DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1988, n. 285

Type DPR
Publication 1988-03-01
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 26/07/1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, 16 ottobre 1979, n. 509, e 25 giugno 1983, n. 346, recanti disposizioni circa la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e 7 marzo 1985, n. 588, con i quali sono stati individuati i profili professionali del personale non docente appartenente ai ruoli dello Stato, degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica;

Visto l'art. 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

Vista la legge 8 marzo 1985, n. 72;

Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, che dispone la costituzione di una commissione paritetica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - con l'incarico di formulare un'articolata proposizione, da approvare con apposito decreto del Presidente della Repubblica, per l'identificazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in relazione all'organizzazione del lavoro nelle specifiche realta' dei diversi enti, al fine dell'omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali, nonche' dell'attuazione del principio dell'inquadramento per profili professionali;

Preso atto degli sviluppi del contenzioso instaurato avverso i provvedimenti di attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, che hanno determinato l'annullamento del provvedimento di nomina della menzionata commissione paritetica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1983 ed ai successivi decreti modificativi ed integrativi, la sospensione dell'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, con il quale sono state approvate le proposizioni formulate dalla commissione medesima, nonche' la sospensione dell'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1987 di conferma dell'originaria composizione della commissione paritetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1987 con il quale e' stata ricostituita la predetta commissione paritetica e revocato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1987 di conferma dell'originaria composizione della commissione paritetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1987 con il quale e' stata integrata la commissione anzidetta;

Visti gli atti della commissione paritetica di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1983, concernente l'identificazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali per il personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e le norme di attuazione del principio dell'inquadramento per profili professionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

null

Art. 2

1.Le qualifiche funzionali ed i profili professionali nonche' i criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alle legge 20 marzo 1975, n. 70, sono approvati cosi' come risultano nel testo annesso al presente decreto.

2.All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 26.300 milioni per l'anno 1988, ivi compresi gli oneri relativi agli anni 1985, 1986 e 1987, ed in lire 8.500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, provvedono gli enti pubblici interessati all'uopo utilizzando le disponibilita' dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei loro bilanci in relazione alle specifiche attivita' svolte dagli enti stessi.

Art. 3

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

SANTUZ, Ministro per la funzione pubblica

AMATO, Ministro del tesoro

COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica

FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti con riserva, ai sensi della delibera

delle sezioni riunite n. 62/SR/E del 14 luglio 1988, addi' 16 luglio 1988

Atti di governo, registro n. 75, foglio n. 16

Proposizioni della Commissione ex art. 18 D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346-art. 1

PROPOSIZIONI DELLA COMMISSIONE EX ART. 18 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 GIUGNO 1983, N. 346, SULLE QUALIFICHE FUNZIONALI ED I PROFILI PROFESSIONALI DEGLI ENTI PUBBLICI REGOLATI DALLA LEGGE 20 MARZO 1975, N. 70, NONCHE' SULL'INQUADRAMENTO DEL RELATIVO PERSONALE. Art. 1 L'accesso ai singoli profili delle qualifiche funzionali avverra' mediante selezione o concorso pubblico, in ordine ai quali le norme regolamentari dovranno prevedere, nelle misure percentuali di seguito indicate, la riserva dei posti a favore del personale dipendente che appartenga al profilo professionale di qualifica immediatamente inferiore e sia in possesso del titolo di studio, delle eventuali specializzazioni e del titolo abilitante all'iscrizione negli albi professionali richiesti per l'accesso al profilo messo a concorso: 50% dalla I alla II qualifica 40% dalla II alla III qualifica 40% dalla III alla IV qualifica 30% dalla IV alla V qualifica 30% dalla V alla VI qualifica 30% dalla VI alla VII qualifica 30% dalla VII alla VIII qualifica 80% dalla VIII alla IX qualifica La riserva dei posti sara' totale per i due profili "specialista tecnico enti ricerca" e "funzionario capo" le cui professionalita' di base possono essere acquisite soltanto nei relativi profili appartenenti alle qualifiche immediatamente inferiori cosi' come risulta espressamente dai profili medesimi. Nell'ambito della mobilita' verticale prevista, si prescinde dal titolo di studio di cui sopra nei riguardi del personale che sia in possesso del titolo di studio prescritto per il profilo di appartenenza e che risulti in servizio nella qualifica immediatamente inferiore almeno da: 2 anni per l'accesso ai profili della II e III qualifica funzionale; 3 anni per l'accesso ai profili della IV e V qualifica funzionale; 4 anni per l'accesso ai profili della VI qualifica funzionale; 5 anni per l'accesso ai profili della VII qualifica funzionale; 5 anni per l'accesso ai profili della VIII qualifica funzionale; 5 anni per l'accesso ai profili della IX qualifica funzionale.

Proposizioni della Commissione ex art. 18 D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346-art. 2

Art. 2 Con atto regolamentare gli enti stabiliranno la natura del titolo di studio, della specializzazione e del titolo abilitante all'iscrizione agli albi professionali da richiedere nei singoli bandi di concorso, tenuto conto dei settori di applicazione, per l'accesso ai profili delle diverse qualifiche funzionali individuati in rapporto alle rispettive esigenze organizzative.

Proposizioni della Commissione ex art. 18 D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346-art. 3

Art. 3 Gli enti, in presenza di specifiche realta' organizzative e previa contrattazione con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, hanno facolta' di prevedere aggregazioni tra piu' profili con requisiti equipollenti di una stessa qualifica. Per quei profili che richiedono particolari requisiti o specializzazioni, la mobilita' o l'aggregazione potra' essere effettuata solo previo superamento di appositi corsi di riqualificazione effettuati o disposti a cura dell'amministrazione stessa. Fermo restando il diritto dei dipendenti all'esercizio delle mansioni del profilo di appartenenza, ai medesimi potranno essere assegnati con carattere di accessorieta' anche compiti di profilo o qualifica diversa anche inferiore. Gli enti possono prevedere, nell'ambito di ogni profilo professionale, funzioni di coordinamento inerenti al profilo stesso o a profili di qualifica inferiore, nonche' di portavalori.

