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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1988, n. 39

Current text a fecha 1988-02-24

Entrata in vigore del decreto: 10/03/1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Sulla

proposta del Ministro della difesa; Decreta:

Art. 1

Nel corso dell'anno 1988 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento e addestramento, purche' ancora soggetti ad obblighi militari: millecentottantacinque ufficiali, seicentottantadue sottufficiali e seimilacentodiciotto militari di truppa in congedo illimitato delle Armi e dei Corpi dell'Esercito; sessantaquattro ufficiali e settantatre sottufficiali in congedo illimitato appartenenti alla Marina militare; trenta ufficiali e trenta sottufficiali in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.

Art. 2

Il Ministro della difesa stabilira' per ogni Arma, Corpo, servizio, categoria, specialita' e ruolo, il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avra' luogo nei tempi, nei modi e per la durata stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

Art. 3

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

COSSIGA

ZANONE, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 febbraio 1988

Registro n. 6 Difesa, foglio n. 157