DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1988, n. 200

Type DPR
Publication 1988-03-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 30-6-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 21 della legge 20 febbraio 1985, n. 41, sulla esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1988;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, delle partecipazioni statali e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1.E' approvato, vistato dal Ministro proponente, il regolamento di esecuzione della legge 20 febbraio 1985, n. 41, sulla esplorazione delle risorse minerali nei fondi marini.

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

GAVA, Ministro delle finanze

AMATO, Ministro del tesoro

BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

PRANDINI, Ministro della marina mercantile

GRANELLI, Ministro delle partecipazioni statali

RUFFOLO, Ministro dell'ambiente

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 giugno 1988

Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 13

Regolamento - art. 1

REGOLAMENTO Art. 1. 1. Il presente decreto disciplina l'esplorazione dei depositi di noduli polimetallici situati sui fondi marini e costituiti da uno o piu' minerali, almeno uno dei quali contenente manganese, nickel, rame o cobalto, in esecuzione della legge 20 febbraio 1985, n. 41, in seguito denominata "legge".

Regolamento - art. 2

Art. 2. 1. La domanda di permesso esclusivo di esplorazione e' presentata, unitamente a tutti gli allegati, in dieci copie, di cui una in carta legale, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (in seguito denominato M.I.C.A.) - Direzione generale delle miniere. 2. Copia dell'istanza e dei suoi allegati e' inviata a cura dell'interessato al Ministero degli affari esteri, al Ministero della marina mercantile e al Ministero dell'ambiente.

Regolamento - art. 3

Art. 3. 1. La domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilita', dalla ricevuta di versamento di un diritto di L. 60.000.000. 2. Il versamento e' effettuato a favore dell'erario con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. 3. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 7, comma 2, della legge e dall'art. 21 del presente regolamento, il diritto di cui al comma 1 non e' rimborsabile. 4. Se il complesso dei costi amministrativi relativi all'istruttoria della domanda risulta superiore alla somma di cui al comma 1, l'Amministrazione puo' imporre al richiedente di effettuare un pagamento addizionale prima del rilascio del permesso.

Regolamento - art. 4

Art. 4. 1. La domanda di permesso di esplorazione deve contenere le seguenti indicazioni: a) l'identita' del soggetto instante; b) il domicilio o la sede legale del richiedente; c) la natura dei minerali che costituiscono oggetto della domanda; d) la durata del permesso richiesto, non superiore ai 10 anni, ed il nominativo convenzionale proposto per esso; e) i limiti dell'area richiesta in permesso e la sua superficie, con l'indicazione del metodo di calcolo utilizzato. Le coordinate di ciascun vertice sono espresse nel sistema geografico, in gradi, minuti e secondi, a partire dal meridiano di Greenwich e con riferimento al Sistema geodedico mondiale del 1972. Gli elementi del perimetro congiungenti due vertici devono essere parti di geodetiche. L'estensione dell'area deve essere tale da consentire la sua esplorazione, nel corso della durata del permesso, in maniera efficiente, economica ed ordinata, tenuto conto della conservazione e della protezione dell'ambiente, dei dati disponibili sulle risorse minerali contenute e sulle altre pertinenti caratteristiche fisiche ed ambientali, dello stato delle tecnologie del richiedente e del programma di esplorazione proposto dallo stesso. Il richiedente deve pertanto fornire ogni informazione disponibile in merito ad eventuali lavori di prospezione gia' effettuati nell'area richiesta ed i relativi risultati, giustificando i limiti del perimetro, tenuto conto, in particolare, delle caratteristiche note del sito. L'area, se necessario, puo' essere costituita da porzioni non contigue, purche' ciascuna porzione sia esplorabile efficientemente e l'area complessiva rappresenti una logica unita' mineraria alla luce dei criteri di cui sopra; f) la localizzazione delle principali basi a terra delle attivita' del richiedente, qualora esistenti; g) i permessi di esplorazione e di coltivazione per risorse minerali dei fondi marini rilasciati al richiedente in applicazione della legge o i permessi equivalenti rilasciatigli da uno Stato che assicura la reciprocita' ai sensi dell'art. 16 della stessa legge, di cui il richiedente e' titolare o di cui e' stato titolare in passato o per i quali egli ha presentato domanda in corso di istruttoria; h) i permessi di esplorazione e di coltivazione per risorse minerali dei fondi marini rilasciati al richiedente da uno Stato che assicura la reciprocita' relativi ad aree in tutto o in parte oggetto della attuale domanda e successivamente revocati o rinunziati, nonche' le domande presentate dal richiedente ad uno Stato che assicura la reciprocita' e relative ad aree in tutto o in parte oggetto della attuale domanda ed in relazione alle quali lo Stato stesso abbia negato il permesso di esplorazione o di coltivazione. 2. Se il permesso di esplorazione e' richiesto da piu' soggetti in contitolarita', la domanda, che deve essere presentata dal rappresentante comune nominato dai contitolari, di cui all'art. 7, comma 5, della legge, e sottoscritta dagli altri contitolari, deve specificare le quote di partecipazione di ciascun contitolare e fornire per ciascuno di questi le indicazioni di cui ai punti a), b), g) ed h) del comma 1. 3. Parimenti la domanda presentata da un consorzio deve contenere le indicazioni di cui ai punti g) ed h) del comma 1 per ciascuna delle imprese partecipanti.

