DECRETO 12 aprile 1988, n. 164

Type Decreto
Publication 1988-04-12
Ultimo aggiornamento 1988-06-07
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto ministeriale 9 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 ottobre 1981, contenente norme di applicazione del regolamento CEE n. 2191/81 della commissione del 31 luglio 1981, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 8 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 1986;

Visto il regolamento CEE n. 2191/82 della commissione del 31 luglio 1981 relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopo di lucro, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 442/88 del 17 febbraio 1988;

Considerata

la necessità di adeguare la normativa nazionale all'intervenuta variazione della normativa comunitaria; Decreta:

Art. 1

L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 9 ottobre 1981 è sostituito dal seguente testo: "Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, del 'regolamentò non può essere somministrato un quantitativo di burro pro-capite mensile superiore a 2 kg".

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Il testo vigente dell'art. 1 del D.M. 9 ottobre 1981 è il seguente: "Art. 1. - Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2191/81 della commissione del 31 luglio 1981, in seguito denominato 'regolamentò, è concesso un aiuto comunitario al burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopo di lucro, in seguito denominate 'beneficiarì. L'individuazione delle istituzioni e collettività senza scopo di lucro che possono acquistare burro a prezzo ridotto è effettuata dalle regioni d'intesa con le prefetture. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, del 'regolamentò non può essere somministrato un quantitativo di burro pro-capite mensile superiore a 2 kg".

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