LEGGE 20 maggio 1988, n. 174
Entrata in vigore della legge: 31/05/1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra gli Stati Uniti, da una parte, e il Belgio, la Germania Federale, l'Italia, i Paesi Bassi e la Gran Bretagna (Paesi di spiegamento), dall'altra, sulle procedure e le modalita' di ispezione relative al trattato sulle forze nucleari intermedie (FNI), firmato a Bruxelles l'11 dicembre 1987.
Art. 2
1.E' approvato lo scambio di note tra l'Italia e l'URSS relativamente alle operazioni di verifica dello smantellamento dei missili a raggio intermedio e a raggio piu' corto presenti sul territorio nazionale, effettuato a Roma il 29 dicembre 1987.
Art. 3
1.Piena e intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui agli articoli 1 e 2 dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto rispettivamente dall'articolo VII dell'accordo e dallo scambio di note.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Agreement
Agreement Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE TESTO DELL'ACCORDO CON I PAESI DI SPIEGAMENTO ACCORDO FRA GLI STATI UNITI D'AMERICA ED IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL REGNO DEI PAESI BASSI ED IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E DELL'IRLANDA DEL NORD SULLE ISPEZIONI RELATIVE AL TRATTATO FRA GLI STATI UNITI D'AMERICA E L'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE PER L'ELIMINAZIONE DEI MISSILI NUCLEARI A RAGGIO INTERMEDIO ED A RAGGIO PIU' CORTO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE. Gli Stati Uniti d'America, il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi Bassi ed il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, prendendo atto dei termini concordati fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per l'eliminazione dei missili nucleari a raggio intermedio e a raggio piu' corto, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I OBBLIGAZIONI GENERALI -1. Le attivita' di ispezione relative all'Articolo XI del Trattato fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sull'eliminazione dei loro missili a raggio intermedio e a raggio piu' corto, firmato a Washington l'8 dicembre 1987, potranno aver luogo sul territorio del Regno del Belgio, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica d'Italia, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e saranno condotte in conformita' con i requisiti, le procedure e le intese stabilite nel Protocollo riguardante le ispezioni relative al Trattato fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sull'eliminazione dei loro missili a raggio intermedio ed a raggio piu' corto, e in questo Accordo. -2. Il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi Bassi ed il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, d'ora in poi definiti Paesi di Spiegamento, concordano di facilitare l'adempimento da parte degli Stati Uniti d'America degli obblighi derivanti dal Trattato, compreso l'annesso Protocollo sulle ispezioni, sui rispettivi territori in conformita' con i requisiti, le procedure e le intese stabilite da questo Accordo. -3. Eccetto quanto qui convenuto tra gli Stati Uniti d'America ed i Paesi di Spiegamento, nulla potra' influire sulla sovrana autorita' di ciascuno Stato di far valere le proprie leggi e regolamenti nei confronti delle persone che entrino, e delle attivita' poste in essere, nell'ambito della propria giurisdizione. -4. I Paesi di Spiegamento non assumono con questo Accordo alcun obbligo ne' concedono alcun diritto che derivi dal Trattato o dal Protocollo sulle Ispezioni all'infuori di quelli espressamente assunti o concessi, con questo Accordo o, altrimenti, con il loro specifico consenso. -5. Gli Stati Uniti d'America: A) rimangono pienamente responsabili nei confronti dell'Unione Sovietica per l'adempimento degli obblighi posti a loro carico dal Trattato e dal Protocollo sulle ispezioni rispetto alle installazioni degli Stati Uniti situate sui territori dei Paesi di Spiegamento; B) si impegnano ad intraprendere su richiesta in qualsiasi momento ogni azione, che nell'esercizio dei diritti loro assicurati dal Trattato, compreso il Protocollo sulle Ispezioni, si renda necessaria per proteggere e salvaguardare i diritti riconosciuti da questo Accordo ai Paesi di Spiegamento.
