LEGGE 7 giugno 1988, n. 226
Entrata in vigore della legge: 25/6/1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di reciprocita' tra l'Italia e l'Australia in materia di assistenza sanitaria, firmato a Roma il 9 gennaio 1986.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 8 dell'accordo stesso.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Accordo-art. 1
ACCORDO DI RECIPROCITA' TRA L'ITALIA E L'AUSTRALIA IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA La Repubblica italiana e l'Australia, al fine di agevolare il soggiorno temporaneo dei loro rispettivi cittadini nel territorio dell'altro Stato, e nel desiderio di garantire che tali cittadini siano messi in condizione di ricevere l'assistenza sanitaria prevista dal sistema sanitario nazionale del paese ospitante, hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Definizioni e campo di applicazione legislativo 1. Ai fini del presente Accordo: a) per "autorita' competente" s'intende: i) per l'Australia, il Segretario del Dipartimento della Sanita' oppure in rappresentante autorizzato di detto Segretario; e ii) per l'Italia, il Ministro della Sanita'; b) per "assistenza sanitaria" s'intende: i) per l'Australia, le cure mediche ed ospedaliere prestate o per le quali e' pagabile un rimborso in base alla legislazione sanitaria naizonale; e ii) per l'Italia le cure mediche ed ospedaliere prestate in base alla legislazione sanitaria nazionale; c) per "legislazione sanitaria nazionale" s'intende: i) per l'Australia, la legge sull'assicurazione contro le malattie del 1973, la legge sull'assistenza sanitaria del 1973, la legge sull'assistenza sanitaria del 1953 ed ogni accordo o decisione presi nell'ambito della legge sull'assicurazione contro le malattie del 1973 per ed in relazione alla prestazione negli Stati e nei territori dell'Australia di cure ospedaliere ed altre prestazioni sanitarie; e ii) per l'Italia, la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, come emendata o integrata alla data di entrata in vigore del presente accordo; d) per "cittadino" s'intende: i) per l'Australia: A) un cittadino australiano; oppure B) una persona che ha il permesso di soggiorno a tempo indeterminato in Australia, che abbia diritto all'assistenza ai sensi della legge sull'assicurazione contro le malattie del 1973; e ii) per l'Italia, un cittadino italiano che abbia diritto all'assistenza in base alla legislazione sanitaria nazionale dell'Italia; e) per "territorio" s'intende: i) per l'Australia, il territorio dell'Australia, con esclusione di tutti i territori esterni ad eccezione dei Territori delle Isole Cocos (Keeling) e Christmas; e ii) per l'Italia, il territorio della Repubblica italiana. 2. Nell'applicazione del presente accordo ad opera di una Parte Contraente ogni termine non specificato nell'Accordo stesso avra', ove il contesto non richieda altrimenti, il significato che ha nella legislazione sanitaria nazionale di tale Parte Contraente. 3. Il presente Accordo si applichera' anche ad ogni legislazione che sostituisca, emendi o integri la legislazione sanitaria nazionale di una Parte Contraente. 4. L'autorita' competente di una Parte Contraente notifichera' immediatamente all'autorita' competente dell'altra Parte Contraente per il tramite dei canali diplomatici, ogni legislazione che sostituisca, emendi o integri la legislazione sanitaria nazionale della prima Parte Contraente e che riguardi il campo di applicazione, l'attuazione o gli intenti del presente Accordo.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Campo d'applicazione personale 1. Il presente Accordo si applica ad un cittadino di una Parte Contraente che entra nel territorio dell'altra Parte Contraente: a) nel caso di una persona che entri: i) nel territorio australiano, a condizione che abbia il permesso di soggiornarvi per un periodo non superiore ai 6 mesi; ii) nel territorio italiano, a condizione che abbia l'intenzione di soggiornarvi per un periodo non superiore ai 6 mesi dal momento dell'entrata in tale territorio; oppure b) quale capo o membro del personale di una rappresentanza diplomatica o consolare istituita dalla prima Parte Contraente, oppure quale membro della famiglia di tale persona, purche' sia con essa convivente. 2. L'assistenza sanitaria dovuta alle summenzionate persone sara' prestata in base alle disposizioni dell'articolo 4. 3. Il presente Accordo non si applica ad un cittadino di una Parte Contraente che entri nel territorio dell'altra Parte Contraente allo scopo specifico di richiedere assistenza sanitaria, a meno che tale persona sia membro dell'equipaggio o passeggero di qualsivoglia nave, battello o aeromobile, diretto a, o in partenza da, o dirottato verso il territorio dell'altra Parte Contraente e la necessita' di cui sia sorta nel corso del viaggio o del volo.