DECRETO 13 giugno 1988, n. 211

Type Decreto
Publication 1988-06-13
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO

DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito in legge 26 settembre 1955, n. 852, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 29 settembre 1955;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956, n. 786, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 2 agosto 1956;

Vista la legge 26 settembre 1986, n. 599, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 228 del 1 ottobre 1986, concernente la revisione della legislazione valutaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1987, concernente disposizioni in materia valutaria ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599;

Visto

il decreto 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni; Decreta:

Art. 1

3.Quando gli assegni di cui alla lettera a) del comma 2 sono in possesso del beneficiario non residente, i relativi importi costituiscono lire di conto estero.

4.I non residenti possono esportare, al seguito, mezzi di pagamento in valuta estera e in lire di conto estero, valori mobiliari estinguibili in Italia e all'estero per importi eccedenti Lit. 5 milioni, nonchè banconote italiane per importi eccedenti Lit. 1 milione, a condizione che siano in grado di dimostrarne, con qualsiasi mezzo di prova, l'avvenuta importazione, o comunque la legittimità dell'acquisizione in Italia e all'estero. A tal fine la dogana, ove richiesta, provvede a rilasciare apposita attestazione all'atto dell'importazione. Analoga dimostrazione deve essere fornita per l'accreditamento delle disponibilità relative ai suddetti valori nei conti intestati a non residenti.

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