DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1988, n. 133

Type DPR
Publication 1988-03-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 14/05/1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 65, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1988;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i ministri degli affari esteri, del tesoro e per la funzione pubblica;

E M A N A il seguente decreto:

Art. 1

1.Lo scambio di insegnanti con altri Paesi e' attuato secondo le modalita' stabilite dagli articoli che seguono.

2.Esso deve interessare insegnamenti riferiti ad una stessa materia o a gruppi di materie appartenenti alla medesima disciplina o ad area omogenea; deve avvenire, inoltre, nel medesimo anno scolastico.

3.Gli insegnanti tra i quali e' disposto lo scambio debbono avere conoscenza della lingua del rispettivo Paese ospitante.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: Il testo dell'intero art. 65 del D P.R. n. 417/1974 e' il seguente: "Art. 65 (Incarichi e borse di studio, congedi per attivita' artistiche e sportive). - Il personale di cui al presente decreto, purche' abbia conseguito la conferma in ruolo, puo' essere autorizzato dal Ministro per la pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze del servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuita' dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attivita' di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non piu' di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente. E' consentito, anche indipendentemente da specifici accordi culturali, lo scambio di insegnanti con altri Paesi e, in particolare, con quelli della Comunita' europea. Per la durata dell'incarico il personale puo' essere esonerato dai normali obblighi di servizio. Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale sono stati conferiti. Essi non possono essere confermati oltre l'anno scolastico successivo. Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito. Il periodo trascorso nello svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo e' valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola. Le stesse disposizioni trovano applicazione allorche' il personale di cui sopra risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali. Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attivita' di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l'autorizzazione di cui al precedente primo comma e' disposta di concerto con il Ministro per il tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai normali obblighi di servizio. Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuita' dell'insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari per la durata di 30 giorni con diritto alla corresponsione degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo svolgimento di attivita' artistiche e agli insegnamenti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I., per particolari esigenze di attivita' tecnico-sportiva. Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari di cui all'art. 62 del presente decreto". Note alle premesse: - La legge n. 100/1926 reca norme sulla facolta' del potere giuridico di emanare norme giuridiche. - Per il testo dell'intero art. 65 del D P.R. n. 417/1974 si veda la nota al titolo.

Art. 2

1.L'autorizzazione dello scambio di insegnanti, quando esso sia previsto da specifici accordi culturali, e' disposta con assoluta priorita'.

2.Compatibilmente con quanto previsto dal comma 1, lo scambio di insegnanti con altri Paesi e' consentito anche indipendentemente da specifici accordi culturali, dando priorita' allo scambio con Paesi della Comunita' europea.

3.Ulteriori precedenze potranno essere fissate nei rapporti con altri Paesi in occasione della stipulazione di eventuali accordi internazionali, o, comunque, a seguito delle opportune intese con il Ministero degli affari esteri.

Art. 3

1.Contestualmente all'autorizzazione dello scambio, il Ministro della pubblica istruzione dispone che l'insegnante sia esonerato dai normali obblighi di servizio per tutta la durata dello scambio stesso.

2.L'autorizzazione puo' essere concessa soltanto nei confronti del personale che abbia superato il periodo di prova e che abbia prestato il proprio consenso.

3.Ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, citato nelle premesse, il periodo trascorso all'estero nello svolgimento delle attivita' conseguenti allo scambio e' valido, a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.

Nota all'art. 3: Per il testo dell'art. 65 del D P.R. n. 417/1974 si veda la nota al titolo.

Art. 4

1.Ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, citato nelle premesse, lo scambio non puo' protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale esso e' stato autorizzato; esso non puo' essere confermato oltre l'anno scolastico sucessivo.

2.Secondo quanto previsto sempre dal medesimo art. 65, non possono essere autorizzati nuovi scambi o incarichi, tra quelli contemplati da detto articolo, se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo scambio o incarico conferito.

