DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1988, n. 116
Entrata in vigore del decreto: 28/04/1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 129 dell'ordinamento giudiziario;
Visto l'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;
Vista la legge 30 maggio 1965, n. 579;
Vista la tabella D allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969, n. 303;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 23 maggio 1977, n. 315 e 30 luglio 1980;
Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta dell'8 luglio 1987;
Sulla
proposta del Ministro di grazia e giustizia; Decreta:
Art. 1
Il Consiglio superiore della magistratura, sentiti i consigli giudiziari, destina l'uditore giudiziario, per lo svolgimento del tirocinio, al tribunale, alla procura della Repubblica o alla pretura di una citta' sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario, puo' destinare, all'atto della nomina o successivamente a domanda, al fine di un migliore svolgimento del tirocinio, gli uditori giudiziari, singolarmente o a gruppi, ad uffici giudiziari di citta' non sede di corte di appello dove esistano almeno due sezioni. Ai fini di un migliore tirocinio e, in particolare, per l'eventuale compimento di singoli atti o periodi di tirocinio, i magistrati collaboratori di cui al successivo art. 12 possono affidare gli uditori giudiziari a magistrati in servizio presso uffici non divisi in sezioni. Gli uditori giudiziari destinati ai sensi del secondo e terzo comma hanno l'obbligo di partecipare a tutte le iniziative collettive o di gruppo di cui alle presenti disposizioni.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 129 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12/1941 e' il seguente: "Art. 129. - Gli uditori debbono compiere un periodo di tirocinio della durata di almeno due anni presso le preture, i tribunali e le procure della Repubblica, con opportuni avvicendamenti, e possono essere incaricati delle funzioni di vicepretore e destinati alle preture, di cui all'art. 31, con giurisdizione piena, dopo almeno un anno di tirocinio, previo parere favorevole del consiglio giudiziario di cui all'art. 212 del presente ordinamento (v. anche l'articolo unico della legge n. 579/1965 trascritto qui appresso). Le norme per il tirocinio sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia (v. ora l'art. 48 del D P.R. n. 916/1958 di seguito riportato)". - Il testo dell'art. 48 del D P.R. n. 916/1958 (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, e disposizioni transitorie) e' il seguente: "Art. 48 (Tirocinio giudiziario). - Le norme per il tirocinio degli uditori, previste nell'art. 129, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario, sono determinate dal Consiglio superiore sentito il Ministro". - La legge n. 579/1965 reca: "Riduzione del periodo di tirocinio degli uditori giudiziari". Si trascrive il testo del relativo articolo unico: "Gli uditori giudiziari possono, dopo sei mesi di tirocinio, e previo parere motivato dei capi di corte, essere destinati, con funzioni giurisdizionali, nei tribunali, nelle procure della Repubblica presso i tribunali e nelle preture. L'uditore non puo' fare le veci del presidente del tribunale o della sezione, mancante o impedito; ne' puo' supplire il procuratore della Repubblica. Nella composizione dei collegi giudicanti non puo' intervenire piu' di un uditore con funzioni di giudice. Le limitazioni di cui al comma precedente cessano con il compimento di un anno di effettivo servizio, in esso compreso il periodo di tirocinio. Il parere dei capi di corte puo' essere chiesto dopo cinque mesi di tirocinio". - Il D P.R. n. 303/1969 reca: "Trasformazione dei posti di uditore vice pretore previsti nella tabella D allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, in posti di pretore". La relativa tabella D riporta il numero dei magistrati addetti alle preture. - Il D P.R. n. 315/1977, come modificato dal D.P.R. 30 luglio 1980 (in G.U. n. 281 del 13 ottobre 1980), recava la disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari, in vigore fino all'entrata in vigore del decreto qui pubblicato.
Art. 2
La durata complessiva del tirocinio non puo' di regola essere inferiore a mesi quindici (escluso il periodo feriale), ad iniziare dalla data fissata dal Consiglio superiore della magistratura. Il tirocinio e' dapprima "ordinario" e successivamente "mirato". Il tirocinio "ordinario" ha la durata di mesi dieci. Il tirocinio "mirato" ha la durata di mesi cinque.
