DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 236

Type DPR
Publication 1988-05-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 15-7-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, indicata nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che in data 11 aprile 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', dell'ambiente e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

E M A N A il seguente decreto:

Art. 1

Principi generali

1.Il presente decreto stabilisce i requisiti di qualita' delle acque destinate al consumo umano, per la tutela della salute pubblica e per il miglioramento delle condizioni di vita ed introduce misure finalizzate a garantire la difesa delle risorse idriche.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 192, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2

Campo di applicazione

2.Restano escluse dal campo di applicazione del presente decreto le acque minerali e termali.

Art. 3

Requisiti di qualita'

1.I requisiti di qualita' delle acque sono valutati sulla base dei valori e delle indicazioni relativi ai parametri di cui all'allegato I.

2.La concentrazione massima ammissibile di ciascun parametro non puo' essere superata.

3.I valori guida costituiscono obiettivi al cui raggiungimento l'attivita' amministrativa deve tendere.

4.Per le acque che subiscono un trattamento di addolcimento sono specificati, all'allegato I, i valori della concentrazione minima richiesta.

5.I valori che sono indicati nell'allegato I devono essere interpretati per ciascun parametro tenendo conto delle osservazioni eventualmente riportate nel medesimo allegato.

Art. 4

(( IL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO ))

Art. 5

(( IL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO ))

Art. 6

(( IL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO ))

Art. 7

(( IL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO ))

Art. 8

Competenze statali

2.Le competenze statali di cui alle lettere a), b), c) e d), sono esercitate dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente; la competenza di cui alla lettera f) e' esercitata dal Ministro della sanita'; le competenze di cui alle lettere e) e g), sono esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'ambiente.

Art. 9

Competenze regionali

Art. 10

Frequenze di campionamento e metodi di analisi

1.Negli allegati II e III sono indicati, rispettivamente, i modeli e le frequenze minime di campionamento, nonche' i metodi analitici di riferimento da adottarsi per il controllo qualitativo delle acque destinate al consumo umano, nei punti significativi della rete

Art. 11

Controlli

2.I controlli sono interni al servizio acquedottistico o esterni se effettuati da uffici del Servizio sanitario nazionale.

3.Le acque destinate al consumo umano distribuite mediante autoveicoli o natanti devono essere sottoposte a controlli igienico-sanitari estesi anche all'idoneita' del mezzo di trasporto.

Art. 12

Controlli sanitari

1.I prelievi ed i controlli analitici sulle acque destinate al consumo umano sono eseguiti dai servizi e presidi delle unita' sanitarie locali.

2.I controlli ispettivi e i giudizi di qualita' sulle acque destinate al consumo umano spettano all'unita' sanitaria locale.

3.Qualora i risultati analitici o dell'esame ispettivo evidenzino la possibilita' di un pregiudizio per la salute umana, l'organo di controllo, effettuata la valutazione del pregiudizio, richiede alla regione, al comune ed al gestore dell'acquedotto, i provvedimenti e le misure di competenza.

4.Copia dei dati di cui ai commi 1 e 2 sono, con scadenza almeno bimestrale, trasmessi ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente.((1a)) ---------------------- AGGIORNAMENTO (1a) La Corte Costituzionale con sentenza 1-6 aprile 1993 n. 139 (in G.U. 1a s.s. 14/04/1993 n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), nella parte in cui non prevede che, in caso di analisi di acque destinate al consumo umano, per le quali non sia possibile la revisione, a cura dell'organo procedente sia dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate, affinche' lo stesso interessato o persona di sua fiducia possano presenziare a tali analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico."

Art. 13

Controlli interni

1.I soggetti gestori di impianti acquedottistici devono dotarsi di laboratori gestionali interni, anche in forma consortile, per il controllo dei servizi essenziali del ciclo dell'acqua.

Art. 14

Controllo degli acquedotti

1.Per uniformare le attivita' di controllo su impianti di acquedotto ricadenti nell'area di competenza territoriale di piu' unita' sanitarie locali o di piu' servizi e presidi multizonali, di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la regione puo' individuare l'unita' sanitaria locale, il presidio o il servizio al quale attribuire la competenza in materia di controlli.

2.Per gli acquedotti interregionali l'individuazione dell'organo sanitario di controllo e' disposta d'intesa tra le regioni interessate.

Nota all'art. 14: L'art. 22 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), e' il seguente: "Art. 22 (Presidi e servizi multizonali di prevenzione). - La legge regionale, in relazione alla ubicazione ed alla consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarita' dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a domicilio: a) individua le unita' sanitarie locali in cui sono istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; b) definisce le caratteristiche funzionali e interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali; c) prevede le forme di coordinamento degli stessi con i servizi di igiene ambientale e di igiene e medicina del lavoro di ciascuna unita' sanitaria locale. I presidi e i servizi multizonali di cui al comma precedente sono gestiti dall'unita' sanitaria locale nel territorio sono ubicati, secondo le modalita' di cui all'art. 18".

Art. 15

Impiego degli antiparassitari

1.Ai soli fini dell'elaborazione dei programmi di prevenzione mirata alla tutela della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente naturale le ditte intestatarie delle registrazioni di presidi sanitari, i distributori, i venditori, gli speditori e gli utilizzatori di tali prodotti sono tenuti ad annotare su apposite schede i dati relativi alla vendita o all'utilizzazione dei prodotti stessi.

2.Il Ministro della sanita', con decreto da adottarsi di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati relativi alla vendita, all'acquisto ed alla utilizzazione dei presidi sanitari, nonche' le relative modalita' di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati.

