DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1988, n. 177

Type DPR
Publication 1988-04-12
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 18/6/1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 38 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1988;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

E M A N A il seguente decreto:

Art. 1

1.E' approvato, vistato dal Ministro proponente, il regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

((1))

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

AMATO, Ministro del tesoro

FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 maggio 1988

Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 9 ((1))

Regolamento - art. 1

Art. 1 Definizioni 1. Il presente regolamento disciplina le attivita' di cooperazione allo sviluppo in esecuzione della [legge 26 febbraio 1987, n. 49](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-02-26;49). 2. Nel testo del presente regolamento: a) il termine "legge" designa la [legge 26 febbraio 1987, n. 49](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-02-26;49); b) il termine "comitato consultivo" designa il comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 8 della legge; c) il termine "comitato direzionale" designa il comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 9 della legge; d) i termini "Direzione generale" e "direttore generale" designano la Direzione generale e il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo; e) il termine "commissione" utilizzato nel titolo V designa la commissione per le organizzazioni non governative di cui all'art. 8, comma 10, della legge. ((1))

Regolamento - art. 2

Art. 2. Sedute del comitato consultivo 1. Il comitato consultivo e' convocato dal presidente almeno quattro volte l'anno, quando egli lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei componenti il comitato ne faccia espressa richiesta scritta, specificando le materie da porre all'ordine del giorno. 2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. ((1))

Regolamento - art. 3

Art. 3. Commissione per le organizzazioni non governative 1. La commissione per le organizzazioni non governative di cui all'art. 8 della legge e' presieduta dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo ed in caso di sua assenza od impedimento dal vice direttore generale. 2. Essa e' convocata dal presidente in relazione alle iniziative da sottoporre all'esame della commissione stessa. 3. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno quattro membri, oltre al presidente. 4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente. ((1))

Regolamento - art. 4

Art. 4. Unita' tecniche di cooperazione 1. Le unita' tecniche di cooperazione di cui all'art. 13 della legge provvedono ai compiti di cui al predetto articolo nel quadro dell'attivita' di indirizzo e di coordinamento propria alle rappresentanze diplomatiche competenti, per il cui tramite vengono inviate le relazioni di cui ai punti a) e b) del comma 3. 2. Alle unita' tecniche di cooperazione puo' essere attribuita una competenza limitata al Paese in cui ha sede la rappresentanza diplomatica presso la quale sono istituite, oppure estesa anche ad altri Paesi. In tali altri Paesi possono essere istituite sezioni distaccate dell'unita' tecnica. Le unita' tecniche competenti per piu' di un Paese rispondono, per ciascuno di essi, alla competente rappresentanza diplomatica. 3. Le unita' tecniche sono dotate dalla Direzione generale, ove necessario, di locali idonei come sede degli uffici; sono altresi' dotate di veicoli, arredi d'ufficio ed attrezzature professionali, secondo le esigenze tecniche di servizio, anche in relazione alle esigenze del personale inviato in missione all'estero per compiti di cooperazione. I relativi acquisti possono essere effettuati anche nel Paese d'impiego o in altri Paesi. ((1))

Regolamento - art. 5

Art. 5. Banca dati 1. L'accesso alla banca dati di cui all'art. 36, comma 1, della legge e' dal pubblico interessato richiesto alla Direzione generale, che provvede a fornire la documentazione e le informazioni richieste nel piu' breve tempo possibile, nel rispetto della vigente legislazione. ((1))

Regolamento - art. 6

Art. 6. Principi generali per la stipula di convenzioni e contratti 1. Nello stipulare convenzioni e contratti, anche in deroga, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge, alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, la Direzione generale si atterra' comunque ai principi generali dell'ordinamento relativi al divieto di subappalto, al divieto di stipulare interessi o provvigioni, alle condizioni per l'esonero della cauzione, all'accollo delle spese da parte del contraente e alla clausola di revisione dei prezzi. 2. Il Comitato direzionale puo' approvare convenzioni-tipo e contratti-tipo per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione, opportunamente diversificati secondo le principali tipologie delle iniziative e interventi stessi e secondo le piu' ricorrenti categorie di controparti. 3. I testi di cui al comma 2 sono pubblicati sul bollettino di cui all'art. 9, comma 5, della legge. ((1))

