DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1987, n. 591
Entrata in vigore del decreto: 22/04/1988
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 e, in particolare, l'art. 21; Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi dell'Umbria; Udito il parere n. 475/87 reso dal Consiglio di Stato, sezione II, in data 4 marzo 1987; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; Decreta: E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi dell'Umbria annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
GORIA, Ministro del tesoro
PALADIN, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 marzo 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 12
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 1
STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI DELL'UMBRIA - PERUGIA. Art. 1. Istituzione L'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi dell'Umbria, istituito per la regione Umbria con decreto ministeriale 23 ottobre 1978, ha personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. L'Istituto ha sede giuridica in Perugia. Il funzionamento e la gestione amministrativo-contabile dell'Istituto sono regolate dal presente statuto.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 2
Art. 2. Finalita' Nell'ambito di quanto stabilito dall'[art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art9), l'Istituto svolge nella regione, attraverso rapporti diretti con la scuola (nei suoi organi amministrativi e nei suoi organi collegiali), con gli enti locali, con l'Universita', con le associazioni professionali, con gli istituti di studio e ricerche operanti nel territorio, attivita' di: ricerca pedagogico-didattica relativa al sistema formativo; promozione dell'attuazione di progetti di sperimentazione di cui al primo comma del presente articolo; aggiornamento dei docenti; documentazione e informazione scientifica pedagogica didattica; consulenza e assistenza tecnica alle scuole di ogni ordine e grado su richiesta degli organismi interessati; formulazione dei pareri tecnici all'Amministrazione della pubblica istruzione e alle scuole di ogni ordine e grado, nonche' ad ogni altro settore dell'amministrazione pubblica relativamente a interventi educativi e formativi. Per la determinazione degli indirizzi generali della propria attivita' l'Istituto puo' avvalersi di momenti di partecipazione delle componenti di cui al primo comma del presente articolo, anche con la collaborazione dei consigli scolastici distrettuali.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 3
Art. 3. Attivita' di ricerca e studio L'Istituto, per realizzare le finalita' di cui all'art. 2 attua: la ricognizione della situazione della scuola di ogni ordine e grado in relazione all'innovazione, alla sperimentazione, al collegamento con il territorio e le sue esigenze sociali e culturali, alla formazione in servizio degli insegnanti; l'elaborazione di progetti di ricerca nelle scienze dell'educazione; l'elaborazione di progetti di ricerca e di sperimentazione da verificare in singole scuole o gruppi di scuole; l'elaborazione di progetti di aggiornamento dei docenti; l'elaborazione di criteri di verifica della sperimentazione; l'elaborazione di progetti di ricerca e di sperimentazione nel campo dell'educazione permanente. L'Istituto inoltre: promuove studi e ricerche in materia educativa, con particolare riferimento alle situazioni socio-educative e alle esigenze pedagogico-didattiche delle istituzioni formative comprese nel territorio di competenza e in rispondenza alle proprie finalita' istituzionali; comunica i risultati dell'attivita' di studio e di ricerca agli altri istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento, al Centro europeo dell'educazione, alla Biblioteca di documentazione pedagogica, e, se opportuno e comunque a richiesta, agli organi dell'amministrazione scolastica, agli ispettori tecnici, alle istituzioni scolastiche e alle universita'; cura la pubblicazione di studi e ricerche di maggiore rilievo; fornisce alla conferenza dei presidenti gli elementi idonei al fine di proporre agli organi competenti provvedimenti specifici volti all'innovazione educativa. L'Istituto, per lo svolgimento delle attivita' di studio e ricerca, ove queste non possano essere svolte direttamente attraverso il personale di cui al successivo art. 19 del presente statuto, o richiedano competenze specifiche o l'uso di attrezzature o l'adozione di tecniche di particolare complessita', puo' richiedere la collaborazione di cattedre ed istituti universitari ed esperti estranei all'Amministrazione della pubblica istruzione ai sensi, rispettivamente, dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 16, penultimo ed ultimo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419).
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 4
Art. 4. Innovazione didattica e sperimentazione Con riferimento ai compiti di cui al precedente art. 2 l'Istituto: propone a singole scuole o istituti, o a gruppi di essi, progetti di innovazione e di sperimentazione e li attua in collaborazione con essi; propone al Ministero della pubblica istruzione programmi di sperimentazione secondo le modalita' previste dall'[art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art3); esprime parere tecnico sulle proposte di sperimentazione di cui all'[art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art3), e dirette al Ministero della pubblica istruzione; assicura assistenza tecnico-scientifica alle iniziative di sperimentazione che si attuano nel territorio di competenza su richiesta degli organi interessati; diffonde i risultati conseguiti nelle sedi di sperimentazione educativa sia regionale, sia nazionale, sia di altri Paesi; predispone - per quanto attiene alla regione di competenza - il piano di relazione annuale sulla sperimentazione; esprime parere tecnico in merito ai criteri di corrispondenza dei titoli di studio degli alunni che frequentano classi sperimentali di cui all'[art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art3); esprime parere tecnico circa le modalita' di assegnazione dei docenti a sedi scolastiche di ricerca sperimentale; esprime parere tecnico circa i criteri di autorizzazione a svolgere attivita' di tempo pieno, di integrazione scolastica, di sperimentazione; esprime parere tecnico circa i criteri di riconoscimento di carattere sperimentale a scuole, classi, istituti di cui all'[art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art3-com5); propone al Ministero della pubblica istruzione, plessi, scuole sperimentali per il riconoscimento di cui al [comma 5 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art3-com5).
