LEGGE 29 aprile 1988, n. 165
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo della "Inter-American Investment Corporation", aperto alla firma a Washington il 19 novembre 1984.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XI dell'accordo stesso.
Art. 3
La sottoscrizione iniziale dell'Italia e' fissata in 626 azioni pari a 6.260.000 dollari per il quadriennio 1986-1989.
Art. 4
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 8.764 milioni, di cui lire 2.191 milioni per il 1987, lire 4.382 milioni per il 1988 e lire 2.191 milioni per il 1989, si provvede per il 1987 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali", e per il 1988 e 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al detto capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando il suddetto accantonamento. 2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in rapporto a sfavorevoli variazioni del corso di cambio sara' provveduto, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamneto dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
La Inter-American Investment Corporation, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 1, comunichera' con il Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo X, sezione 3, dell'accordo medesimo.
Art. 6
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Agreement
Agreement Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO ISTITUTIVO DELLA SOCIETA' INTERAMERICANA D'INVESTIMENTO I paesi i cui rappresentanti firmano il presente Accordo, convengono di istituire la Societa' interamericana d'investimento che sara' regolamentata dalle seguenti disposizioni: ARTICOLO I FINE E FUNZIONI Sezione 1. Fine. La Societa' ha come fine di promuovere lo sviluppo economico dei suoi paesi membri regionali in via di sviluppo, incoraggiando la creazione, l'espansione e la modernizzazione delle imprese private, di preferenza piccole e medie, in modo da completare le attivita' della Banca interamericana di sviluppo (qui di seguito denominata la Banca). Le imprese di cui sono parzialmente azionisti il governo o altri enti pubblici, e le cui attivita' rinsaldano il settore privato dell'economia, sono abilitate a beneficiare del finanziamento della Societa'. Sezione 2. Funzioni. Per raggiungere detto fine, la Societa' provvedera' a sostenere le imprese suindicate alla Sezione 1, esercitando le seguenti funzioni: a) finanziare, sola o in associazione con altri finanziatori o investitori, la costituzione, l'espansione e la modernizzazione di imprese, utilizzando a tal fine gli strumenti ed i meccanismi che riterra' appropriati per ogni caso; b) facilitare l'accesso delle imprese ai capitali privati e pubblici, nazionali ed esteri, come pure alle conoscenze tecniche ed alle competenze amministrative; c) stimolare lo sviluppo delle possibilita' di investimento atto a favorire i flussi di capitali pubblici e privati, nazionali ed esteri, a favore di investimenti nei paesi membri; d) prendere le misure appropriate e necessarie, per ogni caso, atte ad assicurare il finanziamento delle imprese, tenendo conto delle loro necessita' e dei principi derivanti da una prudente gestione delle risorse della Societa'; e e) fornire cooperazione tecnica per la preparazione, il finanziamento e l'esecuzione ai progetti, ivi compreso il trasferimento di tecniche appropriate. Sezione 3. Politiche Le attivita' della Societa' saranno condotte conformemente alle politiche di gestione, di finanziamento e d'investimento illustrate in dettaglio nel regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Societa', che potra' essere modificato da detto Consiglio di Amministrazione.