Regolamento - art. 5

Art. 5. 1. La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati: a) certificazione attestante la nazionalita' del richiedente o, se si tratta di un ente, societa' o consorzio, la copia legale dell'atto costitutivo e dello statuto dei medesimi; b) per ciascuna copia della domanda un esemplare delle carta idrografica dell'area richiesta, sul quale siano precisati i vertici ed i limiti del perimetro dell'area stessa, utilizzando una semplice linea sottile. Uno degli esemplari dovra' essere firmato e bollato. In legenda a ciascun esemplare saranno indicati: l'identita' del richiedente, la denominazione convenzionale del permesso richiesto, le coordinate geografiche dei vertici dell'area e delle sue singole porzioni, nonche' l'estensione dell'area stessa o delle singole porzioni. Tutte le carte geografiche allegate debbono essere presentate in condizioni tali da consentirne la conservazione. Non sono ammesse riproduzioni fotoeliografiche delle carte e coloriture di qualsiasi tipo del perimetro e dell'area richiesta; c) due esemplari della carta idrografica di cui al punto precedente, privi di qualsiasi indicazione e piegatura; d) il programma generale di lavoro, le tre relazioni e la dichiarazione previsti dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 11. 2. Se il permesso di esplorazione e' richiesto da piu' soggetti in contitolarita', la documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 e agli articoli 8 e 9 deve riguardare ciascuno di essi.

Regolamento - art. 6

Art. 6. 1. Qualora il richiedente, per l'esecuzione di lavori in programma intenda avvalersi dell'opera di imprese specializzate (contrattiste), ne fa esplicita menzione nella domanda, fornendo notizie sull'organizzazione di tali imprese e precisando le operazioni che ad esse saranno affidate. 2. Eventuali successive variazioni saranno comunicate all'amministrazione.

