DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1988, n. 148
Entrata in vigore del decreto: 01/01/1989
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 26 settembre 1986, n. 599, concernente revisione della legislazione valutaria, ed in particolare l'articolo 1, comma 3, che delega il Governo della Repubblica ad emanare un testo unico delle norme di legge in materia valutaria; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1988; Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto: 1. E' approvato l'unito testo unico delle norme di legge in materia valutaria, visitato dal Ministro proponente.
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
RUGGIERO, Ministro del commercio con l'estero
AMATO, Ministro del tesoro
GAVA, Ministro delle finanze
VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 aprile 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 34
Testo unico-art. 1
TESTO UNICO DELLE NORME DI LEGGE IN MATERIA VALUTARIA Art. 1 (Residenti e non residenti) 1. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati residenti: a) i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalita' giuridica con sede effettiva in Italia; b) i cittadini italiani con dimora abituale all'estero, limitatamente alle attivita' di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o delle attivita' imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale; c) le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attivita' di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attivita' imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale; d) le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalita' giuridica che hanno sede all'estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attivita' esercitate in Italia con stabile organizzazione. 2. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati non residenti: a) i cittadini italiani con dimora abituale all'estero; b) i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attivita' di lavoro subordinato prestate all'estero, anche alle dipendenze di persone giurudiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalita' giuridica residenti, ovvero alle attivita' di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale; c) le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalita' giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attivita' esercitate all'estero con stabile organizzazione; d) le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalita' giuridica per le quali non ricorrono le condizioni previste al comma 1. 3. Le persone fisiche con dimora abituale e iscrizione nell'anagrafe del comune di Campione d'Italia sono considerate residenti limitatamente alle attivita' svolte nel resto del territorio italiano ai sensi del comma 1. 4. Le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalita' giuridica, che hanno effettiva sede in Campione d'Italia, con decreto del Ministro del commercio con l'estero vengano considerate residenti per le sole attivita' produttrici di reddito esercitate nel resto del territorio italiano. 5. La dimora si presume abituale quando sono trascorsi due anni dal suo inizio, ferme le possibilita' di dimostrazione e di accertamento per i periodi inferiori. 6. Il regime valutario dei beni e dei diritti conseguiti con i proventi delle attivita' di cui ai precedenti commi segue i mutamenti di residenza valutaria del loro titolare. 7. Il Ministro del commercio con l'estero indica con decreto gli atti e i documenti ritenuti idonei a comprovare i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dai precedenti commi, avuto riguardo anche agli aspetti della doppia residenza valutaria e fatta salva la facolta' degli interessati di produrre altri idonei mezzi di prova.
Testo unico-art. 2
Art. 2 (Valute estere e lire di conto estero) 1. Valute estere sono: a) i biglietti di banca e di Stato esteri aventi corso legale; b) i titoli di credito, che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in monete aventi corso legale all'estero o in ECU; c) i titoli di credito di natura obbligazionaria in scadenza entro un termine non superiore a sei mesi, estinguibili all'estero e denominati in monete aventi corso legale all'estero o in ECU; d) i crediti liquidi ed estinguibili derivanti da conti aperti presso le banche od altri intermediari finanziari estinguibili in monete aventi corso legale all'estero o in ECU. 2. Le valute estere di conto valutario ed il termine di cui al comma 1, lettera c), sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro. Ciascuna valuta estera di conto valutario ha un unico mercato indipendente dal tipo di transazione ed e' quotata di diritto presso tutte le borse valori italiane. 3. Lire di conto estero sono le lire liberamente convertibili in valute estere di conto valutario, accreditate in conti aperti a nome di non residenti presso la Banca d'Italia e le banche abilitate, nonche' presso l'Ufficio italiano dei cambi.
