DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1988, n. 39
Entrata in vigore del decreto: 10/03/1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;
Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;
Sulla
proposta del Ministro della difesa; Decreta:
Art. 1
Nel corso dell'anno 1988 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento e addestramento, purche' ancora soggetti ad obblighi militari: millecentottantacinque ufficiali, seicentottantadue sottufficiali e seimilacentodiciotto militari di truppa in congedo illimitato delle Armi e dei Corpi dell'Esercito; sessantaquattro ufficiali e settantatre sottufficiali in congedo illimitato appartenenti alla Marina militare; trenta ufficiali e trenta sottufficiali in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.
Art. 2
Il Ministro della difesa stabilira' per ogni Arma, Corpo, servizio, categoria, specialita' e ruolo, il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avra' luogo nei tempi, nei modi e per la durata stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
Art. 3
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
COSSIGA
ZANONE, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 febbraio 1988
Registro n. 6 Difesa, foglio n. 157