DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 44
Entrata in vigore del decreto: 01/03/1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 2, lettera c) della legge 4 ottobre 1986, n. 657 e l'articolo 1 della legge 3 ottobre 1987, n. 403;
Sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia previsto dall'articolo 3 della legge n. 657 del 1986;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1988;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
Adeguamento del consorzio nazionale tra gli esattori delle imposte dirette alle nuova disciplina del servizio di riscossione
1.Il consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica, 2 agosto 1952, n. 1141, as- sume con decorrenza dal 1› gennaio 1989, la denominazione di "Consorzio Nazionale Obbligatorio tra i Concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici". (1) ((2))
2.Il consorzio provvede sulla base e nei limiti della concessione di cui all'articolo 3 alla formazione, con mezzi e procedure automatizzati, dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti relativi alla riscossione delle entrate affidata ai concessionari, con il decreto del Presidente del Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente: "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici, il consorzio provvede inoltre ad ogni altra attivita' di automazione concernente i servizi affidati ai concessionari, alla compilazione di statistiche richieste dal servizio e altri lavori, relativi alla riscossione dei tributi, che potranno essergli commessi al Ministero delle finanze; puo' espletare altri lavori, purche' compatibili con l'attivita' di servizio per il Ministero delle finanze, che gli sono commessi da enti pubblici sia in via esclusiva che in collaborazione operativa con altri organismi. 3. Il consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato e deve richiedere l'iscrizione del registro delle imprese a norma dell'articolo 2196 del codice civile. ----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 12 dicembre 1988, n. 526, convertito con modificazioni, dalla L. 10 febbraio 1989, n. 44 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo e' differito al 1 gennaio 1990. ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 3, comma 15) che "A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari - C.N.C., previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, opera in forma di societa' per azioni".
Art. 2
Istruzioni ministeriali
Art. 3
Affidamento del servizio e articolazione nei centri elettrocontabili
1.La compilazione autorizzata dei ruoli, degli elenchi e dei documenti indicati all'articolo 1 e' effettuata dal consorzio, in concessione amministrativa, per tutto il territorio della Repubblica, attraverso i propri centri elettrocontabili.
2.All'affidamento del servizio ed alla approvazione della relativa convenzione sara' provveduto con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((1))
3.La durata della prima concessione e' di cinque anni: le successive concessioni potranno avere durata decennale. Alle singole scadenze l'amministrazione ha facolta' di determinare compiti ed attivita' concorrenti la riscossione dei tributi da affidare al consorzio. ----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 12 dicembre 1988, n. 526, convertito con modificazione dalla L. 10 febbraio 1989, n. 44 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i termini di cui al comma 2 del presente articolo, iniziano a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto D.L. 12 dicembre 1988, n. 526.
Art. 4
Le entrate del consorzio
1.Al raggiungimento dei fini statutari il consorzio provvede con il contributo annuo a carico dei concessionari del servizio di riscossione in misura percentuale all'ammontare dei compensi loro spettanti, nonche' con i corrispettivi derivanti dai lavori eventualmente eseguiti per conto dello Stato o di altri enti pubblici.
Art. 5
Vigilanza governativa
1.Il Ministero delle finanze esercitata, a norma dell'articolo 2619 del codice civile, la vigilanza sulle attivita' del consorzio.
Nota all'art. 5: Il testo dell'art. 2619 del codice civile e' il seguente: "Art. 2619 (Controllo sull'attivita' del consorzio) - L'attivita' dei consorzi e' sottoposta alla vigilanza dell'autorita' governativa. Quando l'attivita' del consorzio e affidare la gestione ad un commissario governativo, ovvero, nei casi piu' gravi, puo' disporre lo scioglimento del consorzio stesso".
Art. 6
Compensi per i servizi resi allo Stato
1.Per l'esecuzione dei lavori di acquisizione e o elaborazione dei dati richiesti dallo Stato e dagli altri enti pubblici autorizzati, qualora essi siano connessi e contemporanei alla formazione dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti, automatizzati, e' dovuto al consorzio un corrispettivo che sara' determinato dal Ministro delle finanze, sentito il consorzio medesimo.
2.In tutti gli altri casi, il corrispettivo dei lavori richiesti dallo Stato sara' determinato, sulla base di analisi dei costi, d'intesa tra l'amministrazione finanziaria e il consorzio.
