LEGGE 29 aprile 1988, n. 134
Entrata in vigore della legge: 01/05/1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA), adottata a Seul l'11 ottobre 1985.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data dalla convenzione di cui all'articolo 1 a deccorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 61 della convenzione stessa
Art. 3
La quota di sottoscrizione italiana del capitale dell'Agenzia e' determinata in 28.200.000 diritti speciali di prelievo pari a dollari USA 30.512.400, al tasso di cambio fissato all'articolo 5 della convenzione (1 DSP = 1,082 dollari USA).
Art. 4
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1988 in lire 11.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali". 2. All'eventuale maggiore onere derivante da sfavorevoli variazioni del cambio lire-dollari si provvede, considerata la natura della spesa, mediante corrispondente prelevamento dai fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.
Art. 5
L'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti comunichera', ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della convenzione di cui all'articolo 1, per tutto quanto attiene all'attuazione della convenzione stessa, con il Ministro del tesoro.
Art. 6
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
DE MITA,Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI,Ministro degli affari esteri
Visto,il Guardasigilli:VASSALLI
Convention
CONVENTION ESTABLISHING THE MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'AGENZIA MULTILATERALE PER LA GARANZIA DEGLI INVESTIMENTI. PREAMBOLO. Gli Stati contraenti, Considerata la necessita' di rafforzare la cooperazione internazionale nel campo dello sviluppo economico e favorire il contributo a tale sviluppo dagli investimenti esteri in generale e degli investimenti esteri privati in particolare; Riconoscendo che il flusso di investimenti esteri verso i paesi in via di sviluppo sarebbe facilitato ed ulteriormente promosso diminuendo le preoccupazioni relative ai rischi non-commerciali; Desiderando intensificare il flusso, verso i paesi in via di sviluppo, di capitali e tecnoligie a fini produttivi, a condizioni rispondenti alle loro esigenze, politiche ed obiettivi di sviluppo in base ad equi e stabili criteri di trattamento degli investimenti esteri; Convinti che l'Agenzia Multilaterale per la Garanzia degli Investimenti puo' svolgere un importante ruolo nell'incentivare programmi per la garanzia degli investimenti esteri complementari a quelli nazionali e regionali, nonche' agli assicuratori privati per rischi non commerciali; Realizzando che l'Agenzia, per quanto possibile, dovrebbe far fronte ai propri obblighi senza ricorrere al suo capitale soggetto a chiamata, e che tale obiettivo puo' essere attuato solamente attraverso un costante miglioramento delle condizioni di investimento; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Istituzione e Stato giuridico dell'Agenzia. a) E' qui di seguito istituita l'Agenzia Multilaterale per la garanzia degli Investimenti (denominata "l'Agenzia"). b) L'Agenzia avra' piena personalita' giuridica ed in particolare la capacita' di: (i) concludere contratti; (ii) acquisire e disporre di beni mobili ed immobili; (iii) intentare azioni legali.
Convenzione - art. 2
Articolo 2. Obiettivi e finalita'. Obiettivo dell'Agenzia sara' di favorire il flusso di investimenti a fini produttivi tra i paesi membri ed in particolare verso i paesi membri in via di sviluppo, integrando in tale maniera le attivita' della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (qui di seguito denominata "Banca"), della Internazional Finance Corporation e di altre istituzione finanziarie internazionali per il finanziamento dello sviluppo. Per attuare il proprio obiettivo, l'Agenzia: (a) rilascera' garanzie, ivi comprese l'assicurazione reciproca e la riassicurazione, contro i rischi non commerciali relativi ad investimenti effettuati in un paesi membro di altri paesi membri; (b) svolgera' le opportune attivita' complementari per promuovere il flusso di investimenti verso e tra i paesi membri in via di svlippo; (c) esercitera' altri poteri accessori, necessari o auspicabili per la realizzazione del proprio obiettivo. L'Agenzia seguira' le disposizioni del presente articolo in tutte le sue decisioni.
