DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1988, n. 396

Type DPR
Publication 1988-06-13
Ultimo aggiornamento 1988-09-09
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 10/09/1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 2 e 24, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988);

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037, relativa all'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 1988;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

E M A N A il seguente decreto:

Art. 1

1.Presso la Ragioneria generale dello Stato e' istituito l'Ispettorato generale per la finanza del settore pubblico allargato, al quale e' preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della stessa Ragioneria generale con funzioni di ispettore generale capo.

2.Il predetto Ispettorato, oltre ai compiti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1985, n. 427, provvede, anche ai sensi e per gli effetti delle norme di contabilita' generale dello Stato, al coordinamento ed alla valutazione dei flussi finanziari degli enti del settore pubblico allargato la cui attivita' ha riflesso sul bilancio dello Stato.

3.Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, l'Ispettorato e' articolato in uno o piu' servizi e in apposite divisioni da determinarsi con decreti del Ministro del tesoro, in relazione anche ad esigenze di accorpamento di funzioni omogenee attualmente svolte dagli ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - Il quinto comma dell'art. 87 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica promulghi le leggi ed emani i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 2 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988), e' il seguente: "Art. 2. - 1. Fino alla entrata in vigore della legge di riforma delle norme sul bilancio e la contabilita' dello Stato, la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalita': a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali. E' inoltre esclusa l'utilizzazione della facolta' prevista dal sesto e settimo comma dell'articolo 10 della citata legge n. 468 del 1978 per accantonamenti di parte corrente salvo che la copertura finanziaria non si riferisca a spese aventi strutturalmente carattere retroattivo; b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura; c) a carico o mediante riduzione di disponibilita' formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni legislative volte ad incrementare i predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura potra' essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura si puo' fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilita' esistenti presso singoli capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle esigenze di integrazione di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella categoria "Interessi" e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le facolta' di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge: d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Nel 1988 si applica la limitazione prevista dal comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 1. 2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa ai primi tre anni di attuazione e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione e loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari. 3. Le commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le disposizioni legislative al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da esse recati da svolgere in sede parlamentare. 4. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi precedenti contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. 5. Il disegno di legge finanziaria, presentato dal Governo al Parlamento, per ciascun anno finanziario considerato nel bilancio triennale, puo' disporre in materia di nuove spese correnti, incluse le finalizzazioni nuove del fondo speciale di parte corrente, esclusivamente entro i limiti delle maggiori entrate tributarie, extra-tributarie e contributive o delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente in esso contestualmente previste. 6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. 7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate, il Governo ne da' notizia tempestivamente al Parlamento con relazione del Ministro del tesoro e assume le conseguenti iniziative. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri". - L'art. 24, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988), cosi' dispone: "10. In relazione alle funzioni attribuite al Ministero del tesoro dall'articolo 2, si provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, alla rideterminazione degli Ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato, elevando il loro numero da sette a nove, nonche' alla definizione di un diverso livello funzionale delle ragionerie centrali di maggiore importanza nel numero massimo di cinque. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica sono soppressi e ridotti posti di qualifica dirigenziale, anche in posizione di fuori ruolo, in numero tale da escludere in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato". - La legge 26 luglio 1939, n. 1037, contiene la disciplina fondamentale sull'ordinamento e sulla struttura della Ragioneria generale dello Stato. Modifiche e integrazioni a detta legge sono state apportate principalmente con i seguenti provvedimenti: D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544; legge 16 agosto 1962, n. 1291 e legge 7 agosto 1985, n. 427. - La legge 4 dicembre 1956, n. 1404, prevede le modalita' per la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale. Modifiche e integrazioni a detta legge sono state apportate principalmente con le leggi 8 agosto 1980, n. 441, e 10 maggio 1982, n. 271. - Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, contiene la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. - La legge 16 aprile 1987, n. 183, per la parte che qui interessa, disciplina con gli articoli da 5 a 8 (riportati in nota all'art. 2) l'amministrazione e la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e' il seguente: "Art. 1 (Istituzione e composizione del consiglio dei consulenti economici). - 1. E' istituito presso la Ragioneria generale dello Stato il consiglio dei consulenti economici cui e' stato affidato il compito di: 1) procedere a studi e ricerche nel campo dell'economia del Paese anche in relazione ai rapporti economici internazionali, all'uopo istituendo apposita unita' statistica per i necessari collegamenti con l'ISTAT; 2) raccordare piani e programmi a breve e lungo termine formulati dalle amministrazioni competenti, al fine di predisporre gli elementi econoomici necessari per una razionale impostazione del bilancio dello Stato annuale e pluriennale; 3) operare stime sulla gestione di cassa del settore pubblico allargato, in stretto collegamento con la Direzione generale del tesoro; 4) analizzare le risultanze della gestione del bilancio ed i risultati dell'attivita' di controllo sulla finanza pubblica per mettere in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo".