Testo unico-art. 3
Art. 3 (Operazioni con l'estero, valutarie e in cambi) 1. Operazioni correnti sono le importazioni e le esportazioni di merci, l'acquisto e la rivendita all'estero di merci estere in transito, la cessione di merci allo stato estero, le prestazioni in adempimento di obbligazioni per fornitura di servizi o beni immateriali, per disposizione di pubbliche amministrazioni o per provvedimento giudiziale; sono comprese le operazioni correnti tutte le transazioni invisibili di cui all'allegato III al trattato che istituisce la Comunita economica europea, ratificato con [legge 14 ottobre 1957, n. 1203](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203), e modificato da ultimo con l'atto unico europeo, ratificato con [legge 23 dicembre 1986, n. 909](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-23;909). 2. Investimenti diretti sono gli investimenti effettuati per stabilire o mantenere relazioni durevoli con un'impresa e tali da consentire l'esercizio di un'influenza reale sulla sua gestione, ivi compresi quelli in societa capogruppo che controllano direttamente societa' operative estere ed eccettuati gli investimenti diretti in altri enti o societa' finanziari. 3. Operazioni di natura finanziaria, oltre agli investimenti diretti in enti o societa finanziari, sono le operazioni diverse da quelle definite nei commi 1 e 2. 4. Operazioni valutarie sono quelle relative al trasferimento di valute estere e di lire in esecuzione delle operazioni con l'estero di cui ai precedenti commi. 5. Operazioni in cambi sono quelle relative alla trasformazione di una valuta, compresa la lira, in un'altra a pronti, a termine o con opzione.
Testo unico-art. 4
Art. 4 (Soggetti abilitati ad effettuare operazioni valutarie e in cambi) 1. Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono istituzionalmente abilitati, sulla base delle competenze attribuite dalle vigenti disposizioni, a operare in cambi in contropartita con residenti e non residenti. La Banca d'Italia effettua anche operazioni valutarie. La Banca d'Italia trasferisce alla Banca centrale europea attivita' di riserva, secondo quanto previsto dall'articolo 30 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. (2)(4) 2. La Banca d'Italia provvede in ordine alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. (2)(4) ((11)) 3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano. 4. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385), COME MODIFICATO DAL [D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342). (5) 5. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385), COME MODIFICATO DAL [D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342). (4) 6. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385), COME MODIFICATO DAL [D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342). (5)
Testo unico-art. 5
Art. 5 (Liberta' nelle relazioni con l'estero) 1. Le relazioni economiche e finanziarie con l'estero sono libere, secondo la disciplina del presente testo unico. Resta ferma ogni altra disposizione normativa a contenuto non valutario. 2. I residenti possono tra l'altro: a) obbligarsi, in conformita alle leggi civili, con i non residenti; b) ricevere direttamente da non residenti, in Italia e all'estero, biglietti di banca e di Stato esteri e titoli di credito che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in valuta o in lire di conto estero; c) compiere tra loro atti di disposizione contro lire relativamente ad attivita' o passivita sull'estero, eccettuate le valute estere. 3. I non residenti possono tra l'altro: a) effettuare in Italia pagamenti per l'acquisto di merci e servizi nonche' investimenti mediante impiego di valuta estera e di lire o mediante apporto di beni o diritti; b) trasferire all'estero i redditi dei loro investimenti e i capitali derivanti dalla liquidazione dei medesimi; c) convertire in una qualsiasi valuta estera di conto valutario le lire di conto estero possedute; d) riesportare la valuta estera o nazionale impostata ed esportare la valuta estera o nazionale derivante dai conti esteri ad essi intestati presso le banche abilitate; e) offrire prodotti e servizi finanziari, anche avvalendosi del diritto di stabilimento, entro i limiti consentiti dal trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, ratificato con [legge 14 ottobre 1957, n. 1203](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203), e modificato da ultimo con l'atto unico europeo, ratificato con [legge 23 dicembre 1986, n. 909](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-23;909), nonche' dagli altri trattati e accordi internazionali. 4. Per i prodotti e i servizi finanziari offerti da non residenti il Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro del tesoro individuano e disciplinano con decreto interministeriale le categorie di operazioni consentite, i divieti e le eventuali deroghe.
Testo unico-art. 6
Art. 6 (Monopolio e gestione dei cambi) 1. Il monopolio e la gestione dei cambi comportano per i residenti gli obblighi: a) di versare o cedere le valute estere nei termini previsti dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro; b) di depositare i titoli e gli altri valori mobiliari esteri presso gli intermediari ammessi, nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 10. 2. Il monopolio e la gestione dei cambi comportano per i residenti i divieti: a) di costituire depositi, esportare e detenere all'estero disponibilita' in valuta o in lire; b) di aprire linee di credito in valuta o in lire in favore dell'estero; c) di effettuare con contropartite estere operazioni in cambi a termine o con opzione. 3. Le banche abilitate, oltre alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 in quanto applicabili, possono essere tenute a: a) pareggiare la posizione in cambi; b) mantenere la posizione netta sull'estero nella condizione e nei limiti prescritti; c) osservare vincoli alle operazioni di negoziazione in cambi. 4. Le disposizioni alle banche abilitate sono impartite dall'Ufficio italiano dei cambi in conformita' alle direttive emanate dal Ministro del commercio con l'estero e dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, ferme restando le competenze di quest'ultima nell'esercizio della funzione di vigilanza bancaria. 5. Il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, con decreto interministeriale, possono introdurre deroghe aventi carattere generale agli obblighi e ai divieti previsti dai precedenti commi, in relazione anche all'attuazione dell'atto unico europeo, ratificato con [legge 23 dicembre 1986, n. 909](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-23;909), e alla progressiva integrazione monetaria europea. 6. Gli obblighi e i divieti di cui ai commi 1 e 2 possono essere derogati mediante autorizzazioni particolari rilasciate dal Ministro del commercio con l'estero.
