DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1988, n. 63
Entrata in vigore del decreto: 25/03/1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
14 ottobre 1958, n. 1074;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1970, n. 81;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 ottobre 1973, n. 971;
Visto il decreto-legge 22 febbraio 1974, n. 18, convertito nella legge 3 aprile 1974, n. 106;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 25, recante modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
Considerata la necessita', ai sensi dell'art. 16 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, di apportare al regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, le modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni contenute nella suddetta legge 29 gennaio 1986, n. 25;
Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 15 gennaio 1988;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1.Al regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, sono apportate le modificazioni di cui ai successivi articoli. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1: Il regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 22 dicembre 1958.
Art. 2
1.Il quinto e il sesto comma dell'art. 29 sono sostituiti dai seguenti: "Tenuto conto di quanto disposto al secondo comma, l'appalto e' aggiudicato a chi, nella gara, abbia offerto il maggior ribasso sul corrispettivo stabilito ai sensi del successivo art. 30. Il ribasso si applica per l'intera durata contrattuale sui compensi liquidati, che comprendono tutti gli oneri della gestione".
Nota all'art. 2: Il testo vigente dell'art. 29 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 29 (Appalto dei magazzini di vendita. Asta pubblica. Licitazione privata). - L'appalto per asta pubblica o a licitazione privata, a norma delle disposizioni della legge e del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, dei magazzini di nuova istituzione e di quelli vacanti, ha luogo con il sistema delle offerte segrete. La Direzione generale ha facolta' di fissare con scheda segreta, ai sensi delle predette disposizioni, i limiti minimo e massimo delle offerte. Non sono ammesse offerte per persone da nominare. Ciascun concorrente non puo' presentare od inviare piu' di una offerta. Per partecipare alle gare occorre che il concorrente abbia i requisiti previsti dal terzo comma dell'art. 28. Puo' tuttavia prescindersi dal titolo di studio ove il concorrente abbia gia' gestito un magazzino per almeno sei mesi senza aver dato luogo a rilievi. Tenuto conto di quanto disposto al secondo comma, l'appalto e' aggiudicato a chi, nella gara, abbia offerto il maggior ribasso sul corrispettivo stabilito ai sensi del successivo art. 30. Il ribasso si applica per l'intera durata contrattuale sui compensi liquidati, che comprendono tutti gli oneri della gestione".
Art. 3
1.Il primo comma dell'art. 30 e' sostituito dal seguente: "Nei casi in cui l'appalto del magazzino abbia luogo a trattativa privata, il corrispettivo a favore dell'appaltatore, commisurato in ragione delle quantita' di generi venduti, espresse in chilogrammi convenzionali, e' stabilito dalla direzione generale, sentita una commissione nominata con decreto del Ministro per le finanze. La commissione di cui innanzi e' composta da tre dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente, in servizio presso la direzione generale. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario di grado non inferiore al sesto livello".
Nota all'art. 3: Il testo vigente dell'art. 30 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 30 (Appalto dei magazzini di vendita. Trattativa privata). Nei casi in cui l'appalto del magazzino abbia luogo a trattativa privata, il corrispettivo a favore dell'appaltatore, commisurato in ragione delle quantita' di generi venduti, espresse in chilogrammi convenzionali, e' stabilito dalla direzione generale, sentita una commissione nominata con decreto del Ministro per le finanze. La commissione di cui innanzi e' composta da tre dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente, in servizio presso la direzione generale. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario di grado non inferiore al sesto livello. Il corrispettivo cosi' determinato e' portato, per il tramite dell'Ispettorato compartimentale, a conoscenza dell'interessato, il quale, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, deve far pervenire all'Ispettorato stesso la sua accettazione, in mancanza della quale si intendera' che egli abbia rinunziato alla assunzione dell'appalto. Ove egli ritenga di non accettare il corrispettivo stabilito dalla Direzione generale, puo' far pervenire all'Ispettorato compartimentale, nel termine fissato nel comma precedente, una controproposta, nella quale siano specificate le ragioni della non accettazione e sia indicato il corrispettivo minimo richiesto per l'assunzione dell'appalto. La direzione generale, sentita la commissione prevista nel primo comma, decide se la controproposta dell'interessato possa essere ritenuta conveniente per l'Amministrazione nel qual caso da' disposizioni all'Ispettorato compartimentale perche' proceda alla stipulazione del contratto a norma dell'art. 2. Ove, invece, la richiesta della parte sia respinta, ne viene data ad essa comunicazione, con l'avvertenza che ogni trattativa deve intendersi chiusa".
