DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1988, n. 75

Type DPR
Publication 1988-01-13
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 30/03/1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1988;

Sulla

proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della sanita'; EMANA il seguente decreto:

Art. 1

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo sussidiario concernente la modifica dell'art. 4 dell'accordo allegato alla convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'U.R.S.S. sulla collaborazione nel campo della veterinaria conclusa a Mosca il 3 marzo 1971, nonche' l'adozione del nuovo certificato sanitario per l'importazione di cavalli da macello o da ingrasso e da allevamento, con tre allegati, firmato a Mosca il 5 luglio 1986.

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste

BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

RUGGIERO, Ministro del commercio con l'estero

DONAT CATTIN, Ministro della sanita'

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 marzo 1988

Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 1

Accordo sussidiario-art. 1

ACCORDO SUSSIDIARIO concernente la modifica dell'art. 4 dell'accordo allegato alla convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla collaborazione nel campo della veterinaria, conclusa a Mosca il 3 marzo 1971, nonche' l'adozione del nuovo certificato sanitario per l'importazione di cavalli da macello o da ingrasso e da allevamento. IL MINISTERO DELLA SANITA' DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL GOSAGROPROM DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE in conformita' dell'art. 2 della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'U.R.S.S. sulla collaborazione nel campo della veterinaria firmata a Mosca il 3 marzo 1971, hanno convenuto di modificare l'art. 4 dell'accordo tra il Ministero della sanita' della Repubblica italiana ed il Ministero dell'agricoltura dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche del 3 marzo 1971, gia' modificato con gli accordi sussidiari firmati il 24 giugno 1980 e il 15 giugno 1984, come segue: Art. 1. L'art. 4 dell'accordo tecnico annesso alla convenzione esemplata in epigrafe e' sostituito dal seguente: "1. I cavalli devono essere accompagnati da certificati veterinari che, a seconda della destinazione degli animali, devono essere conformi ai modelli indicati negli allegati 1 e 2. 2. I cavalli da carne, per la macellazione immediata o per l'ingrasso devono essere contrassegnati con un marchio a fuoco apposto sullo zoccolo anteriore sinistro con la lettera maiuscola M dell'altezza di almeno 4 centimetri. Inoltre sul collo di ogni animale deve essere segnato, mediante taglio a forbice del pelo un numero d'ordine. Il numero indicato sul collo, l'eta', il sesso e il mantello dell'animale vengono indicati negli annessi allegati al certificato di cui sono parte integrante. 3. Per i cavalli destinati all'allevamento restano valide le condizioni di cui al punto 2 del presente articolo ad eccezione della marchiatura a fuoco con la lettera M sullo zoccolo anteriore sinistro. 4. I cavalli da carne, destinati alla macellazione immediata o all'ingrasso, e d'allevamento, con la sola eccezione dei castrati, devono essere sottoposti, oltre che alla visita sanitaria ed alle altre prove diagnostiche di cui ai certificati sanitari, a due prove di fissazione del complemento con esito negativo per la diagnosi del morbo coitale maligno (dourine) di cui la prima effettuata nell'allevamento di origine e la seconda nel centro di raccolta degli animali prima della spedizione. Tali prove, sono eseguite a non meno di un mese di distanza l'una dall'altra e la seconda non oltre quindici giorni prima del carico. La prima prova e' effettuata secondo il metodo nazionale sovietico e la seconda prova secondo il metodo e con l'antigene di cui all'allegato 3 al presente accordo. La Parte italiana si impegna nel corso di un mese a fornire le attrezzature per l'esecuzione del metodo di cui all'allegato 3 (piastre, microdiluitore, puntali, agitatore e centrifuga per piastre) e l'antigene nelle quantita' necessarie fino al 31 dicembre 1987. 5. L'importazione di cavalli di razza (da riproduzione) resta subordinata ai requisiti di conformita' alle norme zootecniche e veterinarie vigenti nel Paese importatore".

Accordo sussidiario-art. 2

Art. 2. I certificati sanitari per l'importazione di cavalli di cui agli annessi 1 e 2 all'accordo tecnico annesso alla convenzione sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente accordo sussidiario.