3.I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a conservare una copia delle schede da esibire a richiesta della autorita' sanitaria locale o dei servizi repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 16

Valore massimo ammissibile

1.Il valore massimo ammissibile di superamento delle concentrazioni massime ammissibili stabilite per i parametri indicati nell'allegato I puo' essere determinato per singoli parametri o gruppi di parametri, su motivata richiesta della regione.

2.Il valore massimo ammissibile unitamente all'indicazione delle misure di risanamento da adottare, e' determinato, in relazione alle specifiche situazioni suscettibili di deroga, dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio superiore di sanita'.

3.Per le acque di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 2, si applicano esclusivamente i valori per i parametri tossici e microbiologici previsti, rispettivamente, nelle tabelle D ed E dell'allegato I, nonche' degli altri parametri il cui mancato rispetto possa pregiudicare la salubrita' del prodotto alimentare finale.

Art. 17

Deroghe

2.In nessun caso le deroghe di cui al comma 1 possono riguardare i fattori tossici e microbiologici, ne' comportare un rischio per la salute pubblica.

3.In caso di grave emergenza idrica, ove l'approvvigionamento di acqua non possa essere assicurato in nessun altro modo, puo' essere disposta la deroga alle concentrazioni massime stabilite dal presente decreto nell'allegato I, fino al raggiungimento del valore massimo ammissibile, che e' determinato dall'autorita' sanitaria ai sensi dell'art 16, in modo che tale superamento non presenti assolutamente un rischio inaccettabile per la salute pubblica.

4.Fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, qualora per l'approvvigionamento di acqua potabile si debba fare uso di acque superficiali che non raggiungono le concentrazioni imposte per le acque della categoria A3 dall'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, puo' essere autorizzata, per un periodo di tempo limitato, la deroga alle concentrazioni massime ammissibili stabilite dal presente decreto nell'allegato I, fino al raggiungimento di un valore massimo ammissibile, che e' determinato dall'autorita' sanitaria ai sensi dell'art. 16, in modo che tale superamento non presenti un rischio inaccettabile per la salute pubblica.

Nota all'art. 17: Il D.P.R. n. 515/1982 reca: "Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/440 concernente la qualita' delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile".

Art. 18

Esercizio della deroga

1.Le deroghe sono disposte dall'autorita' regionale per un limitato periodo di tempo, anche su segnalazione dei comuni interessati.

2.L'esercizio dei poteri di deroga comporta che, contestualmente alle misure indicate dall'amministrazione statale, la regione adotti il piano di intervento di cui al comma 3.

4.Nel caso in cui l'inquinamento interessi un bacino interregionale, il piano di risanamento e' adottato di intesa tra le regioni interessate; in mancanza dell'intesa ogni regione provvede per il territorio di propria competenza.

5.I provvedimenti di deroga devono essere comunicati immediatamente ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente.

Art. 19

Proroga

1.Il termine stabilito per l'osservanza dell'allegato I puo' essere prorogato in presenza di situazioni eccezionali relative a gruppi di abitati geograficamente delimitati.

2.La proroga e' disposta con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, su richiesta dalla regione interessata.

4.Il decreto di cui al comma 2 e' adottato, previo espletamento della procedura comunitaria prevista dall'art. 20 della direttiva.

5.In caso di ritenuta insufficienza del piano presentato dalla regione ai sensi della lettera b) del comma 3, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sono disposte le misure integrative la cui adozione da parte della regione e' condizione di efficcia della proroga stessa.

6.Le misure da adottare per l'attuazione del piano di miglioramento delle acque possono disporre, in relazione alle individuate cause della situazione eccezionale che giustifica la proroga, controlli e restrizioni per lo svolgimento di attivita' e l'uso di prodotti, anche in deroga alle leggi vigenti.

7.Le misure di cui al comma 6, se relative a materie di competenza statale, sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della sanita'.

Nota all'art. 19: Il testo dell'art. 20 della direttiva n. 80/778/CEE, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, e' il seguente: "Art. 20. - In casi eccezionali e per gruppi di popolazioni geograficamente delimitati gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta particolare per prorogare il termine stabilito per l'osservanza dell'allegato I. Tale richiesta debitamente motivata dovra' far presenti le difficolta' incontrate e proporre un piano d'azione, corredato di un calendario, da attuare per il miglioramento della qualita' delle acque destinate al consumo umano. La commissione esaminera' i piani d'azione, nonche' i relativi calendari. In caso di disaccordo con lo Stato membro interessato, essa presentera' al Consiglio proposte adeguate al riguardo".

Art. 20

Competenza delle regioni speciali e province autonome

1.Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 21

Sanzioni

1.Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente decreto fornisce al consumo umano acque che non presentano i requisiti di qualita' previsti dall'allegato I e' punito con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire duemilioni o con l'arresto fino a tre anni.

2.La stessa pena si applica a chi utilizza acque che non presentano i requisiti di qualita' previsti dall'allegato I in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano, se le acque hanno conseguenze per la salubrita' del prodotto alimentare finale.

((

3.L'inosservanza delle disposizioni dei piani di intervento di cui all'articolo 18 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.

4.

I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni . ))

Art. 22

Disposizioni finali

1.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 9 maggio 1985, relativo alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano.

2.Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, continuano ad applicarsi se non incompatibili con il presente decreto.

3.Le norme tecniche di prima attuazione sono emanate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

LA PERGOLA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

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