DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1988, n. 190

Type DPR
Publication 1988-05-23
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 24/06/1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, concernente approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerata l'opportunita' di apportare al suddetto regolamento talune modifiche ed integrazioni in relazione alla esigenza di rispondere alle complesse e peculiari attivita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1.Il primo comma dell'art. 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, e' sostituito dal seguente: "I preventivi di cui all'art. 5 per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 1 devono richiedersi ad almeno tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialita' o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio ovvero quando l'importo della spesa non superi 10.000.000 di lire al netto dell'IVA".

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il quinto comma dell'art. 87 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo vigente dell'art. 8 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e' il seguente: "Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato. Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sara' in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 7.200.000". Nota all'art. 1: Si riporta il testo dell'art. 6 del regolamento approvato con D.P.R. 5 giugno 1985, n. 359, cosi' come modificato dal presente decreto: "Art. 6. - I preventivi di cui all'articolo 5 per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'articolo 1 devono richiedersi ad almeno tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialita' o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio ovvero quando l'importo della spesa non superi 10.000.000 di lire al netto dell'IVA. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantita' delle provviste, dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, potranno richiedersi a non meno di tre persone o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e potra' procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona o impresa che ha presentato il preventivo piu' conveniente, sempre che il limite globale di spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi l'importo di L. 50.000.000. I preventivi di cui ai commi precedenti dovranno essere conservati agli atti".

Art. 2

1.Il primo comma dell'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, e' sostituito dal seguente: "Per i lavori previsti dall'art. 1, punti 1) e 2), la redazione delle perizie, dei progetti di massima e di quelli esecutivi, nonche' l'apposizione del visto per la congruita' dei prezzi sui preventivi e sulle fatture possono essere effettuate a cura di funzionari tecnici in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Nota all'art. 2: Si riporta il testo dell'art. 8 del regolamento approvato con D.P.R. 5 giugno 1985, n. 359, cosi' come modificato dal presente decreto: "Art. 8. - Per i lavori previsti dall'articolo 1, punti 1) e 2), la redazione delle perizie, dei progetti di massima e di quelli esecutivi, nonche' l'apposizione del visto per la congruita' dei prezzi sui preventivi e sulle fatture possono essere effettuate a cura di funzionari tecnici in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l'acquisto o il noleggio di macchine da calcolo e da scrivere, macchine da stampa e fotoriproduttori, per i quali esistono listini in uso presso il Provveditorato generale dello Stato, il prezzo concordato non potra' essere superiore a quello da essi risultante. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al precedente art. 1 e' disposta dall'organo competente secondo le attribuzioni di cui all'art. 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nei limiti dei fondi all'uopo messi a disposizione e, in ogni caso, nell'ambito delle competenze stabilite dai citati articoli come modificati dalla legge 25 maggio 1978, n. 233".

Art. 3

1.All'art. 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Ai collaudi dei lavori previsti dall'art. 1, punti 1) e 2), si applica il primo comma dell'art. 19 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni".

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

AMATO, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 giugno 1988

Atti di Governo, registro n. 74 Tesoro, foglio n. 14

Nota all'art. 3: Si riporta il testo dell'art. 9 del regolamento approvato con D.P.R. 5 giugno 1985, n. 359, cosi' come integrato dal presente decreto: "Art. 9. - I lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente art. 1 sono soggetti a collaudo finale. Ai collaudi dei lavori previsti dall'articolo 1, punti 1) e 2), si applica il primo comma dell'art. 19 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni. Il collaudo e' eseguito da funzionari o impiegati nominati dal citato organo competente oppure e' eseguito da uffici tecnici qualora occorra specifica competenza. Se la spesa non supera le L. 7.000.000 e' sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato all'uopo nominato dal competente organo. In ogni caso, il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non puo' essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi. E' consentito il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904".

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