Accordo sussidiario-art. 3

Art. 3. Il Paese fornitore e' responsabile per lo stato sanitario dei cavalli da carne, destinati alla macellazione immediata o all'ingrasso, e da allevamento in conformita' al certificato veterinario (allegato 1) fino al momento dell'accettazione degli animali da parte del rappresentante del compratore ma non oltre otto giorni dopo il passaggio della frontiera del Paese importatore.

Accordo sussidiario-art. 4

Art. 4. Il presente accordo abroga e sostituisce l'art. 4 dell'accordo firmato a Mosca il 3 marzo 1971 nonche' l'art. 1 dell'accordo sussidiario firmato il 24 giugno 1980, e l'accordo sussidiario firmato il 15 giugno 1984. FATTO a Mosca il 5 luglio 1986 in due esemplari ciascuno in lingua italiana e in lingua russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per la Parte italiana Il Direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita' della Repubblica italiana BELLANI Per la Parte sovietica Il Direttore generale veterinaria membro del Collegio del Gosagroprom dell'U.R.S.S. TRETYAKOV

Accordo sussidiario-Allegato 1

ALLEGATO 1 CERTIFICATO DI ORIGINE E SANITA' (1) N. ........ Equini da carne, per la macellazione immediata o per l'ingrasso e da allevamento (2). Paese esportatore .................................................. Repubblica ........................................................ Regione ............................................................ Ufficio che rilascia il certificato veterinario .................... I. Numero degli animali: II. Identificazione degli animali (5): Numero Eta' Sesso Mantello I requisiti del punto 2) sono indicati nelle specifiche allegate al certificato veterinario di cui fanno parte integrante. III. Provenienza degli animali. Gli animali: hanno soggiornato almeno sei mesi prima del carico nel territorio della Repubblica o della regione di origine (4) (2); di eta' inferiore a sei mesi hanno soggiornato nel territorio della Repubblica o della regione di origine fin dalla nascita (2). IV. Destinazione degli animali. Gli animali saranno spediti da (luogo di spedizione) ............ a (Paese e luogo di destinazione) .................................. a mezzo di: ferrovia (3) - autocarro (3) - aereo (3) - nave (3) (2). Nome e indirizzo dello speditore .................................. Punto di passaggio della frontiera (posto di frontiera) ............ Nome e indirizzo del destinatario .................................. V. Informazioni sanitarie. Il sottoscritto, veterinario di Stato, certifica che gli animali sopraindicati rispondono alle seguenti condizioni: a) sono stati esaminati in data odierna (4) e non presentano alcun sintomo di malattia; b) provengono: da Repubblica (6) o regione indenne da peste equina, da encefalomieliti da virus americani dell'Est e dell'Ovest, venezuelano e giapponese, dalla malattia di Borna, da durina da almeno un anno (4); da Repubblica o regione (6) indenne da morva e anemia infettiva da almeno tre mesi (4); da allevamenti situati al centro di una zona del raggio di cento chilometri indenne da afta epizootica da virus esoticida almeno sei mesi e da afta da virus non esotici (OAC) da almeno tre mesi e vi hanno soggiornato almeno tre mesi (4); c) hanno soggiornato negli ultimi trenta giorni (4) prima del carico in un allevamento, o centro di raccolta, nel quale non e' stata constatata ufficialmente negli ultimi trenta giorni alcuna malattia contagiosa degli equini; d) sono stati sottoposti con esito negativo alla prova della malleina praticata non oltre quindici giorni prima del carico (4); e) sono stati sottoposti, con esito negativo, alla prova di immunodiffusione in gel di agar per la diagnosi di anemia infettiva degli equini (prova di Coggins) non oltre trenta giorni prima del carico (4) qualora si tratti di animali di eta' superiore a sei mesi; f) sono stati sottoposti, con esito negativo, a due prove di fissazione del complemento per la diagnosi del morbo coitale maligno (dourine) effettuate a non meno di un mese di distanza e la seconda non oltre quindici giorni prima del carico (4); g) sono stati sottoposti ad accurata disinfezione degli zoccoli prima del carico; h) la validita' del presente certificato e' di giorni dieci a decorrere dalla data del rilascio: nel caso di scadenza durante il viaggio la validita' sara' prorogata fino all'arrivo al posto di frontiera del Paese di destinazione. FATTO a...............................il..................... Timbro Il veterinario di Stato ------------------------------- (1) Ciascun certificato deve riferirsi al numero di animali trasportati in un solo vagone, autocarro, aereo o nave provenienti dallo stesso speditore ed aventi lo stesso destinatario. (2) Cancellare l'indicazione inutile. (3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per i natanti il nome. (4) Il termine si riferisce al giorno del carico. (5) Nel caso in cui sia impossibile elencare la quantita' degli animali spediti con il presente certificato nelle colonne di questo punto essi vengono elencati in una lista annessa il che viene indicato al punto II. (6) Per l'Italia cancellare l'indicazione "Regione". Per l'U.R.S.S. cancellare l'indicazione "Regione", nel caso che gli animali provengano da Repubblica che non si divide in regioni e cancellare l'indicazione "Repubblica", se gli animali provengono da Repubblica che si divide in regioni.