Accordo-art. II
ARTICOLO II DEFINIZIONI Per le finalita' del presente Accordo: -1. il termine "Trattato" significa il Trattato tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla eliminazione dei loro missili a raggio intermedio ed a raggio piu' corto. -2. il termine "Protocollo sulle Ispezioni" significa il Protocollo riguardante le ispezioni relative al Trattato tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, per l'eliminazione dei loro missili a raggio intermedio e a raggio piu' corto; -3. il termine "Parte ispezionata" significa gli Stati Uniti d'America; -4. il termine "Parte ispezionante" significa l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche; -5. il termine "squadra di ispezione" significa gli ispettori incaricati dalla Parte ispezionante di effettuare una particolare attivita' di ispezione; -6. il termine "ispettore" significa una persona proposta dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per effettuare ispezioni in conformita' all'Articolo XI del Trattato ed inclusa nella sua lista di ispettori conformemente alla Sezione III del Protocollo sulle Ispezioni; -7. il termine "scorta diplomatica dell'equipaggio aereo" significa quella persona, accreditata presso il Governo del Paese di Spiegamento nel quale si trova il luogo da ispezionare, che e' designata dalla Parte ispezionante ad assistere l'equipaggio aereo della Parte ispezionante; -8. il termine "luogo di ispezione" significa l'aerea, l'installazione, o la localita' in un Paese di Spiegamento ove venga effettuata una ispezione prevista dall'Articolo XI del Trattato; -9. il termine "periodo di ispezione" significa il periodo dall'inizio dell'ispezione al luogo di ispezione sino al completamento della ispezione al luogo di ispezione, ad esclusione del tempo necessario per le procedure pre e post-ispettive; -10. il termine "punto di entrata" significa: per il Belgio, Bruxelles (Nazionale); per la Repubblica Federale di Germania, Francoforte (base aerea di Rhein Mein); per l'Italia, Roma (Ciampino); per il Regno dei Paesi Bassi, Schiphol; e per il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, la base della RAF di Greenham Common. -11. Il termine "periodo nel Paese" significa il periodo di tempo dall'arrivo della squadra di ispezione al punto di entrata sino alla partenza della squadra di ispezione dal punto di entrata per lasciare il Paese; -12. Il termine "scorta nel Paese" significa il funzionario o i funzionari indicati dalla Parte ispezionata, uno o piu' dei quali potranno essere nominati dal Paese di Spiegamento nell'ambito del cui territorio sia situato il luogo di ispezione, che accompagneranno una squadra di ispezione durante tutto il periodo di permanenza nel Paese e le forniranno l'appropriata assistenza, in conformita' con le disposizioni del Protocollo sulle ispezioni, durante tutto il periodo nel Paese; -13. Il termine "membro di equipaggio aereo" significa una persona che si trovi sull'aeromobile della Parte ispezionante, diversa dai membri di una squadra di ispezione, della scorta diplomatica di un equipaggio aereo e della scorta nel Paese. Il numero dei membri di un equipaggio aereo per aeromobile non dovra' eccedere dieci.
Accordo-art. III
ARTICOLO III NOTIFICHE -1. All'entrata in vigore di questo Accordo, la Parte ispezionata e ciascun Paese di Spiegamento stabiliranno canali che possano consentire di ricevere notifiche ed accusarne ricevuta continuativamente 24 ore su 24. -2. Subito dopo il ricevimento di una comunicazione dalla Parte ispezionante della sua intenzione di effettuare una ispezione in un Paese di Spiegamento, la Parte ispezionata notifichera' a sua volta al Paese di Spiegamento interessato tale intenzione nonche' la data e l'ora stimata di arrivo della squadra di ispezione al punto di entrata, la data e l'ora stimata di partenza dal punto di entrata per il luogo di ispezione, i nomi dei membri dell'equipaggio aereo e della squadra di ispezione, il piano di volo (incluso il tipo di aeromobile come in tale piano di volo specificato) presentato dalla Parte ispezionante in conformita' con le procedure fissate dall'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile, d'ora in poi definita ICAO, per gli aeromobili civili, e qualsiasi altra informazione relativa all'ispezione che sia stata fornita dalla Parte ispezionante. -3. Non meno di un'ora prima dell'ora stimata di partenza della squadra di ispezione dal punto di entrata per il luogo di ispezione, o nel caso di successive ispezioni effettuate in conformita' ai paragrafi 3, 4, 7 o 8 dell'Articolo XI del Trattato non meno di un'ora prima della partenza della squadra di ispezione dal luogo di ispezione per un altro luogo di ispezione, la Parte ispezionata informera' il Paese di Spiegamento del luogo di ispezione, descritto con il nome del luogo e con le coordinate geografiche, in cui l'ispezione verra' condotta.