Regolamento - art. 7

Art. 7. 1. Il programma generale di lavoro comprende una descrizione del progetto di esplorazione dell'area richiesta, che indichi, in particolare, le varie fasi operative ed i tempi di esecuzione previsti, i metodi da utilizzare per l'esplorazione, i mezzi tecnici disponibili e le misure destinate alla protezione ed al controllo dell'ambiente marino. 2. Il programma di lavoro deve contenere l'indicazione e la descrizione delle spese stimate necessarie per attuare l'esplorazione dell'area nelle sue singole fasi. 3. Il richiedente deve fornire il complesso degli elementi in base ai quali si puo' ragionevolmente ritenere che l'attuazione del programma tecnico-finanziario proposto consentira' di pervenire, entro il primo periodo di vigenza del permesso, al riconoscimento di eventuali giacimenti ed alla presentazione di una domanda per l'ottenimento di un permesso di coltivazione nell'ambito dell'area del permesso di esplorazione richiesto. 4. A tal fine il richiedente deve fornire anche una descrizione generale dell'eventuale stato di avanzamento dei lavori della ricerca e di sviluppo delle tecnologie con le quali egli prevede di coltivare gli eventuali giacimenti rinvenuti nell'area oggetto della domanda e di sottoporre a trattamento metallurgico i minerali coltivati, in caso di futuro rilascio di un permesso di coltivazione. 5. Il richiedente deve inoltre indicare l'ammontare minimo di spese che egli prevede di effettuare per l'ulteriore sviluppo di tali tecnologie.

Regolamento - art. 8

Art. 8. 1. La domanda deve essere accompagnata da una relazione contenente ogni informazione atta a dimostrare la capacita' tecnica del richiedente all'esecuzione del programma generale di esplorazione previsto, sulla base anche delle eventuali esperienze acquisite in merito a metodi e tecnologie simili a quelli da utilizzare.

Regolamento - art. 9

Art. 9. 1. La domanda deve essere accompagnata da una relazione contenente informazioni sufficienti a dimostrare la capacita' finanziaria del richiedente all'esecuzione del programma di esplorazione previsto ed, in particolare, una descrizione di come il richiedente intende fare fronte ai costi previsti per il programma stesso.

Regolamento - art. 10

Art. 10. 1. La relazione di impatto ambientale deve contenere i seguenti elaborati tecnici: a) una relazione sullo stato del sito interessato; b) l'indicazione dei programmi di massima per il controllo e la registrazione delle componenti ambientali; c) l'analisi degli eventuali effetti sulle componenti ambientali in relazione alle attivita' previste ed alle tecnologie ed attrezzature da utilizzare; d) la descrizione delle eventuali misure per eliminare o compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente.

Regolamento - art. 11

Art. 11. 1. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione con la quale il richiedente si impegna: a) a rispettare la legge, i suoi regolamenti di attuazione, gli obblighi e condizioni imposte nell'eventuale decreto di rilascio del permesso e, in particolare, ad adottare tecniche di esplorazione atte a salvaguardare l'integrita' dell'ambiente marino, la sicurezza delle persone e dei beni e tali da non provocare ingiustificati intralci all'esercizio delle tradizionali liberta' dell'alto mare; b) a realizzare nell'ambito del permesso le spese previste per le varie fasi dell'esplorazione ed un ammontare minimo di spese per la messa a punto di metodi di coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini oggetto dell'esplorazione; c) a facilitare in tutti i modi possibili ed in ogni circostanza l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle attivita' condotte in virtu' del permesso, di cui all'art. 14 della legge, assumendo a proprio carico tutte le spese relative; d) a non cedere a terzi la titolarita' o quote di titolarita' del permesso senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 12 della legge; e) a presentare al M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere, entro il primo mese successivo a quello in cui il rilascio del permesso gli sia stato comunicato, il programma di lavoro relativo alla residua parte dell'anno in corso ed, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma di lavoro relativo all'anno successivo; f) a presentare al M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere con almeno 4 mesi di anticipo rispetto alla prevista data di inizio, lo specifico programma delle operazioni relative ad ogni ciclo temporale di attivita'; g) a non iniziare le operazioni di cui al punto precedente prima di aver ricevuto la necessaria autorizzazione; h) a presentare al M.I.C.A. entro il 31 marzo di ogni anno, un dettagliato rapporto sui lavori effettuati, sui risultati conseguiti e sul controllo ambientale relativi all'anno precedente.