Art. 3
Scopo del tirocinio ordinario deve essere un calibrato contemperamento fra il completamento dell'istruzione teorica e l'introduzione alla pratica lavorativa, quest'ultima da realizzare con particolare attenzione all'apprendimento delle tecniche procedurali ed alle questioni di metodo. Il processo di formazione degli uditori deve poi dedicarsi con particolare cura all'affinamento delle necessarie doti di correttezza, equilibrio, indipendenza ed imparzialita'.
Art. 4
La fase del tirocinio ordinario si articola nel modo seguente: a) quattro mesi e giorni quindici di assegnazione ad uffici giudiziari penali (pretura; P.M. - in subordine G.I.; dibattimento); b) quindici giorni di studio, ricerche, attivita' pratiche, ecc. (vedi art. 16); c) quattro mesi e giorni quindici di assegnazione ad uffici giudiziari civili (compresi uffici lavoro e minori); d) quindici giorni di studio, ricerche, attivita' pratiche, ecc. (vedi art. 16).
Art. 5
E' in facolta' della commissione di cui al successivo art. 9 proporre al consiglio giudiziario l'organizzazione del tirocinio, per ciascun uditore, tenendo conto di specifiche esigenze locali quanto alla previsione della concreta successione dei periodi di assegnazione sopra indicati sub 4/ a e 4/ c. Deve invece ritenersi invariabile la collocazione dei periodi sub 4/ b e 4/ d, poiche' negli stessi si debbono tenere gli incontri di studio organizzati del Consiglio superiore della magistratura (cfr. art. 16).
Art. 6
Il tirocinio "mirato" e' rivolto al completamento della formazione di base nonche' all'avviamento dell'uditore allo specifico esercizio delle funzioni assegnategli.
Art. 7
La fase del tirocinio "mirato" si articola nel modo seguente: a) due mesi di lavoro presso ufficio dello stesso tipo di quello a cui l'uditore e' stato assegnato ovvero (su richiesta dell'interessato) presso l'ufficio di assegnazione quando sia possibile svolgervi il tirocinio "mirato"; b) giorni quindici di studio, ricerche, attivita' pratiche, ecc. (vedi art. 16) nel settore di specifica pertinenza dell'ufficio al quale l'uditore e' stato assegnato; c) due mesi e giorni quindici di lavoro come sub 7/ a.
Art. 8
Il consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nomina i magistrati collaboratori, forma per ciascun uditore un fascicolo nel quale include il piano di tirocinio e le relazioni dei magistrati collaboratori (art. 13) e dei magistrati ai quali i singoli uditori sono stati affidati presso gli uffici giudiziari (art. 15); redige la relazione sul conferimento delle funzioni; provvede (anche attraverso la commissione di cui all'art. 9) all'attuazione di quanto occorra per il piu' efficace svolgimento per il tirocinio.
Art. 9
Presso ciascun consiglio giudiziario e' istituita una commissione per gli uditori giudiziari.
Art. 10
Della commissione di cui all'art. 9 fanno parte: a) tre magistrati designati dal consiglio giudiziario fra i propri componenti, anche supplenti; b) i magistrati collaboratori nominati ai sensi dell'art. 12 delle presenti disposizioni.
Art. 11
Competenze della commissione
La commissione formula al consiglio giudiziario proposte per l'organizzazione ed il coordinamento del tirocinio e vigila sull'attuazione di essi anche promuovendo incontri con i magistrati di affidamento (nominati ai sensi dell'art. 15 delle presenti disposizioni) e con gli uditori giudiziari. Promuove, su delibera del consiglio giudiziario, incontri con esperti in tecnica della formazione ovvero nelle materie da approfondire nel corso del tirocinio.