Art. 4
1.Nel primo comma dell'art. 31, alle parole "Direzione generale" sono aggiunte le seguenti "con le modalita' indicate nell'articolo precedente".
2.Il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Decide sul concorso una commissione centrale nominata con decreto del Ministro per le finanze, composta da due dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente, in servizio presso la direzione generale e da un rappresentante della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra".
Nota all'art. 4: Il testo vigente dell'art. 31 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 31 (Appalto dei magazzini di vendita mediante concorso). Il concorso previsto dall'art. 8 della legge ha luogo mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di apposito bando, nel quale viene indicato il corrispettivo di appalto spettante al vincitore. Tale corrispettivo e' determinato dalla direzione generale con le modalita' indicate nell'articolo precedente. Il concorso e' riservato alle seguenti categorie di persone: a) invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge; b) decorati al valor militare. Le persone appartenenti alla categoria a) sono preferite a quelle della categoria b). Tra i concorrenti della stessa categoria sara' preferito, nell'ordine che segue: 1) chi assomma i titoli di cui alle lettere a) e b); 2) chi ha gestito un magazzino per almeno sei mesi senza aver dato luogo a rilievi; 3) chi ha maggior carico di famiglia diretta; 4) chi e' in possesso di maggior titolo di studio; 5) chi ha maggiore eta'. Per la partecipazione al concorso e' richiesto il possesso dei requisiti previsti dal terzo comma dell'art. 28, prescindendo dal titolo di studio per i concorrenti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente numero 2). Decide sul concorso una commissione centrale nominata con decreto del Ministro per le finanze, composta da due dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente, in servizio presso la direzione generale e da un rappresentante della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra. Funge da segretario altro funzionario amministrativo della carriera direttiva o di concetto dei Monopoli. La decisione della commissione, da notificarsi alle parti interessate, non e' soggetta a gravame in via amministrativa".
Art. 5
1.Nel secondo comma dell'art. 32, alle parole "Sono preferiti nell'ordine" sono aggiunte le seguenti ", a parita' di offerta di riduzione del corrispettivo stabilito ai sensi dell'art. 30,".
Nota all'art. 5: Il testo vigente dell'art. 32 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 32 (Deserzione ed infruttuosita' delle gare e dei concorsi). - Nel caso di deserzione od infruttuosita' delle gare e dei concorsi, i magazzini possono essere appaltati a trattativa privata, per un periodo non superiore a nove anni, a chi sia in possesso dei prescritti requisiti. Sono preferiti nell'ordine, a parita' di offerta di riduzione del corrispettivo stabilito ai sensi dell'art. 30: a) il gerente provvisorio dello stesso magazzino da appaltare, che vi abbia prestato servizio per almeno sei mesi senza aver dato luogo a rilievi; b) i dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato collocati a riposo e le rispettive vedove o figlie nubili, le vedove o figlie nubili dei dipendenti dei Monopoli deceduti in attivita' di servizio, nonche' i titolari di magazzini soppressi da non oltre cinque anni; c) chi gestisce altro magazzino da almeno due anni, senza aver dato luogo a rilievi. Tra gli appartenenti alla stessa categoria b) o c) e' preferito nell'ordine che segue: 1) chi ha maggiore carico di famiglia diretta; 2) chi e' in possesso di maggior titolo di studio; 3) chi ha maggiore eta'".