Regolamento - art. 7

Art. 7. Convenzioni 1. La realizzazione di iniziative ed interventi di cooperazione puo' essere affidata, mediante convenzione, che ne determina le modalita' di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, ad altre amministrazioni dello Stato od enti pubblici, ivi compresi quelli di cui all'art. 2, comma 5, della legge, e piu' generalmente ad enti legalmente riconosciuti che non perseguano finalita' di lucro, nonche', ai sensi dell'art. 29, comma 2, ultima parte, ad organizzazioni non governative riconosciute idonee. ((1))

Regolamento - art. 8

Art. 8. Trattativa privata 1. La Direzione generale puo' stipulare convenzioni e contratti con soggetti esterni all'amministrazione dello Stato avvalendosi della procedura della trattativa privata nei seguenti casi: A) Quando sia consentito dalla normativa vigente in materia di amministrazione del patrimonio e contabilita' generale dello Stato; B) Quando ricorrono le particolari esigenze previste dall'art. 15, comma 6, della legge. Nell'ipotesi in cui sulla base di tali esigenze il Paese beneficiario ha designato un ente esecutore, la Direzione generale contratta con l'ente cosi' designato, purche' possieda i necessari requisiti di idoneita'; C) Quando, nell'ambito dell'attuazione di iniziative ed interventi di cooperazione, al di fuori della fattispecie di cui alla lettera B), risulti necessario od opportuno affidare l'esecuzione di specifici lavori o la fornitura di beni o servizi ad enti esecutori non italiani aventi sede all'estero; D) Per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed il funzionamento della Direzione generale, della segreteria del CICS, del comitato consultivo e del comitato direzionale, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della legge e del successivo art. 23, nonche' per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 15, comma 10, della legge. 2. Il ricorso alla trattativa privata e' previamente autorizzato dal comitato direzionale, a meno che, essendo gia' intervenuta la delibera di approvazione ai sensi di legge del programma o dell'iniziativa, non si tratti di convenzioni o contratti per dare esecuzione in tutto o in parte ad iniziative promosse ai sensi dell'art. 11 della legge o, nei casi previsti dalle lettere A), C) e D) di cui al comma 1, di convenzioni o contratti di importo inferiore a 500 milioni di lire. ((1))

Regolamento - art. 9

Art. 9. Pubblici incanti, licitazione privata e appalto-concorso 1. Nell'approvare, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera b), della legge, le iniziative di cooperazione il cui valore superi i due miliardi di lire, il comitato direzionale, quando non ricorrano i casi di cui agli articoli 7 e 8, stabilisce se si debba procedere ai pubblici incanti, alla licitazione privata, all'appalto-concorso o alla procedura concorsuale di cui all'art. 10 e stabilisce eventualmente particolari disposizioni che, anche in deroga, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge, alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, la Direzione generale sara' tenuta ad osservare. 2. Il comitato direzionale puo' approvare capitolati-tipo e disciplinari-tipo per le procedure di cui al presente articolo ed all'art. 10. 3. Quando si ricorre all'appalto-concorso la Direzione generale procede alla scelta del progetto che ritiene preferibile, sentito il parere di una commissione all'uopo nominata con decreto del Ministro degli affari esteri e composta da un magistrato ordinario o amministrativo o da un funzionario dirigente della Direzione generale con funzioni di presidente e da almeno due tecnici di elevata professionalita' scelti tra il personale addetto alla Direzione generale o tratti dal settore pubblico o dalla libera professione. ((1))

Regolamento - art. 10

Art. 10. Procedura concorsuale 1. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui all'art. 11 della legge e di quelli per i quali si prevede una spesa inferiore ai due miliardi di lire, quando non ricorrano le ipotesi di cui agli articoli 7 e 8, o quando cosi' disposto dal comitato direzionale ai sensi dell'art. 9, la Direzione generale puo' invitare con appropriate forme di pubblicita', ovvero direttamente nel numero minimo di tre, persone o ditte idonee, pubbliche e private, a presentare, in base alle norme predisposte dalla Direzione generale e nei termini, modi e forme che sono stabiliti nell'invito, i progetti tecnici e le condizioni alle quali sono disposte ad eseguirli, o le offerte per la fornitura di beni o di servizi o per l'esecuzione di opere, con l'indicazione dei prezzi e delle altre condizioni e modalita' di esecuzione. 2. La Direzione generale procede alla scelta dell'offerta che ritiene preferibile, sentito il parere di una commissione all'uopo nominata dal direttore generale e composta come specificato dall'art. 9, comma 3, la quale, seguendo i criteri di valutazione indicati nei documenti di gara, si pronuncia sulla validita' tecnica ed economica delle offerte e sull'idoneita' tecnico-finanziaria delle ditte offerenti, nonche' sulla congruita' dei prezzi. 3. Preliminarmente ai lavori della commissione, la valutazione tecnica delle offerte, ove necessario in relazione alla particolare complessita', puo' essere affidata ad enti pubblici specializzati nel settore oggetto dell'iniziativa. 4. Alla ditta che ha presentato l'offerta ritenuta dalla commissione come la migliore la Direzione generale puo' chiedere ulteriori miglioramenti dell'offerta, sotto il profilo sia tecnico che economico. ((1))

