DECRETO 4 febbraio 1988, n. 52

Type Decreto
Publication 1988-02-04
Ultimo aggiornamento 1988-03-17
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il proprio decreto 30 novembre 1987, n. 529, con il quale sono stati stabiliti i termini per l'adozione di targhe ripetitrici retroriflettenti;

Preso atto delle difficoltà tecniche riscontratesi a provvedere con immediatezza ai prescritti adempienti;

Considerata

l'opportunità di mantenere scaglionati nel tempo i termini di scadenza per l'adozione delle targhe ripetitrici retroriflettenti; Decreta:

Art. 1

I termini di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti citato nelle premesse sono differiti di due mesi. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: I termini di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 1987, n. 529, così come modificati dal presente decreto, risultano essere i seguenti: 1: marzo 1988 2: aprile 1988 3: maggio 1988 4: giugno 1988 5: luglio 1988 6: agosto 1988 7: settembre 1988 8: ottobre 1988 9: novembre 1988 0: dicembre 1988

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)