Art. 12
Magistrati collaboratori
Il consiglio giudiziario, per la organizzazione del tirocinio, si avvale di "magistrati collaboratori". La scelta di questi da parte dei consigli giudiziari deve avvenire con riferimento alle doti di particolare preparazione teorica e pratica, nonche' con riferimento alla presenza di spiccate attitudini didattiche e capacita' organizzative. Tali doti e attitudini presuppongono una particolare esperienza nel magistrato collaboratore che dovra' essere prescelto preferibilmente fra i magistrati aventi qualifica non inferiore a quella di appello. Tutti i magistrati interessati hanno facolta' di presentare istanza diretta ad essere prescelti come "collaboratori". La presentazione di siffatte istanze non vincola il consiglio giudiziario ad operare la scelta unicamente fra gli istanti, ben potendosi procedere alla nomina di altri magistrati ove questi siano ritenuti maggiormente qualificati per il delicato compito che qui ne occupa. In ogni caso, sara' cura dei consigli giudiziari operare, per quanto possibile e utile, una opportuna rotazione fra i magistrati che volta a volta saranno prescelti come collaboratori, fermo restando che ciascun prescelto dovra' possedere i requisiti di cui sopra. La scelta dei magistrati collaboratori sara' fatta sulla base del programma di lavoro che ciascun candidato, o magistrato all'uopo richiesto dal consiglio giudiziario, dovra' redigere. Di regola dovranno essere designati, per ciascun gruppo di uditori in tirocinio ordinario, due magistrati collaboratori, uno per il civile e l'altro per il penale. Per il tirocinio "mirato" su ufficio esclusivamente civile o penale, le funzioni di collaboratore saranno svolte unicamente da quello, fra i due magistrati, che abbia specifica competenza nel settore.
Art. 13
Ai magistrati collaboratori del consiglio giudiziario e' affidato il compito di curare il tirocinio di un gruppo di non piu' di dieci uditori. A tal fine essi: 1) predispongono per ciascun uditore un piano di tirocinio da sottoporre alla commissione di cui all'art. 9 per l'approvazione del consiglio giudiziario, che puo' apportarvi le opportune modifiche; 2) verificano, attraverso il continuo contatto con gli uditori, l'efficacia e la validita' del tirocinio pratico svolto presso gli uffici giudiziari; 3) al termine del periodo di tirocinio trasmettono alla commissione di cui all'art. 9, per l'inoltro al consiglio giudiziario, una relazione sulle attitudini e le capacita' dimostrate dai singoli uditori, redatta sulla base anche delle relazioni dei magistrati ai quali gli uditori sono stati affidati presso singoli uffici giudiziari.
Art. 14
Il Consiglio superiore della magistratura dovra' organizzare incontri di studio e perfezionamento per magistrati collaboratori.
Art. 15
Magistrati affidatari
La commissione di cui all'art. 9 presceglie (sentiti quando occorra i dirigenti dei vari uffici interessati) i magistrati cui affidare, di volta in volta, l'uditore in tirocinio ordinario o "mirato". Il magistrato affidatario cura che l'uditore assista a tutte le attivita' giudiziarie compresa la partecipazione alle camere di consiglio. Se trattasi di magistrato addetto alle udienze penali delle preture, incarica l'uditore di esercitare le funzioni di pubblico ministero, ai sensi dell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario. In ogni caso affida all'uditore la redazione delle minute di provvedimenti e spiega all'uditore le modifiche eventualmente apportate. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto dall'uditore sotto la sua guida e la trasmette alla commissione di cui all'art. 9. I magistrati affidatari dovranno partecipare, per quanto utile e possibile, alle attivita' di studio, ricerca, attivita' pratiche ecc. di cui all'articolo seguente. Il Consiglio superiore della magistratura potra' organizzare incontri anche per i magistrati affidatari sui problemi dell'affidamento.