Proposizioni della Commissione ex art. 18 D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346-art. 4

Art. 4 Il personale degli enti destinatari della [legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70), e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inquadrato con decorrenza dal 1° luglio 1985 o dalla successiva data di assunzione, nelle qualifiche funzionali stabilite dal presente decreto, secondo l'allegata tabella di equiparazione tra le stesse e le qualifiche - base e di coordinamento - e i livelli differenziati di professionalita' del preesistente ordinamento. L'anzianita' maturata nelle qualifiche dell'ordinamento preesistente corrispondenti secondo l'anzidetta tabella alla medesima qualifica funzionale del nuovo ordinamento e' riconosciuta agli effetti giuridici in tale ultima qualifica. Ai dipendenti le cui attribuzioni corrispondono a quelle proprie di uno dei profili della qualifica di inquadramento e' attribuito il profilo stesso. Ove dette attribuzioni corrispondono a quelle di piu' profili delle medesima qualifica e' attribuito il profilo corrispondente alle mansioni svolte con carattere di prevalenza. Ai dipendenti gia' appartenenti alle qualifiche di base del preesistente ordinamento le cui attribuzioni alla data del 1° luglio 1985, conferite con atto formale in via permanente o esercitate alla stessa data da almeno un triennio secondo le risultanze di atti di ufficio di data certa, si identificano specificatamente con un profilo ((di qualifica superiore)) a quella rivestita, e' attribuito il profilo della qualifica funzionale immediatamente superiore. Tale attribuzione ha effetto dalla data in cui risultano perfezionati suddetti requisiti e comunque da data non anteriore al 1° luglio 1985, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive vigenti delle singole qualifiche di base e relativi livelli superiori. Effettuato l'inquadramento di cui ai punti precedenti e previa determinazione dei fabbisogni organici di ciascun profilo professionale previsto dal presente decreto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, i dipendenti gia' appartenenti ad una qualifica di base del preesistente ordinamento o ad una qualifica di coordinamento o livello differenziato di professionalita' che, alla data del 31 dicembre 1985, hanno svolto, per atto formale ed almeno sino alla data della suddetta determinazione, ovvero secondo le risultanze di atti di ufficio di data certa e per almeno un triennio anche non continuativo negli ultimi cinque anni, mansioni della qualifica di base immediatamente superiore a quella rivestita nel suddetto ordinamento o della qualifica immediatamente superiore a quella di inquadramento ai sensi del primo comma, sono ammessi a partecipare ad appositi concorsi per titoli e/o esami per l'attribuzione, con effetto dalla data della deliberazione relativa alla determinazione dei fabbisogni di cui sopra, del profilo corrispondente alle mansioni esercitate e della connessa qualifica funzionale. Al personale risultato idoneo nei suddetti concorsi che ecceda il numero dei posti disponibili, l'attribuzione della nuova qualifica e del relativo profilo saranno disposti, secondo l'ordine di graduatoria, dalla data in cui si verifichino le necessarie vacanze.

Proposizioni della Commissione ex art. 18 D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346-art. 5

Art. 5 I vincitori dei concorsi in svolgimento saranno inquadrati nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili secondo l'allegata tabella di equiparazione tra le qualifiche stesse e quelle del preesistente ordinamento. Le variazioni di qualifica o di livello gia' intervenute o che dovessero intervenire in applicazione del comma precedente e del successivo art. 6 nell'ambito del preesistente ordinamento comportano, nei confronti del personale interessato, il conferimento della diversa qualifica eventualmente spettante e del relativo profilo in base al presente decreto a decorrere dalla data della loro attribuzione ove gia' non risultassero conferiti a norma dell'articolo precedente da una data anteriore.

Proposizioni della Commissione ex art. 18 D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346-art. 6

Art. 6 Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti degli enti in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore del presente decreto attuativi degli [articoli 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-06-25;346~art8), [16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-06-25;346~art16) e [24 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-06-25;346~art24), e dell'[art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-10-16;509~art13).

Proposizioni della Commissione ex art. 18 D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346-art. 7

Art. 7 Nei confronti del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1985 che nel preesistente ordinamento rivestita la qualifica di collaboratore amministrativo o collaboratore tecnico dell'area informatica e qualifiche rispettivamente superiori e che confluisce nelle qualifiche settima e ottava in base all'allegata tabella, si prescinde dal titolo di studio per l'accesso alle qualifiche di livello superiore del nuovo ordinamento. Al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1985 che confluisce nei profili della settima qualifica funzionale per i quali e' prevista la mobilita' verticale, e' consentito partecipare ai concorsi per l'accesso alla qualifica di livello immediatamente superiore del nuovo ordinamento purche' in possesso del diploma di scuola media superiore.

Proposizioni della Commissione ex art. 18 D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346-art. 8

Art. 8 In sede di prima attuazione, e per una sola volta, delle norme di accesso alle qualifiche di cui all'art. 1, in alternativa alla selezione o al concorso pubblico e per la copertura dei posti vacanti nei vari profili nella misura massima pari alle aliquote riservate, gli enti hanno facolta' di indire concorsi interni.

Proposizioni della Commissione ex art. 18 D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346-art. 9

Art. 9 I problemi che dovessero eventualmente insorgere in sede di interpretazione delle norme di cui al presente decreto saranno definiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica con le procedure previste dalle norme contrattuali di comparto.

Proposizioni della Commissione ex art. 18 D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346-Qualifiche Funzionali

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