Convenzione - art. 3
Articolo 3. Definizioni Ai fini della presente Convenzione: (a) per "Membro" si intende uno Stato nei cui confronti la presente Convenzione sia entrata in vigore in conformita' con l'art. 61. (b) Per "paese ospite" o "governo ospite" si intende un membro, il suo governo o autorita' pubblica di un membro nel cui territorio come definito all'art. 66 - deve essere effettuato dall'Agenzia un investimento che e' stato garantito o riassicurato, o che e' oggetto di esame per una garanzia o una riassicurazione. (c) per "paese membro in via di sviluppo" si intende un membro menzionato all'Allegato (A) della presente, cosi' come periodicamente emendato dal Consiglio dei Governatori di cui all'Articolo 30 (qui di seguito denominato Consiglio). d) Per "maggioranza qualificata" si intende il voto a favore di non meno dei due - terzi del totale dei votanti che rappresentino non meno del cinquancinque per cento delle azioni sottoscritte del capitale azionario dell'Agenzia. e) Per "valuta convertibile" si intende (1) qualsiasi valuta designata come tale periodicamente dal Fondo Monetario Internazionale, nonche' (ii) ogni altra valuta disponibile e convertibile ed avente effettivo corso, designata dal Consiglio di Amministrazione di cui all'Articolo 30 (qui di seguito denominato "Consiglio di Amministrazione") ai fini della presente Convenzione - previa consultazione con il Fondo Monetario Internazionale e l'approvazione dello Stato di appartenenza di tale valuta.
Convenzione - art. 4
Articolo 4. Membri a) Potranno divenire membri dell'Agenzia tutti i membri della Banca e la Confederazione Elvetica. b) Saranno membri fondatori gli Stati figuranti all'Allegato (A) alla presente e che saranno divenuti parti alla presente Convenzione alla data del 30 ottobre 1987 o prima della stessa.
Convenzione - art. 5
Articolo 5. Capitale a) Il capitale sociale autorizzato dell'Agenzia ammontera' ad un miliardo di Diritti speciali di Prelievo (Ds.p. 1.000.000.000). Il capitale sociale sara' suddiviso in n. 100.000 azioni del valor nominale ognuna di 10.000 diritti speciali di prelievo, che potranno essere messe a disposizione per la sottoscrizione da parte dei membri. Tutti gli obblighi di pagamento dei Paesi membri relativamente al capitale sociale dovranno essere saldati in base al valore medio del D.s P. espresso in dollari statunitensi per il periodo 1 gennaio 1981-30 giugno 1985, tale valore essendo pari a 1,082 dollari USA per D.s P. b) Il capitale sociale aumentera' con l'emissione di un nuovo membro qualora le azioni un tempo autorizzate risultino insufficienti a fornire i titoli da sottoscrivere da parte di tale membro in conformita' con l'articolo 6. (c) Il Consiglio, a maggioranza qualificata, potra' in qualsiasi momento aumentare il capitale sociale dell'Agenzia.
Convenzione - art. 6
Articolo 6. Sottoscrizione delle azioni. Ciascun membro fondatore dell'Agenzia sottoscrivera' alla pari il numero delle azioni di capitale sociale menzionate accanto al suo nome all'allegato (A) alla presente. Ogni altro membro sottoscrivera' il numero di azioni di capitale sociale secondo le disposizioni e condizioni decise dal Consiglio, ma in nessun caso ad un prezzo di emissione inferiore alla pari. Nessun membro potra' sottoscrivere meno di cinquanta azioni. Il Consiglio puo' decidere le norme in base alle quali i membri sottoscrivono titoli addizionali del capitale sociale autorizzato.
Convenzione - art. 7
Articolo 7. divisioni e chiamate sul capitale sottoscritto La sottoscrizione iniziale di ogni membro sara' pagata come segue: (i) entro novanta giorni dalla data in cui la presente Convenzione entra in vigore nei confronti di detto membro, il dieci per cento del costo di ogni azione sara' pagato in contanti come convenuto all'Articolo 8, paragrafo (a) ed un altro dieci per cento sara' versato in forma di garanzie senza interessi non negoziabili o di obbligazioni analoghe da essere riscosse conformemente alla delibera presa dal Consiglio per soddisfare gli impegni assunti dall'Agenzia. (ii) La rimanenza sara' esatta dall'Agenzia quando questa sara' sollecitata ad ampiere alle proprie obbligazioni.
Convenzione - art. 8
Articolo 8. Pagamento delle sottoscrizioni azionarie a) I pagamenti delle quote sottoscritte avverranno in valute convertibili, eccetto quelli dei paesi in via di sviluppo, che saranno fatti nella loro valuta fino al 25% della parte in contante delle loro sottoscrizioni, da pagarsi ai sensi dell'art. 7, (i). b) Le chiamate per una qualsiasi porzione di sottoscrizione non pagata saranno uniformi per tutti i titoli. c) se, a seguito di chiamata, l'ammonatare ricevuto dall'Agenzia si rivelasse insufficiente a far fronte agli obblighi che hanno necessitato la chiamata stessa, l'Agenzia potra' fare ulteriori chiamate per le sottoscrizioni non pagate fino a che il capitale ricevuto complessivo non sia sufficiente a far fronte ai propri obblighi. d) la responsabilita' relativa alle azioni sara' limitata alla porzione di quota non pagata del costo di emissione.