Art. 2

1.Il fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, assume la configurazione di "Ispettorato generale per l'amministrazione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie". Esso svolge le funzioni di cui agli articoli 5 e seguenti della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2.Al predetto Ispettorato generale, anche in relazione a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 8 della predetta legge n. 183, e' preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato con funzioni di ispettore generale capo. Al dirigente superiore e ai due primi dirigenti di cui allo stesso art. 8 della legge n. 183 sono attribuite, rispettivamente, le funzioni di capo servizio e di direttore di divisione.

3.Con decreto del Ministro del tesoro potranno essere apportate integrazioni alla struttura organizzativa del fondo di rotazione, come determinata con il regolamento di cui all'art. 8 della stessa legge n. 183, in relazione ad esigenze di accorpamento di funzioni omogenee attualmente svolte dagli ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato.

Nota all'art. 2: Si riportano, qui di seguito, i testi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183: "Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore del'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748". "Art. 6 (Erogazioni del fondo). - 1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5, su richiesta delle competenti amministrazioni e nei limiti delle quote indicate dal CIPE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), eroga alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati la quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria e puo' altresi' concedere ai soggetti titolari dei progetti compresi nei programmi medesimi, che ne facciano richiesta nei modi stabiliti dal regolamento, anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunita' europee. 2. L'insieme della quota e della anticipazione di cui al comma 1, erogato a ciascun operatore pubblico o privato, non puo' superare il 90 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. Al relativo saldo a conguaglio il fondo di rotazione provvede a seguito della certificazione, da parte dell'amministrazione competente, dell'avvenuta attuazione del progetto. Sulle anticipazioni di cui al comma 1 e' trattenuto l'interesse del 5 per cento sino alla data della certificazione sopraindicata. 3. In caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, l'amministrazione competente e' tenuta a provvedere al recupero ed alla restituzione al fondo di rotazione delle somme erogate e anticipate con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero, nonche' delle eventuali penalita'. Al recupero si applicano le norme vigenti per la riscossione esattoriale delle imposte dirette dello Stato. 4. Restano salve le attribuzioni delle amministrazioni e degli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748". "Art. 7 (Informazione finaziaria). - 1. Il fondo di rotazione, di cui all'articolo 5, assicura la raccolta e la elaborazione dei dati contabili concernenti i flussi finanziari delle Comunita' europee riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essi collegati. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 affluiscono al fondo di rotazione, a cura della rappresentanza permanente di Italia presso le Comunita' europee e di tutte le amministrazioni ed enti interessati, i dati ed ogni altro utile elemento relativo ai flussi finanziari, di cui allo stesso comma 1. 3. Al fondo di rotazione sono altresi' comunicati, a cura di tutte le amministrazioni statali, regionali e delle province autonome, competenti all'attuazione delle politiche comunitarie, gli elementi relativi alle provvidenze comunitarie ed a quelle interne ad esse collegate, distintamente per ciascuno dei fondi comunitari cui fanno capo, con indicazione delle azioni finanziate, dei destinatari, dello stato dei progetti e di ogni altra utile notizia. 4. Le modalita' per l'espletamento delle procedure di raccolta e di elaborazione dei dati saranno rese note alle amministrazioni ed agli enti interessati dal fondo di rotazione, che curera' all'occorrenza ogni iniziativa, anche presso la Commissione delle Comunita' europee, per acquisire le ulteriori notizie ritenute necessarie. 5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, pubblica ogni due mesi un bollettino del fondo di rotazione, contenente l'ammontare e la provenienza dei fondi e i finanziamenti erogati". "Art. 8 (Regolamento del fondo di rotazione). - 1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sara' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, il regolamento del fondo di rotazione di cui all'articolo 5, per la determinazione, secondo criteri di efficienza, della sua struttura organizzativa e delle procedure amministrative concernenti le distinte sezioni finanziaria e conoscitiva. 2. Al fondo di rotazione e' preposto, per la durata di cinque anni prorogabile una sola volta fino a dieci anni, un funzionario con qualifica di dirigente generale appartenente al ruolo dei servizi centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, nominato dal Ministro del tesoro e collocato fuori ruolo. Detto funzionario e' coadiuvato da un dirigente superiore e da due primi dirigenti, anch'essi appartenenti al ruolo dei servizi centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato. 3. Sono apportate le necessarie variazioni nelle funzioni indicate al quadro 1 della tabella 7 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 4. E' destinato al fondo di rotazione personale non dirigenziale della Ragioneria generale dello Stato nei limiti dell'organico determinato col decreto indicato nel comma 1. In non piu' del 50 per cento dei posti previsti per tale organico puo' essere utilizzato personale comandato da altre amministrazioni statali interessate".

Art. 3

1.L'Ufficio speciale liquidazione degli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, assume la denominazione di "Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti".