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 5
Art. 5. Aggiornamento Con riferimento ai compiti di cui al precedente art. 2, l'Istituto: organizza ed attua iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente a livello regionale e, previo accordo con altri istituti regionali, anche a livello interregionale e nazionale; organizza ed attua, previo accordo con i consigli di circolo e istituti interessati, iniziative di aggiornamento a livello di circolo, istituto o distretto; organizza ed attua iniziative di formazione in servizio di docenti impegnati in attivita' di innovazione didattica e di sperimentazione; organizza ed attua iniziative di formazione per le attivita' di aggiornamento, di sperimentazione, di educazione permanente; coordina le iniziative di aggiornamento programmate a livello distrettuale e interdistrettuale su temi e problemi che presentano analoghe esigenze di attuazione; valuta, se richiesto, con pareri tecnico-scientifici, i programmi di aggiornamento predisposti da scuole, enti ed associazioni e finanziati dal Ministero della pubblica istruzione; assiste con attivita' di collaborazione tecnico-scientifica iniziative di aggiornamento attuate nell'ambito di circoli, istituti, distretti; collabora con le cattedre e gli istituti universitari o dipartimenti, all'attuazione di compiti di preparazione del personale docente; formula al Ministero della pubblica istruzione proposte per iniziative di aggiornamento del personale docente in servizio, anche in collaborazione con gli altri istituti regionali.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 6
Art. 6. Attivita' di documentazione e di informazione L'Istituto per realizzare le finalita' di cui all'art. 2: raccoglie materiale bibliografico, emerografico, monografie, risultati di studi e ricerche, di attivita' di sperimentazione e di aggiornamento, documenti e ogni altro materiale, anche audiovisivo, che interessi le attivita' pedagogico-didattiche; conserva e mantiene accessibile il materiale pedagogico-didattico, italiano e straniero, organizzando anche appositi servizi di biblioteca, emeroteca e mediateca; raccoglie e conserva la documentazione di risultati conseguiti nelle sperimentazioni metodologico-didattiche, trasmettendo agli altri istituti regionali, al Centro europeo dell'educazione e alla Biblioteca di documentazione pedagogica quella relativa ad iniziative sperimentali che abbiano un carattere di particolare validita' e che risultino di piu' generale interesse; cura la conservazione e l'utilizzazione del suddetto materiale con metodi di classificazione e reperimento rispondenti a criteri per quanto possibile omogenei rispetto a quelli adottati dagli altri istituti regionali e concordati su scala nazionale tramite la conferenza dei presidenti; facilita la consultazione, lo scambio e l'utilizzazione della documentazione pedagogico-didattica, ai fini delle attivita' di informazione. A tale scopo l'Istituto promuove l'attuazione di sistemi di meccanizzazione e di automazione, utilizzando anche le attrezzature esistenti presso istituti scolastici e universita'; cura la pubblicazione di un bollettino a periodicita' almeno annuale che attesti l'attivita' dell'Istituto e che dia notiza del materiale di documentazione acquisito dai relativi servizi; rilascia, ove possibile, copia, a richiesta, di documenti e di atti in suo possesso; cura rapporti, anche di scambio, della documentazione pedagogico-didattica con i servizi di biblioteca e mediateca degli istituti scolastici, delle universita' e di altre istituzioni pubbliche; mantiene costanti i collegamenti con la Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze e con i principali centri di documentazione pedagogica italiani e stranieri.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 7
Art. 7. Organi dell'Istituto Organi dell'Istituto sono il consiglio direttivo, il presidente, il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio direttivo dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono farne parte per un altro quinquennio. Il collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri che durano in carica un quinquennio, salvo riconferma dell'incarico. Essi sono: un rappresentante del Ministero del tesoro che lo presiede, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, un rappresentante della regione. I revisori dei conti partecipano alle sedute del consiglio direttivo alle quali devono essere invitati. I revisori non hanno diritto di voto.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 8
Art. 8. Uffici dell'Istituto L'Istituto e' organizzato in sezioni, servizi, uffici tecnici e amministrativi che ne costituiscono la struttura tecnico-operativa. La struttura tecnico-operativa dell'Istituto e' coordinata dal segretario coadiuvato dai responsabili delle sezioni e dei servizi.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 9
Art. 9. Attrezzature L'Istituto, per l'assolvimento dei propri compiti, e nei limiti delle disponibilita' di bilancio, organizza propri laboratori di ricerca. L'Istituto puo' inoltre avvalersi dei locali e delle attrezzature didattiche che le universita' e gli istituti di ogni ordine e grado mettono a disposizione compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica e di servizio.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 10
Art. 10. Consiglio direttivo Il consiglio direttivo dell'Istituto e' composto di quindici membri scelti e nominati ai sensi dell'[art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art11). I componenti il consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il segretario dell'Istituto e i revisori dei conti.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 11
Art. 11. Compiti del consiglio direttivo Il consiglio direttivo: elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministro della pubblica istruzione; elegge il delegato per la conferenza dei presidenti di cui all'[art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art15); puo' eleggere un vice-presidente; designa tra i propri membri i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'ente, i responsabili delle sezioni; delibera annualmente il programma delle attivita' con l'individuazione delle relative spese; delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo; autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali; autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredita' e donazioni e ad acquistare immobili; delibera le modifiche al presente statuto nonche' l'ordinamento interno; richiede al Ministero della pubblica istruzione gli ispettori tecnici della cui opera intende avvalersi; delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo del relativo provvedimento di comando, nonche' sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale; delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare; stabilisce la somma che annualmente il presidente e' autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici; determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le minute spese; designa l'istituto di credito che dovra' disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione; delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui e obbligazioni; adotta ogni altra deliberazione per il funzionamento dell'Istituto. Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive eccetto quelle previste ai punti 5, 7, 11, 12, 16, le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; quella di cui al punto 8, per quanto riguarda le modifiche al presente statuto, e' approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 12
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