DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1988, n. 17
Entrata in vigore del decreto: 13/02/1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto degli enti pubblici non economici;
Constatato che tra gli allegati al menzionato decreto, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1987, non e' incluso il codice sindacale di autoregolamentazione del diritto di sciopero adottato dalla CISNAL e dalla Fedep-CISNAL per il comparto degli enti pubblici non economici;
Visti i commi quinto e sesto dell'art. 11 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Accertato che sussistono le condizioni richieste per l'inserimento del suddetto codice sindacale di autoregolamentazione del diritto di sciopero tra gli allegati all'accordo sindacale recepito nel citato decreto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1.Il codice sindacale adottato dalla CISNAL e dalla Fedep-CISNAL per l'autoregolamentazione del diritto di sciopero nell'ambito del comparto degli enti pubblici non economici di cui al testo unito al presente decreto, costituisce integrazione degli allegati all'accordo sindacale recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267.
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
SANTUZ, Ministro per la funzione pubblica
AMATO, Ministro del tesoro
COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 gennaio 1988
Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 15
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Capo dello Stato il potere di emanare decreti. - La legge n. 93/1983 concerne la legge-quadro sul pubblico impiego. L'art. 11 reca disposizioni sul contenuto degli accordi sindacali in materia di pubblico impiego. I relativi commi quinto e sesto cosi' recitano: "Il Governo e' tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero che, in ogni caso, prevedano: a) l'obbligo di preavviso non inferiore a 15 giorni; b) modalita' di svolgimento tali da garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialita' dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. I codici di autoregolamentazione debbono essere allegati agli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12".
Codice sindacale
CODICE SINDACALE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO RELATIVO AL COMPRARTO DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI. La sottoscritta Confederazione, allo scopo di regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero nel comparto degli enti pubblici non economici individuato ai sensi del decreto n. 68/86, assume il seguente codice di comportamento, tenute presenti anche le norme contenute nella legge n. 93/83, e sulla base del protocollo d'intesa intervenuto tra le confederazioni sindacali ed il Governo in data 25 luglio 1986. Punto 1. Le regole di comportamento autonomamente definite, sono rivolte a tutelare i diritti dei lavoratori nel quadro della responsabile attenzione alle esigenze della collettivita', a cui si garantisce di usufruire dei servizi essenziali, anche nei casi di controversie sindacali. Il diritto di sciopero, che costituisce fondamentale liberta' del lavoratore, si esercita senza limitazione alcuna nei casi in cui siano in gioco i valori primari delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace e nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero mondo del lavoro. Punto 2. Il presente codice si applica nelle azioni sindacali di comparto contrattuale e aziendali relativo alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali. Punto 3. Competenti a proclamare gli scioperi, a definirne le modalita', a sospenderli o revocarli sono: gli organismi nazionali, regionali, comprensoriali di comparto contrattuale delle singole organizzazioni sindacali ai vari livelli; gli organismi delle organizzazioni sindacali di ente e di posto di lavoro, per vertenze che riguardano la propria sfera di competenza, congiuntamente alle rispettive strutture sindacali di comparto contrattuale di livello corrispondente. Se l'organizzazione sindacale non e' strutturata territorialmente, la proclamazione congiunta avverra' con la struttura nazionale di comparto contrattuale. Punto 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 93/83 circa l'obbligo di preavviso, fissato in quindici giorni, si stabiliscono le seguenti modalita' aggiuntive: a) il primo sciopero non superera' la durata di una intera giornata di lavoro; b) quelli successivi al primo, per la stessa vertenza, non supereranno ciascuno le due giornate di lavoro in una unica soluzione. Anche durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo 6› del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e nel contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui tempi di preavviso dell'azione sindacale proclamata. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata avranno svolgimento in un unico periodo di tempo continuativo per ciascun turno di lavoro. Per le vertenze che interessano piu' unita' produttive dello stesso posto di lavoro ovvero piu' profili professionali, sono esclusi scioperi articolati per singola unita' produttiva o per singolo profilo professionale. Nel caso di sciopero aziendale o di posto di lavoro che coincida con il giorno di scadenze perentorie previste da leggi, la relativa durata non superera' le due ore lavorative per ciascun turno di lavoro. Nei giorni compresi tra il 20 dicembre ed il 10 gennaio non saranno effettuati scioperi di comparto e/o aziendali, allo scopo di garantire il rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni e l'adeguamento delle rendite previdenziali. Per gli scioperi di comparto la relativa proclamazione sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica. Per gli scioperi aziendali, la comunicazione sara' fatta all'ente interessato. La proclamazione dello sciopero avverra' con adeguata pubblicizzazione dei contenuti della vertenza e delle modalita' di effettuazione. Nell'esercizio del diritto di sciopero sara' in ogni caso salvaguardata la sicurezza dei cittadini, dei dipendenti e degli impianti. Punto 5. I servizi essenziali nell'ambito del comparto sono: 1) il servizio pronto soccorso infermi; 2) il servizio pronto soccorso emotrasfusionale; 3) l'attivazione degli impianti di potabilizzazione ed erogazione dell'acqua; 4) il funzionamento degli impianti di sollevamento e di depurazione delle acque reflue; 5) il servizio di vigilanza antibracconaggio nei parchi nazionali; 6) gli uffici ACI di frontiera; 7) l'assistenza ai minori ospiti di collegi e/o convitti; 8) l'assistenza ad ospiti non autosufficienti delle case di riposo o dei centri di educazione motoria. Nei tre giorni della proclamazione dello sciopero, a livello decentrato, saranno definiti accordi per stabilire le modalita' del funzionamento minimo dei summenzionati servizi essenziali, secondo criteri e parametri di durata, di orario e di quantificazione dei mezzi e degli addetti da assicurare. Nel caso in cui l'accordo non sia raggiunto, si fara' ricorso, entro gli ulteriori successivi tre giorni, ai competenti livelli superiori di contrattazione. Il presente codice vincola le strutture sindacali, a tutti i livelli, di ciascuna organizzazione firmataria ed i lavoratori iscritti. Ogni comportamento difforme costituisce violazione degli statuti e come tale soggetto alle relative sanzioni. Il presente codice ha validita' fino alla data di scadenza del contratto e puo' comunque essere integrato, modificato o aggiornato all'atto della firma del contratto medesimo. CISNAL-Fedep
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