Art. 4

1.In rapporto all'attivita' svolta, le ragionerie centrali presso i seguenti Ministeri sono definite di maggiore importanza: Ministero della difesa - Ministero delle finanze - Ministero dell'interno - Ministero della pubblica istruzione - Ministero del tesoro.

2.Ai predetti uffici sono preposti dirigenti generali di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato con funzioni di direttore di ragioneria centrale di maggiore importanza, scelti fra i dirigenti superiori del ruolo stesso con almeno tre anni complessivi di direzione di ragionerie centrali, e/o di ragionerie regionali od uffici equiparati.

Art. 5

1.Il primo comma dell'art. 16 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, e' sostituito dal seguente: "I direttori capi delle singole ragionerie delle amministrazioni centrali, ad eccezione di quelli di cui al precedente art. 4, sono nominati dal Ministro del tesoro, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato".

2.Le lettere b) e c) del primo comma dell'art. 20 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, sono sostituite dalla seguente: " b) dei dirigenti generali con funzioni di ispettore generale capo e di due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, designati questi ultimi, di anno in anno, con decreto del Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono altresi' designati, quali membri supplenti, altri due funzionari con qualifica di dirigente superiore degli stessi ruoli".

Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, cosi' come modificato dal presente decreto: "Art. 16. - I direttori capi delle singole ragionerie delle amministrazioni centrali, ad eccezione di quelli presso i Ministeri della difesa, delle finanze, dell'interno, della pubblica istruzione e del tesoro, sono nominati dal Ministro del tesoro sulla proposta del ragioniere generale dello Stato. I direttori delle ragionerie regionali e quelli delle ragionerie provinciali dello Stato sono nominati dal Ministro del tesoro sulla proposta del Ragioniere generale dello Stato". - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, cosi' come modificato dal presente decreto: "Art. 20. - Il consiglio di amministrazione per il personale dei ruoli della ragioneria generale dello Stato e dei ruoli delle ragionerie provinciali dello Stato, previsto dall'articolo 3 del regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1120, e' presieduto dal Ministro o dal sottosegretario di Stato ed e' composto: a) del ragioniere generale dello Stato; b) dei dirigenti generali con funzioni di ispettore generale capo e di due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore dei ruoli della ragioneria generale dello Stato, designati, questi ultimi, di anno in anno, con decreto del Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono altresi' designati, quali membri supplenti, altri due funzionari con qualifica di dirigente superiore degli stessi ruoli. Il presente articolo ha effetto dal 1› gennaio 1940, restando in funzione fino a tale data il consiglio di amministrazione costituito a norma del citato articolo 3 del regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1120".

Art. 6

1.Il posto di fuori ruolo presso il Ministero dei trasporti con qualifica di ispettore generale capo di cui alla tabella G relativa alla Ragioneria generale dello Stato, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, nonche' quello presso il fondo di rotazione con qualifica di dirigente generale di cui al primo periodo del comma 2 dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono soppressi con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2.In corrispondenza dell'incremento dei posti di dirigente generale di cui all'art. 4, i posti di funzione di direttore di ragioneria centrale di cui al quadro I della tabella VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono ridotti di cinque unita'.

3.I posti di qualifica dirigenziale previsti dal comma 2 dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 427, sono ridotti di due unita'. I rimanenti posti sono utilizzati per le esigenze di riordinamento degli ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie centrali di maggiore importanza.

Nota all'art. 6: L'art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1985, n. 427, cosi' dispone: "2. Il consiglio dei consulenti economici, presieduto dal ragioniere generale dello Stato, o in sua vece da un ispettore generale capo suo delegato, e' composto da dodici membri aventi qualifica non inferiore a primo dirigente ed e' coadiuvato da un ufficio di segreteria al quale e' preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente".

Art. 7

1.In relazione alle modifiche apportate con il presente decreto, i quadri H e I della tabella VII, relativi al personale dirigente della Ragioneria generale dello Stato, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successivamente modificati e integrati, sono sostituiti con i seguenti: Livello Posti Posti di funzione Qualifica da qualifica Funzione di funzione __ __ __ __ __ Quadro H - DIRIGENTI GENERALI B Ragioniere generale 1 Ragioniere genera- 1 dello Stato le dello Stato Ispettore generale 9 capo C Dirigente generale 14 Direttore di ragio- 5 -- neria centrale di 15 maggiore importanza Quadro I - DIRIGENTI AMMINISTRATIVI Consigliere mini- 29 steriale aggiunto Ispettore generale 12 Capo servizio 15 Direttore di ragio- 22 D Dirigente superiore 99 neria centrale Direttore di ragio- 20 neria generale Direttore segrete- 1 ria Ragioneria ge nerale dello Stato Direttore divisione 232 presso la Ragio neria generale dello Stato e le ragionerie centra E Primo dirigente 235 li e ragionerie regionali Vice consigliere 3 ministeriale pres so consiglio ragio nieri

Art. 8

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

AMATO, Ministro del tesoro

CIRINO POMICINO, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 settembre 1988

Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 6

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