Regolamento - art. 12

Art. 12. 1. Ai dati ed alle informazioni che vengono forniti con le domande di permesso di esplorazione si applicano, in quanto pertinenti, ((le prescrizioni imposte)) dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale e commerciale. 2. Contestualmente alla domanda di permesso di esplorazione, l'istante puo' inoltre chiedere che sia attribuito carattere di riservatezza a taluni dati ed informazioni forniti con la domanda stessa e non riconducibili entro l'ambito di applicazione di cui al comma 1. 3. Il richiedente, in tal caso, indica con il maggiore dettaglio possibile i dati e le informazioni che egli considera di carattere riservato ed il periodo di tempo per il quale ne richiede la protezione, fornendo le relative motivazioni. 4. Il M.I.C.A., d'intesa con le amministrazioni di cui all'art. 2, decide sulla richiesta con provvedimento motivato e ne da' comunicazione all'interessato. La decisione viene presa sulla base di un adeguato apprezzamento circa la giustificabilita' della richiesta, alla luce dei vari interessi coinvolti. 5. Il carattere riservato delle informazioni puo' essere successivamente escluso, ad istanza dell'interessato da presentare in carta legale alle amministrazioni statali competenti.

Regolamento - art. 13

Art. 13. 1. Se nelle more dell'istruttoria di una domanda di permesso si verificano variazioni in merito alle informazioni fornite all'atto della presentazione della domanda, il richiedente deve darne prontamente comunicazione all'amministrazione. 2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono redatte in carta legale.

Regolamento - art. 14

Art. 14. 1. La domanda di proroga triennale di un permesso di esplorazione e' presentata con le stesse modalita' di cui all'art. 2 con almeno quattro mesi di anticipo rispetto alla scadenza del titolo e deve contenere le pertinenti informazioni di cui all'art. 4, nonche' i limiti precisi e la superficie dell'area o delle aree per la quale si richiede la proroga. 2. Essa deve essere corredata da una dettagliata relazione sui lavori effettuati nel corso del precedente periodo di vigenza del permesso e sulle loro eventuali ((conseguenze sull'ambiente marino)), oltre che sulle spese effettuate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alle riserve minerali evidenziate. 3. Da tale relazione deve risultare giustificata l'esigenza di prorogare il permesso e la scelta dell'area o delle aree che il richiedente propone di conservare. 4. Alla domanda devono essere altresi' allegati il nuovo programma tecnico-finanziario dei lavori da effettuare nel triennio di proroga richiesto ed una relazione atta a giustificare la capacita' tecnica ed economica del richiedente alla prosecuzione dell'esplorazione secondo il programma di lavoro presentato, nonche' una relazione di impatto ambientale derivante dalla prosecuzione delle attivita' permesse. 5. La domanda deve essere infine corredata dalla dichiarazione di impegno di cui all'art. 11.

Regolamento - art. 15

Art. 15. 1. Con le stesse modalita' di cui all'art. 2, il permissionario puo' presentare, per validi motivi, domanda di modifica del permesso di esplorazione, purche' la modifica non comporti un ampliamento dell'area del permesso nel corso della sua vigenza o un suo sconfinamento al di fuori del perimetro stabilito con decreto di rilascio o di proroga del permesso stesso. 2. La domanda deve contenere gli elementi caratteristici del permesso di cui si chiede la modifica e deve essere corredata da una relazione contenente la descrizione dettagliata della modifica richiesta e tutte le informazioni necessarie per dimostrare la validita' dei motivi per i quali viene proposta tale modifica, nonche' dalla integrazione della relazione di impatto ambientale derivante dalla modifica delle attivita' permesse. 3. Nel caso in cui la modifica riguardi il programma tecnico-finanziario dei lavori approvato con l'originario decreto di rilascio o di proroga del permesso, ovvero la riduzione dell'area di permesso stesso, il richiedente deve altresi' presentare una dettagliata relazione sui lavori gia' svolti, sulle spese sostenute e sui risultati raggiunti. 4. Nel caso in cui la modifica riguardi la riduzione dell'area del permesso, devono essere anche fornite, con gli opportuni adeguamenti, le indicazioni di cui al punto e) dell'art. 4 e la documentazione di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5.

Regolamento - art. 16

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