Art. 16
I periodi di studio, ricerche, attivita' pratiche ecc. di cui agli articoli 4 (lettere b e d) e 7 (lettera b) saranno organizzati sia in sede locale, eventualmente per centri di aggregazione, che nazionale. Sara' cura del Consiglio superiore della magistratura realizzare ogni opportuno coordinamento coi consigli giudiziari per evitare inutili ripetizioni. L'organizzazione dei periodi in oggetto dovra' avvenire articolando fra loro momenti ed interventi diversi, quali quelli che qui di seguito si elencano a titolo meramente esemplificativo: seminari e incontri di studio su materie "base"; ricerche su quesiti teorici o teorico-pratici; discussione di casi pratici; simulazione di casi pratici; studio di fascicoli predisposti, discussione di casi pratici e conseguente stesura di atti o provvedimenti (schema di interrogatorio od esame testimoniale; schema di incarico peritale; direttive da impartire alla polizia giudiziaria; rilevamento, irregolarita' o nullita' processuali; redazione decreti, ordinanze, sentenze, motivi di impugnazione ecc.; in particolare per il settore civile: tecnica dell'interrogatorio libero; rilievo di ufficio di questioni e promozione del contraddittorio; tecnica della conciliazione giudiziale; tecnica delle misure cautelari); visite finalizzate a mettere gli uditori a conoscenza delle realta' esistenti presso: cancellerie; casellari; uffici corpi reato; nuclei operativi dei Carabinieri e della Polizia di Stato; nuclei di polizia tributaria della Guardia di finanza; uffici di intendenza di finanza e del registro; banche; istituti penitenziari; complessi industriali o fabbriche; uffici degli enti locali, in particolare comunali; dove esistano corpi di funzionari o impiegati con funzioni di polizia giudiziaria (per l'accertamento di violazioni di carattere penale nelle materie di rispettiva competenza: urbanistica, inquinamento, sofisticazioni alimentari, igiene e sanita', ecc.); teoria e pratica di informatica giuridica e giudiziaria. Sugli elaborati redatti da ciascun uditore nel corso delle attivita' suddette, la commissione di cui all'art. 9 formulera' (sentiti eventualmente i magistrati affidatari volta a volta interessati) tutte le osservazioni che riterra' utili, in vista del parere del consiglio giudiziario. Quanto agli elaborati redatti in occasione di attivita' di ricerca o di studio a livello nazionale, le osservazioni di cui al capoverso che precede saranno formulate da un comitato nominato dal Consiglio superiore della magistratura. I componenti del comitato suddetto saranno prescelti tra i magistrati collaboratori dei consigli giudiziari, in modo da assicurare una equilibrata distribuzione territoriale, nonche' la diversita' degli indirizzi culturali e metodologici. Il numero di tali componenti sara' stabilito di volta in volta in base al numero degli uditori, ma in nessun caso potra' essere inferiore a nove. Tale comitato inviera' le osservazioni sugli elaborati alla commissione di cui all'art. 9 che le trasmettera' al consiglio giudiziario insieme con la relazione redatta dal magistrato collaboratore. Sia la commissione di cui all'art. 9, sia il comitato nominato dal Consiglio superiore della magistratura cureranno l'adozione di ogni opportuno criterio volto ad assicurare la genuinita' degli elaborati e l'obiettivita' nella valutazione di essi. Tutti gli elaborati redatti da ciascun uditore nel corso del tirocinio saranno conservati in un'apposita sezione del suo fascicolo personale fino al conferimento delle funzioni e saranno utilizzati esclusivamente al fine di detto conferimento. In tale fascicolo saranno anche contenuti gli atti e documenti di cui all'art. 8 delle presenti disposizioni.
Art. 17
Durante la fase conclusiva del tirocinio mirato la commissione di cui all'art. 9 riceve la relazione redatta dal magistrato collaboratore su ciascun uditore e la trasmette al consiglio giudiziario per il parere di cui all'art. 129 dell'ordinamento giudiziario. Tale relazione e il parere del consiglio giudiziario vengono trasmessi unitamente al fascicolo dell'uditore al Consiglio superiore della magistratura e comunicati all'uditore giudiziario il quale ha facolta' di formulare proprie osservazioni; queste vanno allegate al fascicolo. La commissione speciale per gli uditori giudiziari presso il Consiglio superiore della magistratura, sulla base anche dei documenti acquisiti ai fascicoli degli uditori, redige una relazione finale sull'intero tirocinio svolto e formula le proposte in ordine all'idoneita' per il conferimento delle funzioni giurisdizionali. Il consiglio, udita la relazione della commissione ed esaminati, se del caso, i fascicoli degli uditori, conferisce agli stessi le funzioni giurisdizionali, ai sensi dell'art. 129 dell'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni, salvo che non ritenga di disporre che il tirocinio prosegua con le modalita' di cui ai precedenti articoli per uno o piu' periodi di almeno tre mesi fino alla scadenza del termine massimo previsto dalla legge.
Nota all'art. 17: Per il testo dell'art. 129 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12/1941 si veda nelle note alle premesse.
Art. 18
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