LEGGE 7 giugno 1988, n. 225

Type Legge
Publication 1988-06-07
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 25/6/1988

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 23 aprile 1986.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23 dell'accordo stesso.

Art. 3
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Accordo-art. 1

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUSTRALIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE La Repubblica italiana e l'Australia, intendendo rafforzare le amichevoli relazioni esistenti tra i due paesi, e desiderando coordinare il funzionamento dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale e favorire, a condizioni di equita', l'ammissione delle persone che si trasferiscono dall'uno all'altro dei due Stati alle prestazioni di sicurezza sociale previste dai rispettivi ordinamenti, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 (Definizioni). 1. Nel presente Accordo, salvo quanto diversamente risulti dal contesto: a) per "prestazione australiana" si intende una prestazione tra quelle indicate nell'articolo 2 in relazione all'Australia; b) per "prestazione" si intende una prestazione italiana o australiana; c) per "autorita' competente" si intende, per quanto riguarda l'Australia, il Segretario del Dipartimento di Sicurezza Sociale, ovvero un suo rappresentante autorizzato e, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; d) per "persone a carico" si intendono, per quanto riguarda l'Italia, le persone che rientrano nella categoria di familiari di un assicurato, o di un pensionato, ai sensi delle leggi di sicurezza sociale italiane e che, da dette leggi, sono riconosciute quali persone a carico di tale assicurato o pensionato; e) per "istituzione", in relazione ad una Parte contraente, si intende un'istituzione che, a prescindere dall'autorita' competente, sia responsabile dell'applicazione del presente Accordo nei confronti di detta Parte contraente, come specificato nelle successive intese amministrative concluse ai sensi dell'articolo 19; f) per "prestazione italiana" si intende una prestazione dovuta ai sensi delle leggi di sicurezza sociale italiane; f) per "integrazione italiana" si intende un'integrazione corrisposta al fine di portare l'ammontare di una prestazione dovuta ad una persona in base alla contribuzione accreditata, all'ammontare minimo previsto per tale prestazione dalle leggi di sicurezza sociale italiane; h) per "mese" si intende un mese di calendario; i) per "periodo di residenza in Australia durante l'Arco della vita lavorativa" si intende, in relazione ad una persona, il periodo, o l'insieme dei periodi durante i quali tale persona era residente in Australia, con esclusione di qualsiasi periodo: a) durante il quale tale persona non aveva ancora compiuto il 16o anno di eta'; o b) dopo che tale persona, se donna, aveva raggiunto il 60o anno di eta' e, se uomo, il 65o anno di eta', e con l'esclusione dei periodi assimilabili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), a periodi di residenza di tale persona in Australia; j) per "periodo di contribuzione accreditata", in relazione ad una persona, si intende un periodo, o il totale di due o piu' periodi di contribuzione utile per acquisire il diritto ad una prestazione, nonche' tutti i periodi considerati, in relazione a detta persona, come periodi di contribuzione ai sensi delle leggi di sicurezza sociale italiane. Tale periodo non include i periodi assimilabili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), a periodi di contribuzione accreditata in Italia; k) per "periodo di residenza in Australia", in relazione ad una persona, si intende un periodo, o il totale di due o piu' periodi, compiuto in qualsiasi momento, durante il quale tale persona era residente in Australia ai sensi delle leggi di sicurezza sociale australiane. Tale periodo non include i periodi assimilabili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), a periodi di residenza di tale persona in Australia; l) per "leggi di sicurezza sociale australiane" si intendono la legge di sicurezza sociale dell'Australia del 1947, e i relativi emendamenti introdotti dalle leggi emanate dall'Australia al fine di dare attuazione ad un accordo di sicurezza sociale; m) per leggi di sicurezza sociale italiane" si intendono le leggi italiane incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo, in virtu' dell'articolo 2; n) per "pensione per l'assistenza personale al coniuge inabile" si intende una prestazione erogabile al marito in base alle norme australiane incluse nel campo di applicazione del presente Accordo; o) per "superstiti" si intendono, per quanto riguarda l'Italia, le persone che in base alle leggi di sicurezza sociale italiane rientrano nelle categorie di familiari di un assicurato, o di un pensionato, decaduti, e che tali leggi sono riconosciute come superstiti di tale assicurato o pensionato; p) per "vedova" si intende, per quanto riguarda l'Australia, una vedova de jure; e q) per "anno" si intende un periodo di 365 giorni, o di 366 giorni se tale periodo include il 29 febbraio. 2. Nel presente Accordo ogni riferimento a pensioni aggiuntive ed a supplementi per minori a carico, si riferisce ad una maggiorazione dell'ammontare delle prestazioni elencate nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a vi), che sia corrisposta ai sensi delle norme australiane relative all'affidamento, alla tutela, ed alla cura dei minori, incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo. 3. Nell'applicazione del presente Accordo da parte di ciascuna delle Parti contraenti, ogni termine non definito nell'Accordo stesso avra', salvo quando diversamente risulti dal contesto, il significato ad esso attribuito alle norme di detta Parte contraente incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo in virtu' dell'articolo 2.

