DECRETO 5 aprile 1988, n. 151

Type Decreto
Publication 1988-04-05
Ultimo aggiornamento 1988-05-28
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 28 ottobre 1982, riguardante l'attuazione della direttiva CEE n. 76/893, relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato che consente al Ministro della sanità di disciplinare i materiali stessi, tenuto conto anche di eventuali pericoli risultanti da contatto orale;

Considerato che la gomma da masticare o "chewing gum" è costituita da una base gommosa non alimentare o "gomma-base", che supporta ingredienti alimentari con i quali è destinata a venire a contatto;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la "gomma-base", nonchè le condizioni del suo impiego, in relazione alla possibile contaminazione degli ingredienti alimentari supportati ed al contatto orale;

Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 1› dicembre 1987;

Sentito

il Consiglio superiore di sanità; Decreta:

Art. 1

Per "gomma-base" s'intende qualsiasi preparazione di gomma utilizzata nella fabbricazione della base gommosa per la produzione di gomme da masticare.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)