Convenzione - art. 9
Articolo 9. Valutazione delle monete. Ogni qualvolta si riveli necessario determinare, per gli scopi di questa Convenzione, il tasso di cambio di una moneta rispetto ad un'altra, detto valore sara' ragionevolmente determinato dall'Agenzia dopo consultazioni con il Fondo Monetario Internazionale.
Convenzione - art. 10
Articolo 10. Rimborsi. a) L'Agenzia dovra', non appena praticabile, rimborsare ai Paesi membri, le somme pagate a seguito di chiamata sul capitale sottoscritto, se e nella misura in cui: (i) la chiamata essendo stata effettuata al fine di soddisfare una richiesta di indennizzo nei confronti di un contratto di garanzia o di riassicurazione, l'Agenzia abbia successivamente ricuperato in tutto o in parte la somma da essa versata in una valuta convertibile; oppure (ii) la chiamata essendo stata avanzata a seguito di una mancato pagamento da parte di un membro che successivamente abbia sanato interamente o in parte detta mancanza; oppure (iii) Il Consiglio, a maggioranza qualificata, decida che la situazione finanziaria dell'Agenzia consente il rimborso di parte o di tutte le somme attingendo ai redditi nell'Agenzia. b) Ogni rimborso effettuato in base al presente articolo a favore di un membro, dovra' essere fatto in valuta convertibile, in proporzione ai pagamenti effettuati da quel Paese membro fino al totale dell'ammontare versato, in osservanza a chiamate fatte prima del rimborso stesso. c) L'equivalente delle somme rimborsate ad un membro in base al presente Articolo faranno parte delle obbligazioni di capitale soggette a chiamata di questo stesso membro, conformemente all'Articolo 7 (ii).
Convenzione - art. 11
Articolo 11; Rischi coperti a) Facendo valere le disposizioni dei paragrafi (b) e (c) qui di seguito, l'Agenzia puo' garantire investimenti contro perdita risultante dai seguenti tipi di rischio: (i) Trasferimento di valuta. Qualsiasi introduzione, imputabile al Governo ospite, di restrizioni al trasferimento fuori dal Paese ospite, di valuta locale in una valuta convertibile od altro tipo di valuta accettabile all'assicurato, ivi compresa la mancanza del Governo ospite di provvedere entro un periodo di un tempo ragionevole ad una richiesta di trasferimento di fondi avanzata dallo stesso; (ii) Espropriazioni e provvedimenti analoghi. Qualsiasi atto legislativo o amministrativo od omissione imputabile al Governo ospite che privi l'assicurato del godimento, o controllo, o sostanziale profitto derivante dal proprio investimento, ad eccezione di misure non discriminatorie e di portata generale normalmente adottate dai governi per regolare l'attivita' economica sul territorio nazionale; (iii) Inadempienza contrattuale Qualsiasi disconoscimento o inadempienza da parte del governo ospite, di un contratto stipulato con l'assicurato qualora (a) l'assicurato non possa ricorrere in giudizio o ad arbitrato per quanto riguarda detto disconoscimento o violazione, ovvero qualora (b) non venga emessa sentenza entro i termini previsti dai contratti di garanzia in conformita' con i regolamenti dell'Agenzia, ovvero qualora (c) la sentenza emessa non possa trovare attuazione; (iv) stato di guerra e disordini civili Qualsiasi azione militare o disordine civile nel territorio del paese ospite cui si applica la presente convenzione, come previsto all'Articolo 66. (b) Si istanza congiunta dell'investitore e del paese ospite, il Consiglio di amministrazione, a maggioranza qualificata, potra' approvare l'estensione della copertura prevista dal presente articolo a specifici rischi non commerciali non conpletati nel capoverso (a) di cui sopra, ma in nessun caso a rischi di svlautazione o deprezzamento valutario. (c) Non sono contemplate perdite risultanti da: (i) azioni od omissioni del governo ospite cui l'assicurazione abbia dato il proprio consenso o di cui si sia reso responsabile, nonche' (ii) azioni od omissioni del governo ospite o altri eventi verificatesi prima della conclusione del contratto di garanzia.