Accordo-art. IV
ARTICOLO IV DISPOSIZIONI PRE - ISPETTIVE -1. La Parte ispezionata fornira' ai Paesi di Spiegamento le liste iniziali degli ispettori e dei membri di equipaggi aerei, e qualsiasi modifica successiva, proposta dalla Parte ispezionante immediatamente dopo averle ricevute. Entro 15 giorni dal ricevimento delle liste iniziali o di proposte modifiche alle liste stesse, ciascun Paese di Spiegamento notifichera' alla Parte ispezionata se esso si opponga all'inclusione di qualche ispettore o membro di equipaggio aereo per il fatto che tale persona sia stata gia' condannata in un procedimento penale ovvero espulsa dalla Parte ispezionata o dal Paese di Spiegamento. La Parte ispezionata esercitera' di conseguenza il diritto, in virtu' del Protocollo sulle ispezioni, di impedire che la persona individuata presti servizio come ispettore o membro di equipaggio aereo. -2. Entro 25 giorni dal ricevimento delle liste iniziali di ispettori o membri di equipaggio aereo, ovvero di qualsiasi successiva modifica alle stesse, ciascun Paese di Spiegamento concedera' tanti visti e connessa documentazione quanti ne possano essere necessari per assicurare che ogni ispettore o membro di equipaggio aereo possa entrare sul proprio territorio allo scopo di effettuare attivita' di ispezione in conformita' con le disposizioni del Trattato e del Protocollo sulle ispezioni. Tali visti e documentazione dovranno essere validi per un periodo di almeno 24 mesi. La Parte ispezionata notifichera' immediatamente al Paese di Spiegamento la cancellazione di qualsiasi persona dalle liste di ispettori e membri di equipaggio aereo della Parte ispezionante ed i Paesi di Spiegamento potranno successivamente annullare qualsiasi visto e connessa documentazione concesso a tale persona in conformita' a questo paragrafo. -3. Entro 25 giorni dall'entrata in vigore di questo Accordo, ciascun Paese di Spiegamento informera' la Parte ispezionata del numero della autorizzazione diplomatica fissato per l'aeromobile della Parte ispezionante che trasportera' ispettori e strumentazione nel suo territorio. Allo stesso tempo ciascun Paese di Spiegamento informera' la Parte ispezionata delle aerovie internazionali prestabilite attraverso le quali l'aeromobile della Parte ispezionante dovra' entrare nello spazio aereo del Paese di Spiegamento allo scopo di svolgere attivita' di ispezione previste dal Trattato. -4. Ciascun Paese di Spiegamento accordera' agli ispettori e ai membri di equipaggio aereo della Parte ispezionante che entrano nel suo territorio allo scopo di svolgere attivita' di ispezione previste dal Trattato, compreso il Protocollo sulle Ispezioni, i privilegi e le immunita' previste dall'Annesso di questo Accordo relativo ai privilegi e alle immunita'. Nel caso in cui la Parte ispezionante rifiuti o non rispetti l'obbligo stabilito alla Sezione III paragrafo 7 del Protocollo sulle Ispezioni di rimuovere un ispettore o un membro di equipaggio aereo che abbia violato le condizioni che disciplinano le ispezioni, all'ispettore o al membro di equipaggio aereo potra' essere rifiutato il mantenimento di un diritto a tali privilegi e immunita'. -5. Ciascun Paese di Spiegamento rilascera', al punto di entrata, apposite autorizzazioni, derogando alle imposte doganali e accelerando l'espletamento delle formalita' doganali relative a tutta la strumentazione richiesta dalle attivita' di ispezione. -6. Ciascun Paese di Spiegamento fornira' al punto di entrata, se richiesto, assistenza per il vitto e l'alloggio agli ispettori ed ai membri di equipaggio aereo. -7. Il Paese di Spiegamento nel quale l'ispezione deve aver luogo, avra' il diritto di esaminare congiuntamente con la Parte ispezionata ciascun oggetto della strumentazione portata dalla Parte ispezionante per accertare che tale strumentazione non possa essere utilizzata per perseguire scopi non connessi con le esigenze di ispezione previste dal Trattato. Se viene accertato sulla base di tale esame che un oggetto della strumentazione non ha relazione con le esigenze di ispezione, esso non sara' autorizzato all'impiego e sara' trattenuto al punto di entrata fino alla partenza della squadra di ispezione dal Paese.