Accordo-art. II
ARTICOLO II PAESI MEMBRI E CAPITALE Sezione 1 - Membri a) Saranno membri fondatori della Societa' i paesi membri della Banca che avranno firmato il presente Accordo alla data specificata all'Art. XI, Sezione 1 (a) ed effettuato il pagamento iniziale stabilito nella Sezione 3 (b) del presente articolo. b) Gli altri paesi membri della Banca potranno aderire al presente Accordo alla data e secondo le condizioni che l'Assemblea dei Governatori della Societa' determinera' con maggioranza di almeno i due terzi dei voti dei membri e che includa i due terzi dei Governatori. c) L'espressione membri, nel presente Accordo, si riferisce unicamente ai Paesi membri della Banca che sono membri della Societa'. Sezione 2. Risorse a) Il capitale autorizzato della Societa' sara' inizialmente di duecento milioni di dollari U.S.A. ($ 200.000.000). b) Il capitale autorizzato sara' diviso in ventimila (20.000) azioni aventi ognuna un valore nominale di dieci mila dollari USA ($ 10.000). Qualsiasi azione che non sia stata inizialmente sottoscritta dai membri fondatori, in applicazione delle disposizioni della Sezione 3(a) del presente articolo, potra' essere sottoscritta successivamente, in base alla Sezione 3 (d) del presente articolo. c) Il capitale autorizzato potra' essere aumentato dall'Assemblea dei Governatori alle seguenti condizioni: (i) da due terzi dei voti dei membri, qualora tale aumento sia necessario all'emissione di azioni per una sottoscrizione iniziale da parte di membri che non siano i membri fondatori, fermo restando che l'importo totale di tutti gli aumenti autorizzati in base a detto comma non ecceda 2.000 azioni; (ii) in tutto gli altri casi, con una maggioranza costituita da almeno tre quarti dei voti dei membri e che comprenda i due terzi dei Governatori. d) Oltre a detto capitale autorizzato, l'Assemblea dei Governatori potra' autorizzare, a decorrere dalla data alla quale il capitale autorizzato iniziale sia stato integralmente versato, l'emissione di capitale a chiamata e stabilira' i termini e le condizioni di sottoscrizione, secondo le seguenti disposizioni: (i) dette autorizzazioni di emissione di capitale a chiamata dovranno essere approvate ad una maggioranza che rappresenti almeno i tre quarti dei voti dei membri, compresi i due terzi dei Governatori; e (ii) il capitale in offerta sara' costituito da azioni di un valore nominale di dieci mila dollari U.S.A. ($ 10.000 ognuna). e) Le azioni del capitale a chiamata potranno essere soggette a richiesta di pagamento solo qualora siano necessarie a soddisfare gli obblighi della Societa', secondo l'Art. III, Sez. 7 (a). Qualora la richiesta abbia luogo, il pagamento potra' effettuarsi, a scelta del Paese membro, in dollari U.S.A. o nella valuta necessaria a soddisfare gli obblighi della Societa' che hanno reso necessaria la richiesta. Le richieste saranno uniformi e proporzionali per tutte le azioni. L'obbligo dei membri, di effettuare un pagamento, dietro richiesta, sara' indipendente dallo stesso obbligo di altri Paesi, ed il mancato pagamento da parte di uno o piu' membri non liberera' nessun altro membro dal suo obbligo di pagamento. Successive chiamate potranno essere effettuate se necessarie per soddisfare gli obblighi della Societa'. (f) le altre risorse della Societa' includeranno: (i) gli importi ricevuti a titolo di dividendi, commissioni, interessi ed altri fondi derivanti dagli investimenti della Societa'; (ii) gli importi ricevuti a titolo della cessione degli investimenti o del rimborso dei prestiti; (iii) Le somme realizzate mediante prestiti della Societa'; e (iv) gli altri contributi e fondi affidati alla sua amministrazione. Sezione 3. Sottoscrizioni a) Ogni membro fondatore dovra' sottoscrivere il numero di azioni indicate all'allegato A. b) I pagamenti del capitale autorizzato, di cui all'allegato A, saranno effettuati da parte di ciascun membro fondatore in quattro rate annue uguali e consecutive, ciascuna del venticinque per cento dell'ammontare totale. Ciascun membro versera' la prima rata integralmente entro i tre mesi successivi alla data in cui la Societa' iniziera' le sue operazioni in base all'Art. XI, Sezione 3, o alla data in cui detto membro fondatore aderira' al presente Accordo o ad altra data successiva fissata dal Consiglio di Amministrazione della Societa'. Le altre tre quote saranno pagate alle date fissate dal Consiglio di Amministrazione della Societa', ma in nessun caso prima del 31 dicembre 1985, del 31 dicembre 1986 e del 31 dicembre 1987 rispettivamente. Il pagamento di ognuna di queste ultime tre quote di capitale sottoscrito da ognuno dei paesi membri dovra' essere conforme alle modalita' legali in vigore nei rispettivi paesi. Il pagamento sara' effettuato in dollari U.S.A. La Societa' stabilira' il o i luoghi di pagamento. c) Le azioni inizialmente sottoscritte dai membri fondatori saranno emesse alla pari. d) Le condizioni di sottoscrizioni e le date di pagamento delle azioni emesse successivamente alla sottoscrizione iniziale delle azioni da parte dei membri fondatori, che non siano state sottoscritte ai sensi dell'Articolo II, Sezione 2 (b) del presente Accordo, saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Societa'. Sezione 4. Restrizioni ai trasferimenti ed alla sottoposizione a vincoli delle azioni Le azioni della Societa' non potranno essere impegnate, vincolate o trasferite, tranne che a beneficio della Societa', a meno che l'Assemblea dei Governatori, con una maggioranza dei Governatori che rappresenti i quattro quinti dei voti dei membri, non approvi un trasferimento tra i membri. Sezione 5. Diritto preferenziale di sottoscrizione In caso di aumento di capitale, in base alle disposizioni della Sezione 2(c) e (d) del presente articolo, ciascun membro avra' diritto secondo i termini che possono essere stabiliti dalla Societa', a sottoscrivere una percentuale delle nuove azioni equivalenti alla percentuale che le azioni gia' da lui sottoscritte rappresentano nel capitale totale della Societa'. Tuttavia, nessun membro sara' tenuto a sottoscrivere detto aumento di capitale. Sezione 6. Limitazioni di responsabilita' La responsabilita' dei membri riguardo alle azioni da essi sottoscritte, sara' limitata alla parte non pagata del loro prezzo di emissione. Nessun membro potra' essere considerato responsabile degli obblighi della Societa', per il solo fatto che e' membro di quest'ultima.
