DECRETO 22 giugno 1988, n. 256

Type Decreto
Publication 1988-06-22
Ultimo aggiornamento 1988-07-12
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Rilevato

che, come previsto dall'art. 9 del citato decreto-legge n. 536, i Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, devono procedere all'emanazione di un decreto contenente i termini e le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e 2 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 536 per il reciproco scambio di dati e notizie fra l'Amministrazione finanziaria, l'I.N P.S. e l'I.N.A.I.L.; Decretano:

Art. 1

Dati provenienti dall'archivio anagrafico contenente i numeri di codice fiscale

Il Centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari rende disponibili all'I.N P.S. e all'I.N.A.I.L., i dati relativi ai soggetti in possesso del codice fiscale.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 536/1987, è il seguente: "Art. 9. - 1. Al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (si veda nelle note alle premesse), l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono tenuti a comunicarsi reciprocamente i dati relativi: a) al monte salari ed al numero dei dipendenti dichiarati dai datori di lavoro in qualità di sostituti d'imposta, nonchè dati rilevati ai fini contributivi; b) al fatturato I.V.A. denunciato o accreditato nei confronti di aziende-campione al fine di individuare zone o settori in cui più elevate siano le possibilità di ommissioni o irregolarità; c) alle dichiarazioni di cui all'art. 69, comma secondo, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni (si veda la nota all'art. 4). 2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro intrattengono scambi reciproci di informazioni e comunicazione di dati e notizie con garanzia di riservatezza in ordine agli elementi trasmessi. 3. Con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. 4. Le comunicazioni di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono dovute anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale". L'art. 18 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D P.R. n. 1124/1965, richiamato nel comma 4 dell'articolo soprariportato, è così formulato: "Art. 18. - Ai fini dell'applicazione del presente titolo i comuni debbono trasmettere mensilmente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro l'elenco delle licenze e delle concessioni rilasciate. Analoga comunicazione debbono fare all'Istituto predetto le camere di commercio, industria e agricoltura per le ditte industriali, commerciali e artigiane ed in genere per le aziende che iniziano la loro attività nella rispettiva circoscrizione". Note alle premesse: - I primi due commi dell'art. 1 del D.L. n. 463/1983 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) così dispongono: "1. I datori di lavoro non agricoli versano entro i termini unificati, in ogni caso non oltre il 25 del mese, ferme restando le diverse periodicità, l'imposta sul valore aggiunto, le somme dovute quali sostituti d'imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata. I termini unificati sono stabiliti con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Le somme di cui al comma che precede sono versate distintamente alle amministrazioni di competenza con i procedimenti e le modalità rispettivamente vigenti, a mezzo di moduli conformi ad unico modello, recante le informazioni richieste dalle amministrazioni interessate, cui ne compete la verifica, da effettuarsi mediante controlli incrociati, con idonea campionatura. Il modello è approvato con il decreto di cui al comma 1". - Per il testo dell'art. 9 del D.L. n. 536/1987 si veda la nota al titolo.

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