DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 216
Entrata in vigore del decreto: 05/07/1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Vista la direttiva CEE n. 85/467 recante la sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, indicata nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
Considerato che in data 31 marzo 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', dell'ambiente e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;
E M A N A il seguente decreto:
Art. 1
Campo di applicazione
1.Il presente decreto regola i divieti e le limitazioni in materia di immissione sul mercato e di uso nel territorio nazionale dei policlorobifenili e policlorotrifenili, nonche' degli impianti ed apparecchi e fluidi che li contengono, riportati nell'allegato.
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Art. 2
Esclusione dal campo di applicazione
Art. 3
Adeguamenti tecnici
1.I decreti di cui all'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono emanati dal Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, e possono contenere la fissazione di un termine per lo smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti gia' immessi sul mercato e non conformi alle disposizioni contenute nei decreti medesimi.
Nota all'art. 3: Il testo dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), e' il seguente: "Art. 20 (Adeguamenti tecnici). - 1. Con decreti dei Ministri interessati sara' data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunita' economica europea per le parti in cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' economica europea gia' recepite nell'ordinamento nazionale. 2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento".
Art. 4
Immissione sul mercato
1.E' vietata l'immissione sul mercato e l'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui al punto 1 dell'allegato, nonche' degli apparecchi, impianti e fluidi che li contengono.
2.In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'uso degli apparecchi, degli impianti e dei fluidi elencati nel punto 2 dell'allegato, contenenti le sostanze e i preparati di cui al punto 1 e utilizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' consentito sino all'eliminazione o fino al termine della loro durata operativa, purche' il detentore sottoponga a controlli, almeno annuali, gli apparecchi e gli impianti medesimi, secondo le norme CEI o altre norme tecniche generalmente adottate dagli operatori del settore.
3.Qualora per ragioni tecniche non sia possibile utilizzare prodotti di sostituzione per il funzionamento e la normale manutenzione degli apparecchi e degli impianti e fluidi di cui al comma 2, e questi siano in buono stato di conservazione, e' consentito l'uso di PCB e PCT e dei loro preparati al solo fine di completare il livello dei liquidi contenenti PCB e PCT degli impianti medesimi. In tale caso deve essere data comunicazione alla regione.
4.In caso di accertate anomalie, le regioni possono, per motivi di protezione della salute pubblica e dell'ambiente, vietare l'uso di apparecchi di cui al comma 2, anche prima del termine ivi previsto.
5.E' vietata l'immissione sul mercato d'occasione degli apparecchi, impianti e fluidi di cui al comma 2, non destinati all'eliminazione.
Art. 5
Censimento
1.Presso ciascuna regione o provincia autonoma e' istituito il registro dei dati relativi alla detenzione di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato.
2.Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina le modalita' per l'attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle denunce di cui ai commi 3 e 5. Il relativo decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3.Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, i detentori di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato, provvedono ad effettuare la denuncia alla regione o provincia autonoma competente.
4.Le regioni e le province autonome attuano il censimento, comunicando i relativi dati ai Ministri dell'ambiente e della sanita', che informano le amministrazioni interessate.
5.La cessazione di uso, nonche' le previste modalita' di smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti di cui all'allegato, e' denunciata dagli interessati nel termine di trenta giorni dall'avvenuta cessazione. Le regioni e le province autonome aggiornano il registro e trasmettono i dati acquisiti ai Ministri dell'ambiente e della sanita', che informano le amministrazioni interessate.
Art. 6
Etichettatura
1.Il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, stabilisce, con proprio decreto, le modalita' di etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti policlorobifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCT), con particolare riguardo alle indicazioni relative all'eliminazione dei PCB e dei PCT, alla manutenzione e all'uso degli apparecchi e impianti che li contengono, alle misure da adottare in caso di perdite accidentali ed incendio.
Art. 7
Controllo delle regioni
1.Le regioni e le unita' sanitarie locali vigilano sull'osservanza delle norme del presente decreto, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
2.Le regioni, in particolare, provvedono, anche mediante ispezioni, al controllo delle condizioni di sicurezza adottate nella detenzione degli apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato, della periodicita' delle verifiche che il detentore e' tenuto ad effettuare ai sensi del comma 2 dell'art. 4, nonche' del corretto smaltimento degli stessi.
Art. 8
S a n z i o n i
1.Chiunque immette sul mercato od utilizza le sostanze, i preparati ed i prodotti elencati nell'allegato, in violazione delle disposizioni del presente decreto, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni.
2.Chiunque omette di provvedere alle denunce di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 5, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
LA PERGOLA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
AMATO, Ministro del tesoro
GAVA, Ministro dell'interno
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN, Ministro della sanita'
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 22
Allegato
DIVIETI. Difenili policlorurati (PCB), ad eccezione dei difenili mono e diclorurati. Trifenili policlorurati (PCT). Preparati, inclusi gli oli usati, la cui percentuale in PCB o in PCT supera lo ((0,005%)) in peso. 2. DEROGHE. In deroga al divieto di cui al punto 1 sono consentiti nei limiti di cui all'art. 4: Apparecchi elettrici a sistema chiuso: trasformatori, resistenze e induttanze; Grandi condensatori (T 1 kg di peso totale); Piccoli condensatori (purche' la percentuale massima di cloro dei PCB sia del 43% e che essi non contengano piu' del 3,5% di difenili pentaclorurati o di difenili maggiormente clorurati); Fluidi termovettori negli impianti caloriferi a sistema chiuso; Fluidi idraulici per l'equipaggiamento sotterraneo delle miniere.
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