DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 203

Type DPR
Publication 1988-05-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 1-7-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Viste le direttive CEE nuneri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, tutte indicate nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che in data 6 maggio 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', dell'ambiente e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1.Il presente decreto detta norme per la tutela della qualita' dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale.

Art. 2

Ai fini del presente decreto si intende per:

1.Inquinamento atmosferico: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o piu' sostanze in quantita' e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrita' dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attivita' ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati.

2.Valori limite di qualita' dell'aria: limiti massimi di accettabilita' delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno.

4.Emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente da un impianto, che possa produrre inquinamento atmosferico.

6.Fattore di emissione: la quantita' di sostanza inquinante emessa riferita al processo produttivo considerato nella sua globalita' e nelle sue fasi tecnologiche; si esprime in termine di massa inquinante emessa, rapportata alla massa di prodotto o materia prima impiegata, o comunque ad altri parametri idonei a rappresentare il settore produttivo in esame.

7.Migliore tecnologia disponibile: sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente, sempreche' l'applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi.

8.Valore limite di emissione: la concentrazione e/o la massa di sostanze inquinanti nella emissione degli impianti in un dato intervallo di tempo che non devono essere superate.

9.Impianto: lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilita' e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale.

10.Impianto esistente: un impianto che sia in funzione, costruito ovvero autorizzato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.(7)(8)((10))

Art. 3

1.1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono fissati ed aggiornati i valori limite ed i valori guida di qualita' dell'aria, validi su tutto il territorio nazionale.(5)

3.Fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983.

Art. 4
Art. 5

1.E' di competenza delle province la redazione e tenuta dell'inventario provinciale delle emissioni atmosferiche, redatto sulla base dei criteri individuati dalle autorita' statali competenti ed attuato secondo le indicazioni organizzative della regione.(7)(8)((10))

Art. 6

1.In attesa di una riforma organica delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, e fatte salve le attuali competenze in materia, per la costruzione di un nuovo impianto deve essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente, corredata dal progetto nel quale sono comunque indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantita' e la qualita' delle emissioni, nonche' il termine per la messa a regime degli impianti.

2.Copia della domanda di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministro dell'ambiente, nonche' allegata alla domanda di concessione edilizia rivolta al sindaco.(6)(7)(8)((10))

Art. 7

2.La regione si pronuncia sulla domanda, sentito il comune o i comuni ove e' localizzato l'impianto, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, ovvero, nel caso in cui ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro trenta giorni dalla presentazione di dette modifiche; decorsi inutilmente tali termini, l'interessato, entro i successivi sessanta giorni, ha facolta' di richiedere al Ministro dell'ambiente di provvedere sulla domanda, notificando tale istanza alla regione. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede entro i successivi trenta giorni.

3.L'autorizzazione stabilisce, in ogni caso, la quantita' e la qualita' delle emissioni misurate secondo le metodologie prescritte, nonche' il termine per la messa a regime degli impianti.

4.Il sindaco e' tenuto ad esprimere il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta della regione.

5.La regione, contestualmente al rilascio del provvedimento autorizzatorio, comunica alle autorita' competenti e all'impresa la periodicita' e la tipologia dei controlli comunque necessari.(7)(8)((10))

Art. 8

1.L'impresa, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne da' comunicazione alla regione e al sindaco del comune o dei comuni interessati.

2.Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla regione e ai comuni interessati i dati relativi alle emissioni effettuate da tale data per un periodo continuativo di dieci giorni.

3.Entro centoventi giorni dalla data indicata per la messa a regime dell'impianto, la regione deve accertare la regolarita' delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonche' il rispetto dei valori limite. Ove accerti che le emissioni superino i limiti indicati nell'autorizzazione, prescrive le misure necessarie per riportare le emissioni, entro un termine prefissato, nei limiti prescritti.(7)(8)((10))

Art. 9

1.L'autorita' competente per il controllo e' autorizzata ad effettuare all'interno degli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione delle emissioni.(7)(8)((10))

Art. 10
Art. 11

1.Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonche' alla evoluzione della situazione ambientale.(7)(8)((10))

Art. 12

1.Per gli impianti esistenti deve essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, corredata da una relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantita' e la qualita' delle emissioni, nonche' un progetto di adeguamento delle emissioni redatto sulla base dei parametri indicati nell'art. 13, comma 1.(1)(7)(8)((10))

Art. 13

1.La regione, tenuto conto, oltre che dello stato dell'ambiente atmosferico e dei piani di risanamento, anche delle caratteristiche tecniche degli impianti, del tasso di utilizzazione e della durata della vita residua degli impianti, della qualita' e quantita' delle sostanze inquinanti contenute nelle emissioni, degli oneri economici derivanti dall'applicazione della migliore tecnologia disponibile, autorizza in via provvisoria la continuazione delle emissioni stabilendo le prescrizioni sui tempi e modi di adeguamento.

2.L'autorita' competente provvede sulla domanda nel termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della medesima.

3.Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, salve le responsabilita' delle autorita' competenti, l'impresa e' comunque tenuta a realizzare il progetto di adeguamento nei termini e nei modi indicati nella domanda e a rispettare il piu' elevato dei valori di emissione definito nelle linee guida di cui all'art. 3, comma 2, ovvero i valori limite fissati dalle regioni.

4.L'autorizzazione definitiva e' concessa previo accertamento dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione provvisoria, ovvero nell'ipotesi di cui al comma 3, salve le prescrizioni integrative, previo accertamento della realizzazione del progetto di adeguamento delle emissioni presentato dall'impresa a corredo della domanda di autorizzazione.

