DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1988, n. 42
Entrata in vigore del decreto: 01/03/1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto l'art. 1, comma 6, della legge 29 dicembre 1987, n. 550;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 gennaio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze;
EMANA
il seguente decreto:
Capo I DISPOSIZIONI CORRETTIVE E DI COORDINAMENTO
Art. 1
1.Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti correzioni e aggiunte: nell'art. 13, commi 4 e 5, le parole: "redditi di lavoro autonomo o di impresa" sono sostituite con le parole: "redditi di lavoro autonomo e di impresa"; nell'art. 16, comma 1, lettera d), sono aggiunte, dopo le parole: "rapporti di agenzia", le parole: "delle persone fisiche"; nell'art. 16, comma 1, lettera g), sono aggiunte, dopo la parola: "aziende", le parole: "possedute da piu' di cinque anni"; nell'art. 16, comma 1, lettera m), le parole: "tra la costituzione della societa', la comunicazione del recesso" sono sostituite con le parole: "tra la costituzione della societa' e la comunicazione del recesso"; nell'art. 16, comma 3, sono aggiunte, dopo le parole: "Per i redditi indicati alle lettere da a) a f) del comma 1", le parole: "e per quelli indicati alle lettere da g) a n) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali"; la disposizione dell'art. 16, comma 4, e' trasferita nell'art. 9, quale comma 5; nell'art. 20, comma 2, lettera d), le parole: "corrisposti a" sono sostituite con le parole: "conseguiti da"; nell'art. 41, comma 1, lettera e), la parola: "uili" e' sostituita con la seguente: "utili"; nell'art. 44, comma 3, le parole: "quando l'utile e' soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta" sono sostituite con le parole: "nell'applicazione delle ritenute alla fonte. Il capitale sociale ai fini del calcolo dell'eccedenza e' assunto al netto della parte derivante dal passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1"; nell'art. 54, comma 4, la parola: "decimo" e' sostituita con la seguente: "nono"; nell'art. 55, comma 2, le parole: "puo' essere accantonata ai sensi" sono sostituite con le parole: "concorre a formare il reddito a norma"; nell'art. 58, comma 1, lettera c), le parole: "del rapporto di agenzia" sono sostituite con le parole: "di rapporti di agenzia delle persone fisiche"; nell'art. 61, comma 5, secondo periodo, sono aggiunte, dopo le parole: "dei versamenti", le parole: "e delle remissioni di debito"; nell'art. 61, comma 5, terzo periodo, le parole: "Nella determinazione del valore normale" sono sostituite con le parole: "Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo"; nell'art. 75, comma 1, le parole: "sono deducibili" sono sostituite con le parole: "concorrono a formarlo"; nell'art. 75, comma 2, lettera a), le parole: ", se diversa," sono sostituite con le parole: ", se diversa e successiva,"; nell'art. 75, comma 4, le parole: "certi e precisi." sono sostituite con le parole: "certi e precisi, salvo quanto stabilito per le apposite scritture nel successivo comma 6."; nell'art. 76, comma 5, le parole: "se ne deriva aumento del reddito." sono sostituite con le parole: "se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali 'procedure amichevoli' previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi."; nell'art. 79, comma 5, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi e alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito d'impresa pur non risultando dalle registrazioni e annotazioni di cui al comma 6, la disposizione del terzo periodo del comma 4 dell'art. 75."; nell'art. 84, comma 1, le parole: "non sono o non devono" sono sostituite con le parole: "non sono e non devono"; nell'art. 107, comma 3, le parole da "la societa' o l'ente" alla fine sono sostituite con le parole: "la eccedenza costituisce credito d'imposta agli effetti dell'art. 94"; nell'art. 109, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "; per i beni adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita' commerciali e di altre attivita' si applicano le disposizioni dell'art. 67, comma 10."; nell'art. 113, comma 1, sono aggiunte, dopo la parola: "conto", le parole: "dei profitti e delle perdite"; nell'art. 118, comma 2, le parole: "immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali" sono sostituite con le parole: "immobili di cui all'art. 57, comma 1."; nell'art. 122, comma 4, le parole: "e' ridotto del 15 per cento" sono sostituite con le parole: "e' ridotto al 36 per cento"; nell'art. 124, comma 4, le parole: "immobili non strumentali" sono sostituite con le parole: "immobili di cui all'art. 57, comma 1"; nell'art. 125, comma 4, le parole: "ciascuno degli immobili non strumentali compresi nel fallimento" sono sostituite con le parole: "ciascuno degli immobili di cui all'art. 57, comma 1, e di quelli personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento"; la disposizione dell'art. 125, comma 5, e' trasferita nell'art. 54 come comma 6; nell'art. 131, comma 1, le parole: "dopo l'accettazione di eredita'" sono sostituite con le parole: "dopo l'accettazione dell'eredita'".
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