DECRETO 28 dicembre 1987, n. 562

Type Decreto
Publication 1987-12-28
Ultimo aggiornamento 1988-02-13
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 1837/80 del Consiglio del 27 gennaio 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine;

Visto il regolamento CEE n. 872/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine;

Visto il regolamento CEE n. 3007/84 della commissione del 26 ottobre 1984, che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, concernente tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo, in particolare l'art. 2;

Considerato che con i regolamenti CEE n. 3523/85 e n. 3524/8/5 del Consiglio del 10 dicembre 1985 nonchè con il regolamento CEE n. 1065/86 della Commissione il premio previsto per i produttori di carni ovine è concesso anche ai produttori di carni caprine, limitatamente alle zone previste nei succitati regolamenti nella misura dell'80% di quella stabilita per i produttori di carni ovine;

Considerato che, ai sensi dei succitati regolamenti, il premio è concesso ai produttori, qualora a fine campagna il prezzo di mercato risulti inferiore a quello di base;

Considerato che un premio può essere liquidato nella misura determinata per la Francia a quei produttori italiani che allevino per almeno due mesi gli agnelli ed i capretti partoriti dalle pecore o capre per le quali richiedono il premio;

Considerato che normalmente in un gregge il numero delle femmine coperte per la prima volta e di quelle destinate alla riforma di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 872/84 si equivalgono, e che possono quindi ritenersi eleggibili al premio le femmine che hanno partorito almeno una volta;

Ritenuta

la necessità di emanare le disposizioni nazionali di attuazione nell'evenienza che si verifichino le condizioni previste dalla normativa comunitaria per il pagamento del premio; Decreta:

Art. 1

Ai sensi del regolamento CEE n. 872/84 e del presente decreto si intende per: a) produttore di carne ovina e/o caprina: l'imprenditore, persona fisica o giuridica che si dedica all'allevamento di almeno dieci pecore e/o capre nel territorio nazionale; un'associazione di persone fisiche o giuridiche che utilizza pascoli e/o fabbricati e attrezzature annesse occorrenti per allevare almeno dieci pecore e/o capre nel territorio nazionale; b) pecora che dà diritto al premio: tutte le femmine della specie ovina che hanno partorito almeno una volta e presenti sull'azienda al momento del controllo; c) capra che dà diritto al premio: tutte le femmine della specie caprina che hanno partorito almeno una volta e presenti sull'azienda al momento del controllo.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)