Art. 7
Riscossione coattiva dei contributi a carico dei concessionari del servizio di riscossione
1.In caso di mancato pagamento del contributo di cui all'articolo 4, il Ministero delle finanze puo', per il recupero, autorizzare la compilazione dei ruoli straordinari, da darsi in carico al concessionario operante territorialmente viciniore.
2.La somma dovuta dal concessionario moroso e' aumentata del compenso percentuale spettante al concessionario incaricato della riscossione coattiva nonche' gli interessi di mora a favore del consorzio.
Art. 8
Segreto d'ufficio
1.Le persone addette ai centri elettrocontabili o al rilevamento dei dati per la formazione dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti indicati nell'articolo 1 sono vincolate al segreto d'ufficio nell'esercizio della propria attivita'.
2.In caso di violazione, si applica l'articolo 326 del codice penale.
Nota all'art. 8: Il testo dell'art. 326 del codice penale e' il seguente: "Art. 326 (Rilevazione dei segreti d'ufficio) - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rileva notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino ad un anno".
Art. 9
Statuto
1.Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'assemblea dei delegati provinciali del Consorzio provvedera' alla approvazione del nuovo Statuto con la maggioranza di due terzi dei propri componenti. Lo Statuto dovra' essere depositato presso il Servizio Centrale di riscossione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente:" l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici", e si intendera' approvato trascorsi, senza osservazioni, sessanta giorni. ((1))
2.Eventuali modifiche dello Statuto potranno essere adottate dal medesimo organo, con la medesima maggioranza e si intenderanno approvate trascorsi, senza osservazioni, sessanta giorni dal loro deposito presso il Servizio Centrale di riscossione.
3.Nello Statuto del Consorzio potranno essere individuati fini istituzionali ulteriori rispetto a quelli strettamente inerenti all'espletamento della concessione, purche' non con questi ultimi compatibili. ----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 12 dicembre 1988, n. 526, convertito con modificazione dalla L. 10 febbraio 1989, n. 44 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i termini di cui al comma 2 del presente articolo, iniziano a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto D.L. 12 dicembre 1988, n. 526.
Art. 10
Indennizzo a favore dei cessati esattori delle imposte dirette
1.Gli esattori titolari di gestioni esattoriali alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente l'Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, che non siano divenuti concessionari in alcun ambito territoriale, anche tramite la partecipazione alle societa' per azioni o in societa' co- operative cui sia stata affidata la riscossione dei tributi, hanno diritto ad ottenere, a domanda, dal consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori, un indennizzo stabilito da un collegio di tre arbitri, all'uopo nominati, dal comitato nazionale dei delegati provinciali di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 2 dello Statuto del consorzio stesso approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141.
Nota all'art. 10: Il testo dell'art. 2 dell'allegato D.P.R. 2 agosto 1952, n. 1141, e' il seguente: "Art. 2 - Gli organi del Consorzio sono: a) le Assemblee provinciali; b) il Comitato nazionale dei delegati provinciali; c) il Consiglio di Amministrazione; d) il Presidente; e) la Giunta esecutiva; f) il Collegio dei probiviri-revisori. Le cariche sociali debbono essere attribuite esclusivamente ad esattori in carica".
Art. 11
Definizione dei diritti patrimoniali dello Stato
1.La meta' del valore del netto patrimoniale alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione, determinato con le modalita' di cui alle lettere a) dell'articolo 10, e' devoluta allo Stato. E' facolta' del consorzio chiedere la compensazione del debito che sorge da tale definizione con i crediti dal medesimo vantati nei confronti della amministrazione finanziaria che si rendano esigibili entro un anno dalla data di perfezionamento del procedimento di approvazione del bilancio straordinario di cui alla citata lettera a).
Art. 12
Vertenze tra la pubblica amministrazione ed il consorzio
1.La definizione in via amministrativa delle controversie tra enti impositori e consorzio, per quanto concerne la formazione con mezzi e procedure automatizzate, dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti di cui all'articolo 1, e' devoluta al Ministro delle finanze.
Art. 13
Norme abrogate
1.Sono abrogati gli articoli da 10 a 20 della legge 13 giugno 1952, n. 693, e tutte le disposizioni legislative o regolamentari incompatibili con quelle del presente decreto.
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