Accordo-art. 2

Articolo 2. (Ambito di applicazione normativo). 1. Le seguenti norme sono incluse nell'ambito di applicazione dell'Accordo: a) per quanto riguarda l'Australia: la Legge di sicurezza sociale del 1947, come modificata alla data della firma del presente Accordo, ed ogni norma che successivamente modifichi, integri o sostituisca tale legge, nella misura in cui tale legge e tali norme regolano e si riferiscono a materie relative alle seguenti prestazioni: i) le pensioni di vecchiaia; ii) le pensioni di invalidita'; iii) le pensioni alle vedove; iv) le pensioni alle mogli; v) le pensioni agli orfani di entrambi i genitori; vi) le pensioni per l'assistenza personale al coniuge inabile; vii) le pensioni aggiuntive ed i supplementi per i minori a carico; e b) per quanto riguarda l'Italia: le leggi in vigore alla data della firma del presente Accordo ed ogni legge, che successivamente, modifichi, integri o sostituisca tali leggi, e che riguardi l'assicurazione generale obbligatoria dei lavori dipendenti per l'invalidita' la vecchia ed i superstiti, le assicurazioni speciali per i lavoratori autonomi e altre categorie di lavoratori; gli assegni familiari, l'assicurazione curazione contro la disoccupazione, ed in particolare le seguenti prestazioni: i) le pensioni di vecchiaia; ii) le pensioni di anzianita'; iii) le pensioni anticipate; iv) gli assegni di invalidita'; v) le pensioni di inabilita'; vi) gli assegni privilegiati di invalidita'; vii) le pensioni privilegiate di inabilita'; viii) l'assegno per l'assistenza personale del pensionato per inabilita'; ix) le pensioni ai superstiti; x) gli assegni familiari per le persone a carico di pensionati; xi) l'indennita' di disoccupazione. 2. Salvo quanto previsto al paragrafo 1, le norme incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo non comprenderanno le leggi emanate, sia prima che dopo la data della firma del presente Accordo, al fine di dare attuazione ad ogni accordo bilaterale in materia di sicurezza sociale stipulato da una Parte contraente. 3. Le Autorita' competenti delle Parti contraenti si notificheranno reciprocamente le norme che modifichino, integrino o sostituiscano le norme incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo, appena dette norme siano state emanate.

Accordo-art. 3

Articolo 3. (Ambito di applicazione personale). Salvo quanto diversamente previsto agli articoli 4 e 20, il presente Accordo si applica alle persone che si trasferiscono dall'uno all'altro Stato contraente e che sono state residenti in Austrialia, o possono far valere periodi di contribuzione in base alle leggi di sicurezza sociale italiane, nonche', quando previsto, ai familiari a carico o ai superstiti di tali persone.

Accordo-art. 4

Articolo 4. (Parita' di trattamento). 1. I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti godranno della parita' di trattamento nell'applicazione delle leggi di sicurezza sociale rispettivamente dell'Australia e dell'Italia. In ogni caso in cui il diritto di una prestazione dovuta in base a tali leggi da Parte contraente dipende, in tutto o in parte, dal possesso della cittadinanza di tale Parte contraente, una persona che sia cittadino dell'altra Parte contraente sara' considerata, ai fini del riconoscimento del diritto a tale prestazione quale cittadino della prima Parte contraente. 2. Alle persone cui si applica il presente Accordo, ciascuna delle Parti contraenti assicura la parita' di trattamento in relazione ai diritti ed obblighi che derivano a ciascuna di esse dal presente Accordo.

Accordo-art. 5

Articolo 5. (Residenza o presenza in Italia). Qualora una persona, a prescindere dalla residenza e dalla presenza fisica in Australia, abbia diritto ad una prestazione australiana in virtu' delle leggi di sicurezza sociale australiane, o del presente Accordo, e alla data in cui presenta domanda per detta prestazione, sia: a) residente in Australia e fisicamente presente in Italia; b) residente in Italia e fisicamente presente in Australia; oppure c) residente e fisicamente presente in Italia, tale persona sara' considerata, ai fini di tale domanda, come se fosse residente e fisicamente presente in Australia alla data suddetta.

