DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1987, n. 603

Type DPR
Publication 1987-10-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 15/05/1988

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la domanda del sindaco del comune di Napoli con la quale si chiede l'istituzione di un separato ufficio di conciliazione nella XXI circoscrizione "Scampia"; Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 26 marzo 1986; Visti gli articoli 20 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261 e 1 del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto: E' istituito nel comune di Napoli un separato ufficio di conciliazione con giurisdizione nel territorio della XXI circoscrizione "Scampia" del comune stesso.

COSSIGA

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 marzo 1988

Registro n. 14 Giustizia, foglio n. 384

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 20 del R.D. n. 12/1941 (Ordinamento giudiziario) e' il seguente: "Art. 20 (Sede degli uffici di conciliazione). - In ogni comune ha sede un giudice conciliatore. Nei comuni divisi in borgate o frazioni, ed in quelli divisi in quartieri a norma della legge comunale e provinciale, possono essere istituiti con decreto reale uffici distinti di giudice conciliatore. A ciascun ufficio di conciliazione e', di regola, addetto un vice conciliatore; e possono esservi addetti, se necessario, piu' vice conciliatori". - La legge n. 261/1892 concerne la competenza dei conciliatori. - Il testo dell'art. 1 del regolamento approvato con R.D. n. 728/1892 e' il seguente: "Art. 1. - I consigli dei comuni divisi in borgate o frazioni o quartieri, a norma degli articoli 135 e 136 della legge comunale e provinciale, dovranno deliberare in quali borgate, frazioni o quartieri si debbano stabilire distinti uffici di conciliazione. La deliberazione sara' trasmessa al primo presidente della corte di appello. Il primo presidente, assunte le opportune informazioni, e sentito il parere del procuratore generale, fara' le sue proposte al Ministero di grazia e giustizia".

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