione del presente decreto, il limite di eta' previsto in anni cinquanta, indicato al primo comma, viene stabilito in anni quarantacinque".

Art. 4

1.Il primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' sostituito dal seguente: "Il presidente della sezione autonoma di Bolzano e' nominato, ai sensi dell'art. 91 dello statuto, tra i magistrati che ne fanno parte, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, alternandosi, per ogni anno, un componente di lingua italiana e uno di lingua tedesca, designato dai magistrati del relativo gruppo linguistico".

Nota all'art. 4: Il testo vigente dell'art. 6 del D.P.R. n. 426/1984 e' il seguente: "Art. 6. - Il presidente della sezione autonoma di Bolzano e' nominato, ai sensi dell'art. 91 dello statuto, tra i magistrati che ne fanno parte, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, alternandosi, per ogni anno, un componente di lingua italiana e uno di lingua tedesca, designato dai magistrati del relativo gruppo linguistico. In caso di mancanza o di impedimento, il presidente della sezione e' sostituito dal componente piu' anziano appartenente allo stesso gruppo linguistico. Il presidente della sezione autonoma di Bolzano esercita i poteri e le funzioni previsti dalla normativa vigente per i presidenti di tribunale regionale amministrativo".

Art. 5

1.Al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 19-bis. - Ai magistrati della sezione autonoma di Bolzano di cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' ai consiglieri di Stato di cui all'art. 14 del decreto stesso, si applicano le norme relative alla ricongiunzione e al riscatto dei periodi assicurativi, nonche' al computo dei servizi, stabilite per i dipendenti civili dello Stato. Ai consiglieri scelti tra gli appartenenti alla categoria di cui alla lettera e) dell'art. 2 si applica il disposto di cui al precedente comma, sempreche' essi non si siano avvalsi delle facolta' di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai consiglieri di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto".

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

FANFANI, Ministro dell'interno

AMATO, Ministro del tesoro

SANTUZ, Ministro per la funzione pubblica

GUNNELLA, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1988

Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 5

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