LEGGE 8 febbraio 1988, n. 32

Type Legge
Publication 1988-02-08
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.I contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 1279 del codice della navigazione, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, e con legge 27 febbraio 1955, n. 66, sono elevati, per i porti marittimi, in misura non superiore rispettivamente a lire 4 e lire 6 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata, da ultimo, dalla presente legge, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 1279 del codice della navigazione, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, con legge 27 febbraio 1955, n. 66, e con la presente legge, è il seguente: "Art. 1279 (Contributi per il lavoro portuale). - Per provvedere alle spese per il funzionamento degli uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti di minor traffico, il Ministro per le comunicazioni può, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni imporre uno speciale contributo a carico degli speditori e dei ricevitori di merci, in misura non superiore a lire 4 nei porti marittimi, e a trenta nei porti della navigazione interna, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata. Parimenti, per provvedere all'assistenza, alla tutela dell'integrità fisica e all'elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie, il Ministro per le comunicazioni può imporre a carico degli speditori e dei ricevitori, nonchè dei lavoratori portuali, un contributo, in misura non superiore complessivamente a lire 6 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata".

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