DECRETO 17 dicembre 1987, n. 558

Type Decreto
Publication 1987-12-17
Ultimo aggiornamento 1988-02-05
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalla cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1986, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali e successive modificazioni;

Vista la direttiva del Consiglio n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione di patate da seme, modificata dalla direttiva n. 87/374/CEE;

Vista la direttiva del Consiglio n. 70/457/CEE del 29 gennaio 1970 modificata dalla direttiva n. 86/155/CEE;

Vista la decisione presa in sede CEE il 16 dicembre 1987 dal Comitato fitosanitario permanente che ha approvato le deroghe a talune disposizioni della direttiva CEE n. 77/93/CEE sopra menzionata, per l'introduzione in Italia di tuberi seme di patate originari dalla Polonia;

Considerato

che le misure fitosanitarie previste nel presente decreto fanno escludere qualsiasi rischio fitosanitario per l'introduzione in Italia del "Corynebacterium sepedonicum" e del "potato spindle tuber viroide"; Decreta:

Art. 1

I tuberi seme di patate, originari della Polonia, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana sino al 31 marzo 1988.

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