5.Sino alla data del rilascio dell'autorizzazione definitiva devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni.(7)(8)((10))

Art. 14

1.Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 si applicano anche agli impianti esistenti.

2.L'autorita' competente esercita i poteri di cui all'art. 10, anche nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 13, comma 3.(7)(8)((10))

Art. 15
Art. 16

1.Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, le caratteristiche dei combustibili destinati ad essere utilizzati negli impianti in relazione alle finalita' e ai contenuti del presente decreto.(7)(8)((10))

Art. 17

1.L'art. 6 non si applica alle centrali termoelettriche e alle raffinerie di olii minerali.

2.Le autorizzazioni di competenza del Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanita', sentita la regione interessata. Dopo l'approvazione del piano energetico nazionale, per le centrali di nuova installazione saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, le procedure definite nell'ambito del piano medesimo.(3)

3.Il parere di cui al comma 2 e' comunicato alla regione e al sindaco del comune interessato.

4.Le misure previste dall'art. 8, comma 3, secondo periodo, e dell'art. 10 sono adottate, a seguito di rapporto della regione, dal Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita' alla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita'.

5.Con la procedura prevista dal comma 4 sono adottati i provvedimenti previsti dall'art. 13, commi 1, 2 e 4.(7)(8)((10))

Art. 18

1.Le domande di autorizzazione ed i provvedimenti delle competenti autorita' sono messi a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349.(7)(8)((10))

Art. 19

1.L'approvazione dei progetti di impianti industriali e le autorizzazioni all'esercizio degli impianti stessi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, sono sostituite dalle autorizzazioni stabilite dal presente decreto.(7)(8)((10))

Art. 20

1.La tabella A dell'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, e' modificata, per quanto riguarda il biossido di zolfo ed il biossido di azoto, dalla tabella di cui all'allegato I, che si applica su tutto il territorio nazionale.(5)(6)(7)(8)((10))

Art. 21

1.Per i fini indicati nel presente decreto, sono fissati i valori guida di qualita' dell'aria per il biossido di zolfo, le particelle sospese ed il biossido di azoto riportati nell'allegato II.(5)(6)(7)(8)((10))

Art. 22

1.I metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti dell'aria contenuti nell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, relativi alla determinazione delle concentrazioni del biossido di zolfo, appendice 3, e del biossido di azoto, appendice 4, sono, rispettivamente, sostituiti dai metodi riportati nelle appendici 3 e 4 dell'allegato III.

2.Ai metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti dell'aria contenuti nell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, e' aggiunta l'appendice 12 concernente il metodo per la determinazione dell'indice di fumo nero riportato nell'allegato III.

3.I metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti dell'aria contenuti nell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, relativi alla determinazione del materiale particellare in sospensione nell'aria, appendice 2, ed alla determinazione del piombo, appendice 5, sono modificati ed integrati dall'allegato IV.(5)(6)(7)(8)((10))

Art. 23

1.Al fine di verificare la corrispondenza di dati rilevati con il metodo gravimetrico e con il metodo dei fumi neri per la determinazione delle concentrazioni di particelle sospese nell'aria, le regioni devono effettuare, in una serie di stazioni rappresentative, misurazioni parallele con i due metodi e trasmettere i risultati, ogni sei mesi, ai Ministeri dell'ambiente e della sanita'.(5)(6)(7)(8)((10))

Art. 24

1.Chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza l'autorizzazione, ovvero ne continua l'esercizio con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto, e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni.(4)

2.Chi attiva l'esercizio di un nuovo impianto senza averne dato, nel termine prescritto, comunicazione preventiva alle autorita' competenti e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a due milioni.

3.Chi omette di comunicare alla regione, nel termine con riferimento al periodo prescritto, i dati relativi alle emissioni, effettuate a partire dalla data di messa a regime degli impianti, e' punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a due milioni.

4.Chi, nell'esercizio di un nuovo impianto, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorita' competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire due milioni.

5.Alla pena prevista dal comma 4 soggiace chi nell'esercizio di un nuovo impianto non rispetta i valori limite di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale e regionale.

6.Nei casi previsti dai commi 4 e 5 si applica sempre la pena dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria.(6)(7)(8)((10))

Art. 25

1.Chi, esercitando un impianto esistente, non presenta alle autorita' competenti, ai sensi dell'art. 12, la domanda di autorizzazione nel termine prescritto, e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.

2.Chi, nel caso previsto dal comma 1, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorita' competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, ovvero non realizza il progetto di adeguamento delle emissioni nei tempi e nei modi indicati nella domanda di autorizzazione, e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire due milioni.

3.Alla pena prevista dal comma 2 soggiace chi nell'esercizio di un impianto esistente non rispetta i valori di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale.

4.Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si applica sempre la pena dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria.

5.E' sottoposto alla pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a due milioni chi continua l'esercizio dell'impianto esistente con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto.(4)

6.Chi esegue la modifica o il trasferimento dell'impianto senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 13 e' punito, nel primo caso, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire due milioni, e, nel secondo, con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.(2)

7.Chi contravviene all'obbligo previsto nel comma 5 dell'art. 13 e' punito con la pena dell'arresto sino ad un anno o dell'ammenda sino a lire due milioni.(7)(8)((10))

Art. 26

1.I titolari degli impianti che non utilizzano i combustibili conformi alle prescrizioni che saranno adottate ai sensi dell'art. 16 sono puniti con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.

((10))

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

LA PERGOLA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

AMATO, Ministro del tesoro

BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DONAT CATTIN, Ministro della sanita'

RUFFOLO, Ministro dell'ambiente

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