LEGGE 9 maggio 1988, n. 166
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento di dollari USA correnti 95.156.888 della quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica di sviluppo (B.A.S.), istituita dall'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 4 ottobre 1966, n. 907. -------------------------------------------------------
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: La legge n. 907/1966 reca il titolo: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce la Banca asiatica di sviluppo adottato a Manila il 4 dicembre 1965".
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