Accordo-art. III
ARTICOLO III OPERAZIONI Sezione 1. Competenze Per realizzare i suoi obiettivi, la Societa' e' autorizzata a: a) individuare e promuovere progetti che soddisfino ai criteri di fattibilita' e di efficacita' economica, dando una preferenza ai progetti che presentano una o piu' delle seguenti caratteristiche: i) incoraggiano lo sviluppo e l'impiego delle risorse materiali ed umane nei paesi in via di sviluppo che sono membri della Societa'; ii) stimolano la creazione di posti di lavoro; iii) incoraggiano il risparmio e l'utilizzazione di capitale per investimenti produttivi; iv) contribuiscono al mobilizzo e/o economie di valuta; v) migliorano la capacita' di gestione e facilitano il trasferimento di tecnologia, e vi) incoraggiano una piu' vasta partecipazione pubblica alla proprieta' delle imprese mediante la partecipazione di un numero di investitori il piu' elevato possibile al capitale di tali imprese. b) Effettuare investimenti diretti, mediante la concessione di prestiti, e di preferenze mediante la sottoscrizione e l'acquisto di azioni o di strumenti di debito convertibili, in imprese cui il potere di voto e per la maggioranza in possesso di investitori che hanno la cittadinanza Latino-americana, ed effettuare investimenti indiretti in tali imprese tramite altri istituti finanziari; c) promuovere la partecipazione di altre fonti di finanziamento e/o competenze specializzate, mediante mezzi adeguati, ivi compresa l'organizzazione di sindacati di prestiti, la sottoscrizione di titoli e di partecipazioni, la costituzione di joint ventures di altre forme associative quali gli accordi di licenza, gli accordi di commercializzazione o i contratti di gestione; d) Procedere ad operazioni di co-finanziamento e assistere istituti finanziari nazionali, istituti internazionali ed agli istituti bilaterali di investimento; e) fornire cooperazione tecnica, ausilio finanziario ed assistenza generale in materia di gestione, e svolgere il ruolo di agente finanziario delle imprese; f) aiutare a costituire, migliorare, allargare e finanziare societa' di finanziamento dello sviluppo nel settore privato ed altri istituti, al fine di contribuire allo sviluppo di detto settore; g) promuovere la sottoscrizione di azioni e di titoli, ed estendere tali sottoscrizioni, purche' le condizioni appropriate siano soddisfatte sia individualmente, sia congiuntamente ad altri Istituti finanziari. h) Amministrare i fondi di altri istituti privati, pubblici o semipubblici. A tal fine la Societa' puo' firmare contratti di amministrazione e gestione fiduciaria. i) Svolgere le transazioni monetarie essenziali ad assicurare il buon funzionamento della attivita' della Societa'; e j) emettere obbligazioni, certificati di debito e certificati di partecipazione, e stipulare accordi di credito. Sezione 2. Altre forme di investimenti La Societa' puo' investire i suoi fondi nella forma o nelle forme che ritenga appropriate, alle circostanze, secondo le disposizioni della Sezione 7(b) suddetta. Sezione 3. Principi alla base delle operazioni. Nello svolgimento delle sue operazioni, la Societa' si atterra' ai seguenti principi: a) La Societa' non potra' imporre come condizione che le risorse di un finanziamento da essa effettuato siano utilizzati per acquistare beni e servizi provenienti da un determinato paese; b) La Societa' non si assumera' nessuna responsabilita' nella gestione di un'impresa nella quale abbia investito dei fondi e non esercitera' il suo diritto di voto, in questo settore, ne' in qualsiasi altro settore che, a parer suo, sia appunto, nell'ambiente del controllo gestionale. c) La Societa' concedera' finanziamenti alle condizioni che essa riterra' appropriate tenendo conto delle necessita' delle imprese, dei rischi in cui potrebbe incorrere la Societa', e dei termini e condizioni che sono normalmente ottenuti per finanziamenti analoghi, da investitori privati. d) La Societa' si