Accordo sussidiario-Allegato 2

ALLEGATO 2 CERTIFICATO SANITARIO VETERINARIO PER CAVALLI DA CORSA IMPORTATI TEMPORANEAMENTE PER MANIFESTAZIONI IPPICO-SPORTIVE (1). Certificato n. ........ Paese esportatore .................................................. Ministero .......................................................... Ufficio che rilascia il certificato ................................ I. Numero degli animali ............................................ II. Identificazione degli animali: N. d'ordine Eta' Sesso Marche e dati segnaletici IV. Destinazione degli animali: Gli animali saranno spediti: da ................................................................ (luogo di spedizione) a .................................................................. (Paese e luogo di destinazione) a mezzo di ........................................................ (ferrovia - autocarro - aereo - nave) (2) (3) Nome e indirizzo dello speditore .................................. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario ........................ Nome e indirizzo del destinatario .................................. V. Informazioni sanitarie: Il sottoscritto veterinario di Stato o incaricato dallo Stato (2) certifica che gli animali sopraindicati rispondono alle seguenti condizioni: a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia; b) provengono da un ippodromo (2) o da un allevamento (2) che non e' sottoposto ad interdizione per motivi di polizia veterinaria e nel quale non e' stato constatato alcun caso di malattia contagiosa degli equini da oltre trenta giorni; c) provengono da un allevamento (2) o da un ippodromo (2) riconosciuto indenne da anemia infettiva degli equini e sono stati sottoposti con esito negativo alla prova di Coggins (prova di immunodiffusione in gel di agar) non oltre dodici mesi prima del carico (2); provengono da un allevamento (2) o da un ippodromo (2) non riconosciuto indenne da anemia infettiva degli equini e sono stati sottoposti con esito negativo alla prova di Coggins non oltre trenta giorni prima del carico (2); d) sono stati sottoposti, con esito negativo, alla reazione di fissazione del complemento per la diagnosi del morbo coitale maligno (dourine) non oltre trenta giorni prima del carico, qualora si tratti di maschi interi di eta' superiore a dodici mesi. VI. La validita' del presente certificato e' di giorni dieci a decorrere dalla data del rilascio (4). FATTO a...................................il.................... Timbro ufficiale Firma del veterinario di Stato o incaricato dallo Stato (2) (5) --------------------------------- (1) Ciascun certificato deve riferirsi al numero di animali trasportati in un singolo carro ferroviario, autocarro, nave, aereo, provenienti dallo stesso speditore ed aventi lo stesso destinatario. (2) Cancellare l'indicazione inutile. (3) Per i carri ferroviari, gli autocarri e i rimorchi, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per le navi il nome. (4) La data del rilascio deve coincidere con quella del carico. (5) Indicare anche, in modo leggibile, nome e cognome del veterinario.

Accordo sussidiario-Allegato 3

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