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Parita' di trattamento Un cittadino di una Parte Contraente, in possesso dei requisiti per rientrare nel campo di applicazione del presente Accordo, avra' gli stessi diritti e doveri di un cittadino dell'altra Parte Contraente per quanto riguarda le prestazioni mediche, mentre si trova nel territorio di questa Parte Contraente.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Prestazioni dovute 1. Un cittadino di una Parte Contraente in possesso dei requisiti dal presente Accordo che necessiti di assistenza sanitaria mentre si trova nel territorio dell'altra Parte Contraente, ricevera' le prestazioni clinicamente necessarie per la diagnosi, il trattamento o la cura delle sue condizioni. 2. Tali prestazioni possono comprendere-la fornitura di protesi ed apparecchi nella misura in cui essi vengono forniti nel quadro della legislazione della Parte Contraente nel cui territorio viene prestata l'assistenza sanitaria. 3. Qualora l'assistenza sanitaria sia prestata ad una persona alla quale si applica il n. 1 (a) dell'articolo 2 e risulti necessario che l'assistenza prosegua in tale territorio anche dopo la scadenza dei sei mesi, il presente Accordo continuera' ad applicarsi in relazione alla prestazione di tale assistenza per l'ulteriore periodo necessario. 4. Nel caso di una persona alla quale si applica il n. 1 (a) dell'articolo 2, verra' prestata la sola assistenza sanitaria di urgenza.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Liquidazione delle spese Le intese amministrative concluse a norma dell'articolo 6 dovranno specificare i termini per la liquidazione delle spese da effettuarsi tra le Parti Contraenti per quanto riguarda l'assistenza sanitaria prestata da ogni Parte Contraente in applicazione del presente Accordo.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Intese amministrative e applicative 1. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti concluderanno tutte quelle intese amministrative necessarie all'attuazione del presente Accordo, compresa ogni questione che sorga nell'ambito delle loro rispettive legislazioni sanitarie nazionali, e collaboreranno nei casi in cui tali intese dovranno essere raggiunte su base di reciprocita'. 2. Le Parti Contraenti possono convenire in ogni momento di apportare emendamenti al presente Accordo. 3. Le Parti Contraenti, previo accordo tramite i canali diplomatici, designeranno i rappresentanti per una Commissione Mista che si riunira' o si consultera' sull'applicazione o sull'efficacia dell'Accordo e sottoporra' alle autorita' competenti gli emendamenti al presente Accordo o le intese amministrative adottate ai sensi del presente articolo. 4. Ogni questione relativa all'applicazione del presente Accordo verra' risolta mediante consultazioni tra le autorita' competenti. 5. Ogni Parte Contraente sosterra' le spese amministrative connesse all'applicazione del presente Accordo nel proprio territorio.
Accordo-art. 7
Articolo 7 scambio di informazioni 1. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per l'applicazione del presente Accordo. 2. Ogni informazione ricevuta da un'autorita' competente di una Parte Contraente verra' trattata con lo stesso grado di riservatezza previsto dalla legislazione sanitaria nazionale di tale Parte Contraente.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Entrata in vigore Il presente Accordo e' soggetto a ratifica ed entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo al mese in cui sono stati scambiati gli strutmenti di ratifica.
Accordo-art. 9
Articolo 9 Scadenza 1. Fatto salvo il 2, il presente Accordo restera' in vigore fino alla scadenza di 12 mesi a partire dalla data in cui una Parte Contraente riceve comunicazione scritta tramite i canali diplomatici della decisione dell'altra Parte Contraente di denunciare il presente Accordo. 2. Nel caso che il presente Accordo venga denunciato ai sensi del n. 1, l'Accordo restera' in vigore per quanto riguarda l'assistenza sanitaria che e' stata o viene prestata prima o alla scadenza del periodo di cui al paragrafo suddetto. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, muniti dei pieni poteri, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in duplice copia a Roma il giorno 9.1.1986 in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica Italiana Per l'Austria Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
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