sforzera' di ricostituire il suo capitale, cedendo i suoi investimenti, a condizione che possa farlo in maniera appropriata, a condizioni soddisfacenti, e, nei limiti indicati dalle disposizioni della Sezione (1a) (vi) suddetta; e) La Societa' si sforzera' di mantenere un'adeguata diversificazione dei suoi investimenti; f) La societa' applichera' criteri di fattibilita', finanziari, tecnici, economici, giuridici ed istituzionali, al fine di giustificare i suoi investimenti e per valutare l'adeguatezza delle garanzie; e g) La Societa' non intraprendera' nessun finanziamento per il quale, a suo avviso, del capitale sufficiente, a ragionevoli condizioni, potrebbe essere ottenuto. Sezione 4. Limiti a) Ad eccezione dell'investimento in attivita' liquide della Societa', di cui alla Sezione 7(b) del presente articolo, la Societa' effettuera' investimenti solo in imprese situate sul territorio di paesi membri regionali in via di sviluppo. Tali investimenti saranno effettuati in base ai criteri propri di una sana gestione finanziaria. b) La Societa' non fornira' fondi e non effettuera' altri investimenti in un'impresa situata sul territorio di un paese membro, se detto Stato muove obiezioni a detto finanziamento o a detto investimento. Sezione 5 Tutela degli interessi In caso di inadempienza in uno dei suoi investimenti di insolvenza, o di minaccia di insolvenza, da parte di un'impresa nella quale un investimento sia stato effettuato, o in ogni altra situazione che, secondo il parere della Societa', minaccia di compromettere detto investimento, nulla nel presente Accordo impedira' alla Societa' di adottare i provvedimenti e di esercitare i diritti che essa riterra' necessari per la tutela dei suoi interessi. Sezione 6. Restrizioni di cambio. I fondi incassati dalla Societa' o che le sono dovuti per i suoi investimenti sul territorio di uno Stato membro non sfuggiranno, solo in base a una qualunque disposizione del presente accordo, alle restrizioni, regolamentazioni e controlli dei cambi di ordine generale, in vigore nel territorio del paese membro. Sezione 7. Altri poteri La Societa' avra' altresi' il potere: a) di prendere a prestito fondi, ed a tal fine, di fornire le cauzioni o le garanzie che riterra' necessarie, fermo restando che il totale dell'ammontare dei prestiti non rimborsati o delle garanzie accordate dalla Societa', quale che sia la loro origine, non superi un importo equivalente al totale del suo capitale sottoscritto aumentato degli utili e delle riserve; b) di investire in obbligazioni ed in titoli negoziabili, come la Societa' vorra' disporre i fondi il cui impiego non e' immediatamente necessario alle sue operazioni di finanziamento come pure gli altri fondi che essa detiene per altri fini; c) di garantire i titoli che avra' sottoscritto, al fine di facilitarne la vendita; d) di comprare e/o vendere i titoli che avra' emesso o garantito o in cui essa abbia investito; e) di trattare, secondo le modalita' che la Societa' stessa vorra' stabilire, quelle questioni relative alle proprie attivita' che i suoi azionisti o parti terze vorranno affidarle, ed adempiere ai doveri derivanti dall'assunzione di tali incarichi fiduciari; f) esercitare ogni altro potere relativo alla sua attivita', che sia necessario o utile per la realizzazione del suo obiettivo, ivi compresa la firma di contratti e la conduzione degli atti legali necessari. Sezione 8. Divieto di svolgere attivita' politiche La Societa' ed i suoi funzionari non potranno interferire negli affari politici di un paese membro; le caratteristiche politiche del o dei paesi membri in questione non dovra' influire sulle loro decisioni. Al momento delle sue decisioni, la Societa' dovra' tener conto unicamente di fattori di natura economica che saranno valutati in maniera imparziale al fine di raggiungere gli obiettivi enunciati nel presente Accordo.
Accordo-art. IV
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