Accordo-art. 6

Articolo 6. (Residenza e presenza in un altro Stato). Una persona residente in Australia o in Italia, oppure in un altro Stato con il quale l'Australia abbia stipulato un accordo in materia di sicurezza sociale, e che sia fisicamente presente in tale altro Stato puo', qualora detto accordo includa delle disposizioni per la collaborazione nell'istruttoria e nella determinazione delle domande, di prestazione, presentare in tale altro Stato una domanda per una prestazione australiana; ai fini di tale domanda detta persona sara' considerata come se fosse residente e fisicamente presente in Australia alla data di presentazione della domanda.

Accordo-art. 7

Articolo 7 (Totalizzazione dei periodi di residenza e dei periodi di contribuzione). 1. Qualora una persona cui si applica il presente Accordo possa far valere: a) un periodo di residenza in Australia che sia: i) inferiore al periodo richiesto dalle leggi di sicurezza sociale australiane per aver titolo ad una prestazione australiana in base alla residenza; e ii) che sia pari o maggiore del periodo minimo previsto per tale persona dalle disposizioni del successivo paragrafo 4; oppure b) un periodo di contribuzione accreditata che sia: i) inferiore al periodo richiesto dalle leggi di sicurezza sociale italiana per aver titolo ad una prestazione italiana in base alla contribuzione accreditata; e ii) che sia pari o maggiore del periodo minimo previsto per tale prestazione dalle disposizioni del successivo paragrafo 5, e possa, inoltre, far valere un periodo di residenza in Australia durante l'arco della vita lavorativa e un periodo di contribuzione accreditata in Italia, che, cumulati, siano pari o maggiori del periodo minimo richiesto per detta prestazione dalle norme incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo con riferimento alla Parte contraente cui spetterebbe erogare detta prestazione; c) ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione australiana il periodo di contribuzione accreditata menzionato da ultimo sar considerato come periodo durante il quale tale persona era residente in Australia; e d) ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione italiana detto periodo di residenza in Australia durante l'arco della vita lavorativa sar considerato come un periodo di contribuzione accreditata in Italia. 2. Qualora una persona cui si applica il precedente paragrafo 1: a) abbia risieduto ininterrottamente in Australia per un periodo inferiore al minimo di residenza continua necessario a tale persona per conseguire in base alle leggi di sicurezza sociale australiane, il diritto ad una prestazione australiana; e b) possa far valere un periodo di contribuzione accreditata in due o piu' periodi separati che eccedano, in totale, il periodo minimo di cui alla precedente lettera a); il totale dei periodi di contribuzione accreditata sara' considerato come un periodo continuo e, in base al precedente paragrafo 1, lettera c), come un periodo, equivalente a questo totale, durante il quale detta persona ha risieduto ininterrottamente in Australia. 3. Qualora un periodo di residenza in Australia ed un periodo di contribuzione accreditata in Italia coincidano, i periodi, che si sovrappongono saranno presi in considerazione, ai fini del presente articolo, una sola volta da ciascuna delle Parti contraenti con le seguenti modalita': a) per una prestazione australiana: come periodo di residenza in Australia; e b) per una prestazione italiana: come periodo di contribuzione accreditata in Italia. 4. Il periodo minimo di residenza in Australia durante l'arco della vita lavorativa da prendersi in considerazione ai fini del precedente paragrafo 1 e' stabilito come segue: a) ai fini di una prestazione australiana pagabile ad una persona fuori dell'Australia: 1 anno di residenza, di cui almeno 6 mesi di residenza continua; e b) ai fini di una prestazione australiana pagabile ad una persona in Australia: non e' richiesto alcun periodo minimo. 5. Il periodo minimo di contribuzione accreditata in Italia, da prendersi in considerazione ai fini del precedente paragrafo 1, e' stabilito come segue: a) per la pensione di vecchiaia: 1 anno; b) per la pensione anticipata: 1 anno; c) per la pensione di anzianita': 15 anni; d) per l'assegno di invalidita': 1 anno; e) per la pensione di inabilita': 1 anno; f) per l'assegno privilegiato di invalidita': 1 anno; g) per la pensione privilegiata di inabilita': 1 anno; e h) per la pensione ai superstiti: 1 anno. 6. Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalle leggi di sicurezza sociale italiane, i periodi di contribuzione accreditata in Italia a favore di una persona, saranno totalizzati, ove necessario, con periodi di residenza in Australia durante l'arco della vita lavorativa di tale persona, a condizione che i citati periodi di contribuzione non siano, nel complesso, inferiori ad un anno.

Accordo-art. 8

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