DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1988, n. 72
Entrata in vigore del decreto: 29/3/1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti;
Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 8 marzo 1988 concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 1988;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
E M A N A il seguente decreto:
Art. 1
Art. 2
1.Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate in lire 122 miliardi per l'anno 1988, ed in lire 151 miliardi per gli anni successivi, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1988, n. 6, concernente modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, emanato in forza della legge 9 ottobre 1987, n. 417.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
GAVA, Ministro delle finanze
AMATO, Ministro del tesoro
COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 marzo 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 5
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