DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1988, n. 119

Type DPR
Publication 1988-03-23
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 01/05/1988

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate; Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali; Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730; Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei loro studi privati, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978, con scadenza al 30 giugno 1988; Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente decreto: 1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei loro studi privati, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato.

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 aprile 1988

Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 17

Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-art. 1

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON PROFESSIONISTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SANITARIE NEI LORO STUDI PRIVATI. Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente accordo regola, in conformita' all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro libero-professionale che si instaura nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le UU.SS.LL. e i professionisti per l'esecuzione, in regime convenzionale, delle prestazioni specialistiche sanitarie di cui all'allegato A, da erogare nei loro studi professionali in favore degli utenti del Servizio sanitario nazionale medesimo. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-art. 2

Art. 2. Incompatibilita' 1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'[art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art48), nonche' da altre disposizioni di legge, non possono essere instaurati rapporti convenzionali ai sensi del presente accordo con il professionista che: a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato, con divieto di libero esercizio professionale; b) abbia impegni settimanali per un orario pari o superiore a quello stabilito dal contratto collettivo [ex art. 47 della legge n. 833 del 1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47) per il personale a tempo pieno dipendente dal S.S.N.; c) operi a qualsiasi titolo in case di cura e presidi privati convenzionati con le UU.SS.LL. della regione; d) sia titolare di incarico ambulatoriale disciplinato dal [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-06-08;291), o da determinazioni di altri enti che abbiano recepito il suddetto decreto del Presidente della Repubblica. Sono fatte salve, ai sensi dell'art. 4 del citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 291 del 1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987;291) le situazioni legittimamente precostituitesi; e) abbia una qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta con case di cura private o istituzioni sanitarie private soggette a regime autorizzativo ai sensi dell'[art. 43 della legge n. 833 del 1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art43); f) sia titolare in altra branca specialistica di rapporto convenzionale disciplinato dal presente accordo; g) sia titolare nella stessa branca specialistica e con la medesima U.S.L. di altro rapporto convenzionale disciplinato dal presente accordo; h) svolga attivita' fiscale per conto della stessa U.S.L.; i) sia iscritto negli elenchi dei medici di medicina generale di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-06-08;289), e dei medici pediatri di libera scelta di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 290](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-06-08;290); l) sia iscritto negli elenchi regionali dei medici "ex-associati" di cui alla "Norma transitoria n. 4" del [decreto del Presidente della Repubblica n. 289 del 1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987;289) e alla "Norma transitoria n. 1" del [decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987;290); m) sia titolare di incarico di guardia medica di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 292](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-06-08;292), e nell'ambito della medicina dei servizi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 504](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-17;504). 2. Il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo determina l'immediata risoluzione del rapporto convenzionale. 3. Il provvedimento di risoluzione e' adottato dalla U.S.L., previa contestazione all'interessato.

Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-art. 3

Art. 3. Instaurazione del rapporto 1. Qualora l'U.S.L., nell'ambito della programmazione regionale, intenda avvalersi della collaborazione di professionisti ai sensi delle presenti norme, ne da' notizia mediante avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione, contenente le seguenti specificazioni: a) disciplina specialistica e relative prestazioni, che formeranno oggetto di convenzione; b) soggetti abilitati a presentare la domanda e termine di scadenza per la presentazione della stessa; c) localita' in cui l'attivita' oggetto di convenzione deve essere svolta. 2. Possono presentare domanda gli specialisti inseriti nella graduatoria zonale di cui agli [articoli 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987;291~art2) e [12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 291 del 1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987;291~art12), relativo alla disciplina specialistica interessata, i quali dispongano di idoneo studio professionale nella localita' indicata nell'avviso pubblico. 3. I professionisti che hanno presentato domanda sono interpellati dall'U.S.L. secondo l'ordine del punteggio riportato nella graduatoria zonale di cui al comma 2. 4. Il professionista avente titolo e' invitato, mediante lettera raccomandata A.R., a presentarsi presso la sede della U.S.L. interessata, non oltre il decimo giorno dalla data di ricevimento dell'invito. 5. La mancata presentazione entro il termine prestabilito senza giustificato motivo, e' considerata, a tutti gli effetti come rinuncia alla convenzione. 6. Il professionista che sia impossibilitato a presentarsi deve, a pena di decadenza, far pervenire, entro il termine indicato, adeguata giustificazione dichiarando contestualmente la propria disponibilita' ad accettare l'incarico. 7. Il professionista disposto ad accettare l'incarico deve rilasciare la dichiarazione riprodotta sub allegato B, resa ai sensi dell'[art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art4). 8. L'U.S.L., verificata l'inesistenza di incompatibilita' e l'idoneita' dello studio professionale messo a disposizione dal professionista, provvede a instaurare il rapporto convenzionale mediante invio di lettera raccomandata A.R. in due esemplari, uno dei quali deve essere restituito firmato per accettazione dal professionista entro i cinque giorni successivi, a pena di decadenza.

Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-art. 4

Art. 4. Compito del professionista 1. Nell'ambito della disciplina per la quale e' convenzionato, il professionista e' tenuto ad eseguire tutte le prestazioni elencate nell'allegato nomenclatore (allegato A), richieste dal medico curante ed autorizzate dalla U.S.L. ai sensi dell'[art. 3 della legge 26 gennaio 1982, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-01-26;12~art3), o mediante rilascio di impegnativa conforme allo schema allegato (allegato C) o secondo altre modalita' collegate all'adozione di tecniche meccanizzate che garantiscano idonee forme di controllo. 2. Le prestazioni sono di norma eseguite in favore degli aventi diritto residenti nell'ambito dell'U.S.L., con la quale e' instaurato il rapporto convenzionale. 3. Se il professionista opera in un comune comprendente piu' UU.SS.LL., il rapporto convenzionale esplica i suoi effetti in favore di tutti gli aventi diritto residenti nell'ambito comunale. 4. Le regioni, tuttavia, anche in relazione a quanto previsto dall'[art. 19 della legge n. 833 del 1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art19), possono consentire deroghe alle disposizioni dei 2 e 3. 5. L'esecuzione delle prestazioni protesiche nell'ambito della disciplina di odontostomatologia sara' regolata da apposito protocollo che le parti si impegnano a concordare, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del presente accordo. Alla trattativa riguardante il protocollo in questione partecipano le sole organizzazioni sindacali interessate. 6. Si conviene comunque fin d'ora che le prestazioni protesiche sono obbligatoriamente comprese nel nomenclatore delle prestazioni relative alla branca di odontostomatologia. 7. Nello svolgimento dei suoi compiti il professionista: a) formula il proprio referto e lo consegna all'utente in busta chiusa per il medico curante; b) suggerisce, ove lo ritenga necessario, gli interventi terapeutici o l'esecuzione di ulteriori indagini utili per una compiuta risposta al quesito diagnostico che gli e' stato sottoposto.

Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-art. 5

Art. 5. Doveri del professionista 1. Nello svolgimento del rapporto convenzionale il professionista mette a disposizione degli utenti del Servizio sanitario nazionale il proprio studio professionale, che deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili all'esercizio della professione, di sala di attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e di aerazione idonea. 2. E' in facolta' delle UU.SS.LL. procedere in ogni tempo, con proprio personale sanitario, alla verifica dell'idoneita' dello studio. 3. Non e' consentito il trasferimento dello studio professionale nell'ambito del territorio della U.S.L., se non previo assenso degli organi competenti dell'U.S.L. 4. Lo svolgimento di altre attivita' in regime libero professionale non deve in alcun modo provocare ritardi nell'esecuzione di prestazioni richieste dal Servizio sanitario nazionale. 5. Il professionista convenzionato e' tenuto ad eseguire personalmente le prestazioni autorizzate dalle UU.SS.LL. 6. Ferma restando la titolarita' del rapporto convenzionale, il professionista puo' avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilita', della collaborazione di un altro professionista, in conformita' alle disposizioni di legge vigenti, che sia in possesso del titolo prescritto, non abbia superato l'eta' di 65 anni e non versi in situazione di incompatibilita'. 7. E' peraltro esclusa, nell'ambito di tale collaborazione, ogni ipotesi di sostituzione.

Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-art. 6

Art. 6. Compensi 1. Al professionista convenzionato spetta, per ciascuna prestazione autorizzata ed eseguita, il compenso omnicomprensivo specificato nell'accluso nomenclatore tariffario. 2. Di tale compenso, il 20 per cento si intende riferito al costo dei materiali e alle spese generali. Per la branca di odontostomatologia, i suddetti costi vengono determinati nella misura del 30 per cento. 3. Entro la fine di ogni mese il professionista invia, all'U.S.L. che ha emesso l'impegnativa, la distinta delle prestazioni eseguite nel mese precedente, corredata di copia delle impegnative debitamente firmate dagli utenti nonche' dei referti formulati se richiesti dalla U.S.L., ai fini dei controlli dovuti e laddove non siano state attivate procedure automatizzate di controllo. 4. I compensi sono liquidati entro la fine del mese successivo all'invio della distinta. 5. E' fatto divieto al professionista di percepire direttamente dall'utente compensi a qualsiasi titolo per le prestazioni convenzionate e autorizzate. La violazione, accertata e contestata, di tale divieto comporta l'immediata risoluzione del rapporto convenzionale.

Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-art. 7

Art. 7. Contributo ENPAM 1. Sui compensi di cui all'art. 6, al netto della quota parte riferita al costo dei materiali e alle spese generali, l'U.S.L. versa trimestralmente e con modalita' che assicurino l'individuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 ottobre 1976, e successive modificazioni, nella misura del 22 per cento di cui il 13 per cento a proprio carico e il 9 per cento a carico del medico.

Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-art. 8

Art. 8. Cessazione e sospensione del rapporto 1. Il rapporto disciplinato dalle presenti norme cessa: a) per compimento del sessantacinquesimo anno di eta'; b) per provvedimento adottato dalla commissione di cui all'art. 9; c) per condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione; d) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale; e) per l'insorgere di uno dei motivi di incompatibilita' di cui all'art. 2; f) per altre cause espressamente previste dal presente accordo; g) per recesso del professionista da comunicare alla U.S.L. interessata con preavviso scritto di almeno trenta giorni; h) per inidoneita' psico-fisica accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla U.S.L. e presieduta dal presidente dell'ordine dei medici o suo delegato. 2. Il rapporto e' sospeso per: a) provvedimento della commissione di cui all'art. 9; b) sospensione dall'albo professionale; c) emissione di ordine o mandato di cattura.

Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-art. 9

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