Testo unico-art. 7
Art. 7 (Canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi) 1. I trasferimenti valutari dall'estero in Italia e dall'Italia all'estero e le operazioni in cambi sono effettuati, oltre che attraverso l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia, le banche abilitate o, nei limiti stabiliti, le altre imprese autorizzate, per il tramite dell'Amministrazione postale entro i limiti stabiliti dal Ministro del commercio con l'estero in conformita' ai trattati e agli accordi internazionali. 2. ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 15 DICEMBRE 2001, N. 482](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-12-15;482))). 3. Le obbligazioni tra residenti e non residenti possono essere regolate per compensazione, della quale deve essere successiva, tempestiva comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi attraverso una banca abilitata. 4. L'Ufficio italiano dei cambi disciplina la canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi attraverso la Banca d'Italia, le banche abilitate e le altre imprese autorizzate con istruzioni comunicate in tempo utile rispetto alla data di decorrenza delle stesse.
Testo unico-art. 8
Art. 8 (Versamento o cessione delle valute estere) 1. Le valute di conto valutario acquisite da residenti possono, a scelta di questi ultimi, essere versate nei termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), in appositi conti valutari a essi intestati, presso la Banca d'Italia o le Banche abilitate, ovvero essere cedute contro lire alle medesime. La cessione puo' essere effettuata anche in contropartita con le altre imprese autorizzate. 2. Le valute estere non comprese tra quelle di conto valutario devono essere sempre cedute ai soggetti di cui al comma 1. Per il tramite della Banca d'Italia, e delle banche abilitate e' poi eseguita l'ulteriore trasformazione in valute di conto valutario. 3. I titoli di credito che sono valute estere in base al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), sono esclusi dall'obbligo di cui ai precedenti commi se costituiti in deposito prima del raggiungimento del termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e ivi mantenuti fino alla loro effettiva scadenza. 4. Il Ministro del commercio con l'estero puo' rilasciare, anche per categorie predeterminate di operazioni e di operatori o per importi determinati, deroghe particolari al versamento obbligatorio delle valute estere, all'accreditamento delle medesime in conti diversi da quelli valutari, disciplinandone l'utilizzazione, nonche' autorizzare atti di disposizione di valute estere tra residenti.
Testo unico-art. 9
Art. 9 (Utilizzazione delle valute estere accreditate in conti valutari) 1. Le valute estere accreditate nei conti valutari possono essere utilizzate dal titolare per effettuare trasferimenti all'estero o a favore di residenti quando consentiti dalle norme valutarie, ovvero per ottenerne la conversione in lire o in altre valute estere di conto valutario. 2. L'utilizzazione ha luogo nei termini stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. 3. In caso di mancata utilizzazione entro i termini di cui al comma 2, l'Ufficio italiano dei cambi procede all'acquisto della valuta al minor cambio fra quelli risultanti dalla chiusura delle borse valori di Milano e di Roma tra il giorno di accredimento e quello di acquisto.
Testo unico-art. 10
Art. 10 (Deposito dei valori mobiliari esteri) 1. I residenti devono depositare i titoli emessi o estinguibili all'estero e ogni altro valore mobiliare emesso o estinguibile all'estero presso la Banca d'Italia, la banche abilitate o presso la Monte titoli S.p.a. di cui alla [legge 19 giugno 1986, n. 289](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-06-19;289), nei termini stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. I depositari possono affidare, sotto la propria responsabilita', i titoli o i valori a banche estere o a istituti esteri con funzioni analoghe a quelle della Monte titoli S.p.a., a nome proprio e per conto degli aventi diritto, secondo gli usi e le convenzioni di deposito.
Testo unico-art. 11
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