LEGGE 8 aprile 1988, n. 108

Type Legge
Publication 1988-04-08
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 9/4/1988

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di proprieta' privata e pubblica adibiti ad uso di abitazione e' sospesa fino al 31 dicembre 1988 nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899". Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: "Art. 1- bis. - 1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili di proprieta' pubblica e privata adibiti ad uso diverso da quello di abitazione e' comunque sospesa fino al 31 dicembre 1988. 2. La disposizione del comma 1 non si applica ai provvedimenti di rilascio fondati sulla morosita' del conduttore o del sub-conduttore, nonche' nel caso di morosita' intervenuta durante il periodo di cui al medesimo comma". L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Le commissioni provinciali previste dall'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, restano costituite fino al 31 dicembre 1988". L'articolo 3 e' soppresso. L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano ai provvedimenti di rilascio emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5), del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, ovvero fondati sulla morosita' del conduttore o del sub-conduttore e nel caso di provvedimenti di rilascio da eseguirsi in virtu' di titoli di conciliazione giudiziale". Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente: "Art. 4- bis. - 1. Le disposizioni degli articoli 1 e 1- bis si applicano nei comuni di cui all'articolo 13-quater, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120". L'articolo 5 e' soppresso.

2.La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE ROSE, Ministro dei lavori pubblici

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA: Il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 31 dell'8 febbraio 1988. Non si procedera' alla pubblicazione del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione in quanto la legge stessa, qui' pubblicata, sostituisce e aggiunge taluni articoli e sopprime tutti gli altri, ad esclusione dell'art. 6 nel quale e' indicata la data di entrata in vigore del decreto-legge.

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