Regolamento - art. 11

Art. 11. Controparti contrattuali 1. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione possono essere controparti della Direzione generale nella trattativa privata ed essere invitati a partecipare alle procedure concorsuali di cui agli articoli 9 e 10 anche societa' di consulenza, consorzi di imprese ed associazioni temporanee di imprese appositamente costituite, nonche', con riserva di effettiva costituzione prima della stipula del contratto o convenzione, i promotori della costituzione di un consorzio o di una associazione temporanea. 2. L'impresa invitata individualmente dalla Direzione generale ha facolta' di presentare offerta e di trattare per se' e quale capogruppo di imprese associate o da associare. 3. Alle associazioni temporanee di imprese di cui al presente articolo si appplicano gli [articoli 22](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-08-08;584~art22) e [23 della legge 8 agosto 1977, n. 584](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-08-08;584~art23). 4. Non possono essere stipulati contratti o convenzioni per persone o enti da nominarsi o per societa', consorzi o associazioni da costituirsi. ((1))

Regolamento - art. 12

Art. 12. Approvazione del comitato direzionale 1. Se l'importo della convenzione o contratto da stipulare e' superiore a due miliardi di lire, l'esito delle procedure di cui agli articoli 8, 9 e 10 e' comunicato al comitato direzionale. ((1))

Regolamento - art. 13

Art. 13. Contratti di concessione 1. La Direzione generale, per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione, puo' stipulare, nell'osservanza delle procedure di cui agli articoli precedenti, contratti di concessione, affidando al concessionario la progettazione, l'esecuzione ed eventualmente anche la manutenzione o gestione dell'opera. 2. Il concessionario procede all'esecuzione dei lavori sulla base del progetto, approvato dalla Direzione generale, realizzandolo in proprio o affidandolo ad altre imprese di sua scelta, approvate dalla Direzione generale. ((1))

Regolamento - art. 14

Art. 14. Stipula di convenzioni e contratti 1. Alla stipula delle convenzioni e dei contratti di importo superiore ai due miliardi di lire provvede il direttore generale o altro funzionario della Direzione generale delegato dal Ministro degli affari esteri, il quale approva con decreto motivato la convenzione o contratto. 2. Alla stipula delle convenzioni e dei contratti di importo non superiore a due miliardi di lire provvedono funzionari delegati dal direttore generale, il quale approva con decreto motivato la convenzione o contratto. 3. La delega a stipulare di cui ai commi 1 e 2 puo' avere per oggetto singoli atti o categorie di atti. 4. Restano salve le competenze in materia dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-06-30;748). ((1))

Regolamento - art. 15

Art. 15. Finanziamenti a Governi o organismi internazionali 1. Agli accordi e protocolli internazionali che comportino erogazioni finanziarie dirette a favore di Governi o organizzazioni internazionali per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione, preventivamente approvati dal comitato direzionale ove l'importo del finanziamento sia superiore ai due miliardi di lire, e' data esecuzione con decreto del direttore generale. ((1))

Regolamento - art. 16

Art. 16. Rimborsi ad amministrazioni statali 1. Beni e servizi destinati ai Paesi in via di sviluppo per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla legge possono anche essere forniti, in esecuzione di intese con il Ministero degli affari esteri, da altre amministrazioni statali che ne dispongano, contro il rimborso del relativo importo. Il rimborso e' disposto con decreto ed e' versato ad apposito capitolo dell'entrata, per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ai bilanci delle amministrazioni cedenti. 2. Si applica l'[art. 159, secondo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827~art159-com2). ((1))

Regolamento - art. 17

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