Nota all'art. 4: Per il testo dell'art. 65 del D P.R. n. 417/1974 si veda la nota al titolo.

Art. 5

1.Salvo particolari, giustificati motivi, lo scambio avviene contestualmente.

2.Nel caso in cui lo scambio con l'insegnante straniero sia contestuale, l'insegnante straniero in scambio presta servizio nella classe dell'insegnante italiano in scambio per la stessa materia o gruppo di materie.

3.L'insegnante straniero sostituisce, nella prestazione dell'attivita' didattica, l'insegnante italiano in scambio a tutti gli effetti, compresa la partecipazione allo scrutinio finale. Egli non puo' far parte, pero', delle commissioni di esami di Stato. L'insegnante straniero partecipa alle riunioni degli organi collegiali a pieno titolo.

4.Nel caso in cui lo scambio non sia contestuale, l'insegnante in scambio sara' sostituito, per il periodo necessario, secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni vigenti.

Art. 6

1.La retribuzione e gli altri assegni cui ha titolo il docente esonerato dal servizio ai sensi del presente decreto sono a carico dell'amministrazione scolastica per tutto il periodo di durata dello scambio.

2.Sono altresi' a carico dell'amministrazione scolastica sia il rimborso delle spese di viaggio che le indennita' di missione cui il docente in scambio ha titolo. Le spese di viaggio sono rimborsate limitatamente ad un viaggio annuale di andata e ritorno dal luogo in cui l'insegnante ha svolto le attivita' conseguenti allo scambio. La diaria di missione, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, va ridotta a tre quarti, qualora la permanenza all'estero si protragga oltre i centottanta giorni.

3.La diaria e' ridotta, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nel caso in cui il progetto di scambio implichi un trattamento gratuito.

Nota all'art. 6: Il testo degli articoli 6 e 7 del R.D. n. 941/1926 (Indennita' al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero) e' il seguente: "Art. 6. - Ai funzionari che godono di assegni o di indennita', nella qualita' di addetti ad Enti od uffici all'estero o incaricati di servizi all'estero, le indennita' giornaliere che loro spetterebbero, ai sensi del presente decreto, sono ridotte alla meta'. Se l'incarico viene adempiuto nello stesso luogo ove ha sede l'ufficio o si svolga il servizio, le indennita' anzidette, ove consentite da disposizioni ministeriali, sono ridotte ad un quarto. Sono pure ridotte ad un quarto le diarie di soggiorno in territorio estero previste nel presente decreto, quando il personale sia ospite di Governi esteri, o quando sia destinato al seguito di Sovrani, di Principi Reali, o, comunque, fruisca di trattamento gratuito. Se il personale, fruisce soltanto dell'alloggio gratuito le indennita' sono ridotte di un quarto. Art. 7. - L'indennita' giornaliera per le missioni all'estero e' ridotta a tre quarti della misura stabilita, qualora la permanenza su territorio estero si protragga oltre i 180 giorni. Agli effetti di tale riduzione il periodo suindicato e', per le missioni in corso, computato dal loro inizio; ma la riduzione non si applica se non dopo un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo che sia gia' stabilita da disposizioni vigenti o da determinazione ministeriale. Quando la missione debba, per cause di servizio, essere interrotta per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni, la sua continuazione nella stessa localita' e' considerata agli effetti delle indennita' come una nuova missione".

Art. 7

1.Nel caso di scambio di durata non inferiore a tre mesi, nei sei mesi anteriori alla decorrenza dello scambio medesimo, puo' essere autorizzato un esonero dal servizio per un periodo complessivo non superiore a sei giorni, oltre il viaggio, per consentire all'insegnante interessato di visitare la scuola straniera.

2.Riguardo alle spese di viaggio e al trattamento economico si applica il disposto di cui al precedente articolo.

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei ministri

GALLONI, Ministro della pubblica istruzione

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

AMATO, Ministro del tesoro

SANTUZ, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 aprile 1988

Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 35

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