LEGGE 20 giugno 1988, n. 235

Type Legge
Publication 1988-06-20
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il terzo comma dell'articolo 10, l'articolo 11 e l'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sono abrogati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 giugno 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste Visto, il Guardasigilli: VASSALLI ____

AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge abrogate e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: Il testo delle disposizioni abrogate è il seguente: " Art. 10, terzo comma. - L'accordo intervenuto tra le parti è pubblicato a cura del comitato sul Bollettino ufficiale della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano ed è vincolante per le parti contraenti ". " Art. 11 (come modificato dall'art. 2 della legge 19 marzo 1980, n. 77). - Qualora non intervenga tra le parti l'accordo di cui all'art. 10 entro trenta giorni dall'inizio dell'annata agraria, il prezzo del latte alla produzione è determinato, secondo i criteri fissati dalla presente legge, da una commissione così composta: 1) il titolare del competente organo regionale o un suo delegato con funzioni di presidente; 2) cinque rappresentanti dei produttori del latte, di cui quattro in rappresentanza dei coltivatori diretti, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale tramite le rispettive sezioni regionali; 3) due rappresentanti delle cooperative lattiero-casearie, designati dalle organizzazioni cooperativistiche nazionali riconosciute; 4) quattro rappresentanti delle industrie di trasformazione del latte, designati con i criteri di cui al precedente n. 2); 5) un rappresentante delle centrali del latte, designato dalla loro organizzazione nazionale o regionale; 6) due esperti in materia lattiero-casearia, designati uno dalle organizzazioni di cui al precedente numero 2) ed uno da quelle di cui ai numeri 4) e 5). Qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di più regioni è competente la commissione della regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione rispetto alla zona. La commissione è nominata con decreto del presidente della regione entro trenta giorni dalla scadenza di ogni annata agraria e deve assumere le proprie determinazioni entro trenta giorni da quello in cui è stata formalmente investita della questione. La decisione della commissione è presa a maggioranza dei voti ed è vincolante tra le parti immediatamente dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano. La commissione ha sede presso la camera di commercio del capoluogo di regione, dove viene convocata dal presidente della commissione stessa". " Art. 12, ultimo comma. - Qualora non intervenga tra le parti un accordo si applica l'art. 11". __

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