Art. 6
1.L'art. 33, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1970, n. 81, e' sostituito dal seguente: "Variazione del corrispettivo di gestione dei magazzini vendita. - 1. Il corrispettivo di gestione e' adeguato al 1› gennaio ed al 1› luglio di ogni anno, nella misura pari al 95 per cento della variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale, riferita al semestre precedente, determinato dall'Istituto centrale di statistica. 2. Durante il corso della gestione dei magazzini vendita il corrispettivo stabilito puo' essere sottoposto, su domanda del gestore o di ufficio, a revisione, quando si sia verificata una diminuzione o un aumento del 12 per cento della quantita' di generi venduti rispetto alle quantita' prese a base per la determinazione del corrispettivo in vigore. 3. La revisione del corrispettivo di gestione e' operata da apposita commissione centrale, nominata con decreto del Ministro per le finanze presieduta da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, ed e' composta da un rappresentante dell'Amministrazione dei monopoli di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente e da un rappresentante dell'Associazione dei gestori dei magazzini vendita che conti il maggior numero di iscritti. Funge da segretario un funzionario amministrativo dell'Amministrazione dei monopoli con qualifica non inferiore al sesto livello. 4. Il gestore del magazzino, tramite il competente ispettorato compartimentale, dovra' inviare l'istanza di revisione alla direzione generale, la quale, se accerta la sussistenza delle condizioni per procedere alla revisione, la sottopone alla commissione centrale, mentre in caso contrario la respinge direttamente con motivata decisione da notificare alla parte. 5. La commissione centrale investita della revisione determina il nuovo corrispettivo di gestione che avra' decorrenza dal 1› del mese successivo a quello di presentazione della domanda di revisione da parte del gestore ovvero, in caso di revisione di ufficio, di notifica della relativa decisione della direzione generale".
Art. 7
1.L'art. 34 e' sostituito dal seguente: "Rinnovazione dell'appalto a trattativa privata. - 1. Alla scadenza del contratto d'appalto, la direzione generale puo' autorizzarne il rinnovo a trattativa privata con l'appaltatore che abbia gestito il magazzino senza aver dato luogo a rilievi, alle condizioni previste dall'art. 30".
Art. 8
1.L'art. 35 e' sostituito dal seguente: "Coadiutore del magazziniere. - 1. Coadiutori possono essere: il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini fino al terzo grado del magazziniere. La nomina dei coadiutori viene effettuata dall'ispettorato compartimentale. 2. Le persone designate per l'incarico di coadiutore devono possedere i requisiti indicati nel terzo comma dell'art. 28 ed al loro operato e' esteso il vincolo della cauzione prestata dal gestore. 3. Questi risponde personalmente verso l'Amministrazione dell'operatore dei coadiutori".
Art. 9
1.L'art. 36 e' sostituito dal seguente: "Conferimento per l'appalto al coadiutore. - 1. Qualora il magazzino si renda vacante l'Amministrazione puo' autorizzare il coadiutore, in servizio da almeno sei mesi all'atto della vacanza ed in possesso dei requisiti per assumere l'appalto, a subentrare nel contratto vigente alla data della vacanza per la residua durata ed alle condizioni del contratto stesso. 2. In caso di rinuncia del primo coadiutore il secondo coadiutore, in possesso dell'anzianita' di servizio e dei requisiti prescritti, puo' subentrare nel contratto alle condizioni previste dal comma precedente".
Art. 10
1.L'art. 40 e' sostituito dal seguente: "Dotazione - Cali. - 1. L'ispettorato compartimentale determina per ciascun magazzino l'ammontare della dotazione. Questa e' costituita da generi di monopolio, nonche' da eventuali valori ricavati dalla vendita, ed e' consegnata al magazziniere a titolo di deposito. 2. Il magazziniere e' responsabile delle deficienze, dei cali, delle avarie e di ogni altro danno comunque derivato ai generi costituenti la dotazione, a quelli prelevati successivamente ed ai valori ricavati dalla vendita. Il compenso per l'onere relativo e' compreso nel corrispettivo di appalto. 3. I generi che nei confronti dei registri risultassero in maggior quantita' debbono essere immediatamente presi in carico sui registri. Di cio' viene data comunicazione all'ispettorato compartimentale per la sanzione e la regolazione contabile dell'eccedenza".
Art. 11
1.L'art. 41 e' sostituito dal seguente: "Cauzione. - 1. I gestori dei magazzini prima della immissione in servizio debbono depositare: a) a garanzia della dotazione loro affidata una cauzione commisurata allo 0,50 per cento dell'importo della dotazione stessa con un minimo di L. 1.300.000; verificandosi durante la gestione aumento dell'importo della dotazione, anche con piu' provvedimenti, di non meno di L. 250.000.000, il gestore e' tenuto ad adeguare la cauzione nel termine di sei mesi; b) a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, altra cauzione di L. 2.000.000. 2. La cauzione puo' essere prestata mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, ai sensi della legge 4 aprile 1953, n. 286".
Art. 12
1.All'art. 43 e' aggiunto il seguente comma: "E' in facolta' dell'Amministrazione autorizzare la chiusura annuale del magazzino per cinque giornate lavorative".
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