DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1988, n. 175

Type DPR
Publication 1988-05-17
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 16-6-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali, indicata nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che in data 8 febbraio 1988, ai termini dell'articolo 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, del bilanci e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', dell'ambiente, per il coordinamento della protezione civile e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE N. 82/501 DEL 24 GIUGNO 1982 RELATIVA AI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE ATTIVITA' INDUSTRIALI.

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

TITOLO II AUTORITA' COMPETENTI PER IL CONTROLLO DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE ATTIVITA' INDUSTRIALI.

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 13

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 15

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 16

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 17

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 18

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 19

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 20

(( (Ispezioni).

1.Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni. Le ispezioni sono effettuate avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'ISPESL e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e possono essere integrate, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, con personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.

2.Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, puo' accedere a tutti gli impianti e le sedi di attivita' e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale e' munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente. Il segreto industriale non puo' essere opposto per evitare od ostacolare le attivita' di verifica o di controllo.

3.Per le ispezioni di cui al presente articolo e per i relativi compensi al personale incaricato e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1997, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresi' affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo)). ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1994, n. 61, ha disposto (con l'art. 2-ter, comma 3) che "Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 14, 15, 16, comma 1, lettera a), 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175".

Art. 21

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

LA PERGOLA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

AMATO, Ministro del tesoro

GAVA, Ministro dell'interno

FANFANI, Ministro del bilancio e della programmazione economica

BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

DONAT CATTIN, Ministro della sanita'

RUFFOLO, Ministro dell'ambiente

LATTANZIO, Ministro per il coordinamento della protezione civile

MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 maggio 1988

Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 10

Allegato 1

ALLEGATO I ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LG. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Allegato 2

ALLEGATO II ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LG. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Allegato 3

ALLEGATO III ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LG. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Allegato 4

ALLEGATO IV ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LG. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Allegato 5

ALLEGATO V ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LG. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Allegato 6

ALLEGATO VI ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LG. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Allegato 7

((ALLEGATO VII ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LG. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

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