Convenzione - art. 12
Articolo 12. Investimenti aventi diritto a coperture (a) Gli investimenti aventi diritto a copertura comprenderanno interessi azionari, inclusi prestiti a medio o lungo termine accesi o garantiti da azionisti di un'azienda, nonche' quelle forme di investimento diretto specificate dal Consiglio di amministrazione. (b) Il Consiglio di amministrazione, a maggioranza qualificata, potra' estendere il diritto di copertura a qualsiasi altra forma di investimento a medio o lungo termine, tuttavia prestiti diversi da quello contemplati al paragrafo (a) potranno avere dirittto a copertura solo se connessi ad un investimento specifico gia' coperto o che sara' coperto dall'Agenzia. (c) Le garanzie saranno limitate ad investimenti la cui attuazione sara' successiva alla registrazione, da parte dell'Agenzia, della richiesta di garanzia. Tali investimenti potranno includere: (i) qualsiasi trasferimento di valuta estera inteso ad ammodernare, espandere o sviluppare un investimento esistente nonche' (ii) l'impiego di guadagni risultanti da investimenti esistenti, che diversamente verrebbero trasferiti fuori del paese ospite. (d) Nel garantire un investimento, l'Agenzia dovra' accertare: (i) la validita' economica dell'investimento ed il contributo che potra' dare allo sviluppo del paese ospite; (ii) la rispondenza dell'investimento alle leggi ed ai regolamenti del paese ospite; (iii) la rispondenza dell'investimento agli obiettivi di sviluppo convenuti ed alle priorita' del paese ospite; nonche' (iv) le condizioni che regolano gli investimenti nel paese ospite ivi compresa la possibilita' di avvalersi di un giusto ed equo trattamento e di una tutela giuridica degli investimenti.
Convenzione - art. 13
Articolo 13. Investitori aventi diritto alla copertura. (a) Qualsiasi persona fisica o giuridica potra' avere diritto alla copertura assicurativa da parte dell'Agenzia purche': (i) tale persona fisica sia un cittadino di un paese membro che non sia il paese ospite; (ii) tale persona giuridica sia una societa' per azioni ed abbia la sua sede principale in un paese membro o la maggioranza del suo capitale sia posseduta da uno o piu' membri o da cittadini di un paese membro purche' in nessuno dei casi citati si tratti del paese ospite; e (iii) tale persona giuridica, sia essa privata o no, operi su base commerciale. (b) Qualora ai fini del paragrafo (a) di cui sopra, l'investitore abbia piu' nazionalita', la nazionalita' di un membro prevarra' su quella di un non membro e la nazionalita' del paese ospite prevarra' sulla nazionalita' di qualsiasi altro membro. (c) Su richiesta congiunta dell'investitore e del paese ospite, il Consiglio di amministrazione, a maggioranza qualificata, potra' estendere il diritto alla copertura ad una persona fisica che abbia la nazionalita' del paese ospite ovvero ad una persona giuridica costituita in societa' per azioni nel paese ospite o la cui maggioranza di capitale sia posseduta da cittadini del paese ospite purche' i beni investiti non provengano da paese ospite.
Convenzione - art. 14
Articolo 14. Paesi ospiti aventi diritto alla copertura assicurativa. Gli investimenti saranno garantiti in base al presente Capitolo solo se effettuati nel territorio di un paese membro in via di sviluppo.
Convenzione - art. 15
Articolo 15. Approvazione del paese ospite L'Agenzia non stipulera' nessun contratto di garanzia prima che il governo ospite abbia autorizzato l'emissione da parte dell'Agenzia del titolo di garanzia contro i rischi rientranti nella copertura assicurativa.
Convenzione - art. 16
Articolo 16. Termini e condizioni I termini e le condizioni di ogni contratto di garanzia saranno determinati dall'Agenzia conformemente alle norme ed ai regolamenti fissati dal Consiglio di amministrazione, purche' l'Agenzia non copra la totalita' delle perdite dell'investimento assicurato. I contratti di garanzia saranno approvati dal Presidente secondo le direttive del Consiglio di amministrazione.
Convenzione - art. 17
Articolo 17. Pagamento delle richieste di indennizzo. Il Presidente, su direttive di amministrazione, decidera' il pagamento dell'indennizzo a favore di un assicurato conformemente al contratto di garanzia ed alle polizze approvate dal Consiglio di amministrazione. I contratti di garanzia contempleranno che gli assicurati ricerchino, prima che l'Agenzia effettui il pagamento, le soluzioni amministrative piu' opportune, purche' queste possano essere prontamente attuabili in base alle leggi vigenti nel paese ospite. Tali contratti prevederanno che un ragionevole periodo di tempo intercorra fra gli eventi che hanno originato la richiesta di indennizzo ed il pagamento dello stesso.
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