Accordo-art. V
ARTICOLO V EFFETTUAZIONE DELLE ISPEZIONI -1. Entro 90 minuti dal ricevimento da parte della Parte ispezionata della notifica che un piano di volo per un aeromobile della Parte ispezionante e' stato presentato in conformita' con le procedure ICAO applicabili agli aeromobili civili, il Paese di Spiegamento sul cui territorio e' situato il luogo di ispezione fornira' alla Parte ispezionata la sua autorizzazione a che l'aeromobile della Parte ispezionante proceda verso il punto di entrata lungo la rotta richiesta, o lungo una rotta modificata se necessario. -2. Il Paese di Spiegamento sul cui territorio e' situato il luogo di ispezione facilitera' l'entrata degli ispettori e dell'equipaggio aereo nel Paese, e predisporra' le misure necessarie per assicurare che il bagaglio e la strumentazione della squadra di ispezione sia identificato e fatto speditamente passare attraverso gli uffici doganali. -3. Alla notifica del luogo di ispezione da parte della Parte ispezionata, in conformita' con l'Articolo III di cui sopra, il Paese di Spiegamento sul cui territorio l'ispezione dovra' essere effettuata predisporra' le misure necessarie ad assicurare che alla squadra di ispezione siano accordate tutte le autorizzazioni e l'assistenza necessarie a consentirle di procedere speditamente verso il luogo di ispezione e di arrivare al luogo di ispezione entro 9 ore dalla notifica del luogo da ispezionare da parte della Parte ispezionante. La Parte ispezionata ed il Paese di Spiegamento nel quale e' situato il luogo di ispezione si consulteranno sui mezzi di trasporto da impiegare, ed il Paese di Spiegamento avra' il diritto di designare il tragitto fra il punto di entrata e il luogo di ispezione. -4. Ciascun Paese di Spiegamento assistera' la parte ispezionata, per quanto necessario, nell'assicurare alla squadra di ispezione una capacita' di comunicazione vocale o in fonia a due vie fra un luogo di ispezione sul suo territorio e l'Ambasciata della Parte ispezionante. -5. La Parte ispezionata ed il Paese di Spiegamento sul cui territorio e' situato un luogo di ispezione si consulteranno circa l'assistenza tecnica all'aeromobile e le disponibilita' di vitto, alloggio e servizi in favore degli ispettori e dei membri dell'equipaggio aereo al punto di entrata e nel luogo di ispezione. Il costo di quanto richiesto al riguardo dalla Parte ispezionata e fornito dal Paese di Spiegamento sara' sostenuto dalla Parte ispezionata. -6. Per il caso che la Parte ispezionante richieda un prolungamento, che non dovra' eccedere le otto ore, oltre il periodo originario di 24 ore di ispezione come previsto nella Sezione VI, Paragrafo 14 del Protocollo sulle Ispezioni, la Parte ispezionata dara' essere immediata notifica di tale prolungamento al Paese di Spiegamento sul cui territorio e' situato il luogo di ispezione.
Accordo-art. VI
ARTICOLO VI CONSULTAZIONI -1. Entro cinque giorni dall'entrata in vigore di questo Accordo, la Parte ispezionata ed i Paesi di Spiegamento terranno una riunione per coordinare l'esecuzione delle attivita' di ispezione previste dall'Articolo XI del Trattato, dal Protocollo sulle Ispezioni e da questo Accordo. -2. Un incontro fra la Parte ispezionata e uno qualsiasi dei Paesi di Spiegamento per discutere l'esecuzione di questo Accordo verra' tenuto entro cinque giorni dalla richiesta di un tale incontro da parte della Parte ispezionata o dal Paese di Spiegamento. -3. Qualora emergesse un problema che ad avviso del Paese di Spiegamento richiedesse immediata attenzione, il Paese di Spiegamento potra' prendere contatto con l'Autorita' di notifica delle ispezioni della Parte ispezionata. La Parte ispezionata accusera' immediatamente ricevuta della richiesta o della esistenza del problema e prestera' urgente attenzione alla richiesta o al problema. -4. Nel caso che un Paese di Spiegamento accerti che un ispettore o un membro di equipaggio aereo abbia violato le condizioni che disciplinano l'ispezione entro il suo territorio, il Paese di Spiegamento potra' darne notifica alla Parte ispezionata che informera' la Parte ispezionante della avvenuta perdita della specifica qualifica da parte dell'ispettore o del membro di equipaggio aereo. Il nome della persona sara' allora cancellato dalla lista degli ispettori o dei membri di equipaggio aereo. -5. Un Paese di Spiegamento puo' cambiare il punto di entrata nel suo territorio dandone un preavviso di 6 mesi di tale mutamento alla Parte ispezionata. -6. All'atto del completamento di un'ispezione, la Parte ispezionata avvisera' il Paese di Spiegamento sul cui territorio l'ispezione ha avuto luogo che l'ispezione e' stata completata, e su richiesta del Paese di Spiegamento fornira' per il Paese di Spiegamento un rapporto sull'ispezione. -7. Gli Stati Uniti d'America, senza esplicito accordo dei Paesi di Spiegamento, non proporranno od accetteranno emendamenti all'Art. XI del Trattato od al Protocollo sulle Ispezioni, che possano direttamente toccare i diritti, gli interessi o gli obblighi dei Paesi di Spiegamento.
Accordo-art. VII
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