DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1988, n. 255

Type DPR
Publication 1988-06-18
Ultimo aggiornamento 1988-07-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 22/07/1988

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale che prevedeva una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, delle categorie interessate; Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali; Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730; Preso atto che in data 3 febbraio 1988 e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i chimici ambulatoriali, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978; Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente decreto: E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i chimici ambulatoriali, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 luglio 1988

Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 14

Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 1

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I CHIMICI AMBULATORIALI Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente accordo regola, in conformita' all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato che si instaura nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le UU.SS.LL. e i chimici - di seguito denominati "professionisti" - ai quali siano conferiti incarichi per l'esecuzione, negli ambulatori direttamente gestiti dalle UU.SS.LL., delle prestazioni professionali proprie della categoria (regio decreto 1° marzo 1928, n. 842; legge 25 aprile 1938, n. 897; legge 19 luglio 1957, n. 679, e successive modificazioni e integrazioni; legge 20 marzo 1975, n. 56), anche ai fini della promozione e della salvaguardia della salubrita' e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro per la prevenzione delle malattie e degli infortuni, nonche' ai fini dell'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale che attengono alla salute dell'uomo. 2. Il rapporto con il Servizio sanitario nazionale e' da intendersi unico a tutti gli effetti anche se il professionista svolge la propria attivita' per conto di piu' UU.SS.LL. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 2

Art. 2. Graduatoria regionale - Domande e requisiti 1. Il professionista che aspiri a svolgere la propria attivita' professionale nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario nazionale, deve inoltrare, all'assessorato alla sanita' della regione nel cui ambito intende ottenere l'incarico, entro il 31 gennaio di ciascun anno a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda conforme all'allegato A e corredata del foglio notizie compilato in ogni sua parte nonche' della documentazione atta a provare il possesso dei titoli elencati nel foglio stesso. 2. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo. 3. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda, pena la nullita' della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, il professionista deve possedere i seguenti requisiti: a) non aver superato il cinquantesimo anno di eta'. Tale limite di eta' non opera per coloro che siano gia' titolari di incarico ai sensi del presente accordo; b) essere iscritto all'ordine professionale dei chimici; al certificato di iscrizione deve essere allegata una dichiarazione dell'ordine concernente gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del professionista disposti dalle commissioni di disciplina previste dal presente accordo. La dichiarazione deve essere allegata ancorche' negativa. 4. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve essere corredata della documentazione probatoria dei titoli professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell'allegato B.

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Art. 3. Formazione delle graduatorie 1. L'assessorato regionale alla sanita', sentito il rappresentante regionale dell'ordine professionale, provvede entro il 31 maggio alla formazione di una graduatoria regionale per titoli, con validita' annuale, da valutare secondo i criteri di cui all'allegato B. 2. La graduatoria, che oltre a riportare il punteggio conseguito, deve indicare anche la provincia di residenza dei singoli professionisti, e' pubblicata per la durata di trenta giorni mediante affissione in apposito albo presso la sede dell'assessorato, ed e' comunicata al rappresentante dell'ordine professionale e ai responsabili regionali dei sindacati firmatari. 3. Entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare, mediante raccomandata A.R., istanza di riesame della graduatoria all'assessore regionale alla sanita', il quale vi provvede entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine predetto. 4. La graduatoria definitiva e' pubblicata sul bollettino ufficiale della regione entro il 31 ottobre; la pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle UU.SS.LL. 5. La graduatoria ha effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.

Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 4

Art. 4. Incompatibilita' 1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6) del [terzo comma dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art48-com3), nonche' da altre disposizioni di legge, non e' conferibile l'incarico al professionista che: a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato, con divieto di libero esercizio professionale; b) abbia impegni settimanali per un orario pari o superiore a quello stabilito dal contratto collettivo ai sensi dell'[art. 47 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47) per il personale a tempo pieno dipendente dal S.S.N.; c) operi a qualsiasi titolo in case di cura o presidi privati convenzionati con le UU.SS.LL. della regione; d) sia titolare di un rapporto di convenzione esterna con UU.SS.LL.; e) abbia una qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta con case di cura private o con laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologiche; f) sia titolare di incarico disciplinato dal presente accordo nell'ambito di altra regione. 2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo determina la revoca dell'incarico. 3. Il provvedimento di decadenza e' adottato dalla U.S.L., previa contestazione all'interessato.

Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 5

Art. 5. Massimale orario - Limitazioni 1. L'incarico ambulatoriale puo' essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno dal contratto ai sensi dell'[art. 47 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47), ed e' espletabile presso piu' UU.SS.LL. 2. I professionisti, che svolgono contemporaneamente altre attivita' non incompatibili ai sensi dell'art. 4, possono svolgere attivita' ambulatoriali per un numero di ore settimanali che, sommate agli impegni orari derivanti dalle altre diverse attivita', non superino il limite dell'orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno dipendente dal Servizio sanitario nazionale. 3. Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attivita' settimanale, l'assessorato regionale alla sanita' tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale verranno registrati i nominativi di tutti i professionisti incaricati ai sensi del presente accordo, l'orario di attivita', le modalita' di svolgimento presso ciascuna U.S.L. e l'anzianita' dell'incarico ambulatoriale. 4. Di ogni mutamento del presidio sanitario cui il professionista sia stato assegnato, del numero delle ore di attivita', delle modalita' di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le UU.SS.LL. daranno comunicazione all'assessore regionale alla sanita', indicandone la decorrenza.

Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 6

Art. 6. Conferimento degli incarichi 1. Qualora l'U.S.L. intenda conferire un incarico ai sensi delle presenti norme, ne da' notizia mediante avviso da pubblicare sul bollettino ufficiale della regione, contenente le seguenti specificazioni: a) soggetti che possono presentare la domanda e termine di scadenza per la presentazione della stessa; b) ore settimanali di attivita', modalita' e localita' di svolgimento. 2. Possono concorrere al conferimento dell'incarico: a) i professionisti titolari di un altro incarico ambulatoriale presso le UU.SS.LL. della regione; b) i professionisti inseriti nella graduatoria regionale di cui all'art. 2. 3. Tra i professionisti che hanno presentato domanda l'U.S.L. interpella prioritariamente quelli indicati alla lettera a) del comma 2 in base all'anzianita' di incarico; ove risulti necessario, vengono successivamente interpellati i professionisti di cui alla lettera b) dello stesso comma, secondo l'ordine del punteggio riportato nella graduatoria regionale. 4. Il professionista avente titolo e' invitato, mediante lettera raccomandata A.R., a presentarsi presso la sede della U.S.L. interessata non oltre il decimo giorno dalla data di ricevimento dell'invito. 5. La mancata presentazione, entro il termine prestabilito, senza giustificato motivo, e' considerata, a tutti gli effetti, come rinuncia all'incarico. 6. Il professionista che sia impossibilitato a presentarsi deve, a pena di decadenza, far pervenire, entro il termine indicato, adeguata giustificazione, dichiarando contestualmente la propria disponibilita' ad accettare l'incarico. 7. Il professionista disposto ad accettare l'incarico deve rilasciare la dichiarazione riprodotta sub allegato C, resa ai sensi dell'[art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art4). 8. L'U.S.L., verificata l'inesistenza di incompatibilita' e l'eventuale sussistenza di altre attivita' svolte dal professionista interpellato che possano comportare limitazioni di orario, provvede al conferimento dell'incarico a tempo determinato per tre mesi con lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare. 9. Il professionista incaricato, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della raccomandata di cui al comma 8 deve, a pena di decadenza, formalizzare la propria accettazione restituendo una copia della lettera, debitamente firmata. 10. Allo scadere del terzo mese, ove da parte della U.S.L. per mezzo di raccomandata A.R., non venga notificata al professionista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione, l'interessato puo' proporre istanza di riesame al comitato di gestione della U.S.L. che decide in via definitiva entro i successivi venti giorni. 11. Il professionista incaricato ai sensi del presente articolo, che risieda in provincia diversa da quella in cui l'incarico deve essere espletato, e' tenuto a trasferire la residenza nel comune nel quale e' ubicato il presidio dove deve svolgere l'incarico. In mancanza di trasferimento, al professionista non compete il rimborso delle spese di accesso di cui all'art. 18. 12. I professionisti incaricati sono tenuti a comunicare tempestivamente all'U.S.L. in cui operano ogni variazione del loro status che possa costituire motivo di incompatibilita' o possa avere influenza per eventuali limitazioni di orario.

Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 7

Art. 7. Doveri e compiti del professionista 1. Il professionista incaricato deve: a) attenersi alle disposizioni che l'U.S.L. emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali; b) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo; c) redigere e trasmettere all'U.S.L. competente e all'assessorato regionale alla sanita', entro il 15 febbraio di ciascun anno, il foglio notizie di cui all'allegato A; d) osservare l'orario di attivita' indicato nella lettera di incarico. 2. A tal fine l'U.S.L. provvede al controllo dell'osservanza dell'orario mediante procedure di piena obiettivita' e di facile applicabilita' che consentano di conoscere l'ora di entrata e di uscita dal servizio del professionista. 3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del professionista inadempiente. 4. Poiche' l'inosservanza dell'orario e' fonte di disservizio, ripetute e non occasionali infrazioni in materia sono contestate per iscritto e, in caso di recidiva o persistenza, il professionista viene deferito alla commissione di cui all'art. 11 per i conseguenti provvedimenti disciplinari. 5. Il mancato invio del foglio notizie ed infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento alla commissione di cui all'art. 11 per i provvedimenti di competenza. 6. Il professionista nell'erogazione delle prestazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 1 deve: a) compilare e sottoscrivere il risultato delle analisi effettuate utilizzando il modulario fornito dalla U.S.L.; b) fornire al responsabile della struttura operativa cui e' assegnato ogni dato utile a qualificare sul piano della affidabilita' le analisi di competenza; c) usare le attrezzature fornite dall'U.S.L. comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie; d) partecipare alle attivita' di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche.

Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 8

Art. 8. Mobilita' 1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale la U.S.L. puo' adottare provvedimenti di mobilita' nell'ambito dello stesso comune, sentito il professionista interessato, nel rispetto dell'orario complessivo svolto e senza variazione delle modalita' di accesso. 2. Se il provvedimento comporta mobilita' da un comune all'altro della U.S.L. o variazioni nelle modalita' di accesso e' ammessa opposizione al comitato di gestione della U.S.L. entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. L'opposizione ha effetto sospensivo e su di essa la U.S.L. deve pronunciarsi entro trenta giorni. 4. La mancata accettazione della nuova localita' di servizio, individuata con le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta la decadenza dall'incarico. 5. Nel caso di non agibilita' temporanea della struttura l'U.S.L. assicura l'impiego temporaneo del professionista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato. 6. Al fini del migliore funzionamento del servizio puo' essere disposta, d'intesa tra le UU.SS.LL. competenti e in accordo con l'interessato, la concentrazione dell'orario di attivita' del professionista presso una sola U.S.L. o un solo posto di lavoro, prima di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi disponibili stabilite dall'art. 5. 7. Il trasferimento del professionista da un presidio a un altro della stessa U.S.L. puo' avvenire anche su domanda dell'interessato.

Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 9

Art. 9. Riduzione di orario Revoca dell'incarico per soppressione del servizio 1. L'U.S.L. puo' disporre la riduzione dell'orario di attivita' del professionista o la revoca dell'incarico per soppressione del servizio in caso di persistente contrazione della domanda di prestazioni, documentata attraverso le statistiche rilevate nell'arco dell'anno precedente. 2. Il provvedimento di riduzione di orario o di revoca dell'incarico ai sensi del comma 1 viene adottato, con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla comunicazione, nei confronti del professionista che nell'ambito dell'U.S.L. vanti la minore anzianita' di servizio. 3. Contro il provvedimento e' ammessa opposizione al comitato di gestione dell'U.S.L. entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. 4. Sull'opposizione, che ha effetto sospensivo, il comitato di gestione decide entro trenta giorni, previa audizione dell'interessato. 5. Prima di far luogo all'adozione del provvedimento ai sensi del presente articolo, l'U.S.L. valuta se esistono possibilita' di piena o anche parziale utilizzazione del professionista attraverso il ricorso alle procedure di mobilita' di cui all'art. 8.

Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 10

Art. 10. Cessazione e sospensione dell'incarico 1. Salvo quanto disposto dall'art. 9, l'incarico puo' cessare per rinuncia del professionista da comunicare a mezzo di raccomandata A.R. 2. La cessazione ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione. 3. Su specifica richiesta dal professionista l'U.S.L., valutate insindacabilmente le esigenze di servizio, puo' autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti. 4. L'incarico e' revocato con effetto immediato nei seguenti casi: a) cancellazione o radiazione dall'albo professionale; b) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilita' ai sensi dell'art. 4; c) condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione; d) aver compiuto il 65° anno di eta'; e) incapacita' psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dalla U.S.L. e presieduta dal titolare - o suo delegato - della cattedra di medicina legale della facolta' di medicina della citta capoluogo della regione o di regione limitrofa. 5. L'incarico ambulatoriale e' sospeso nel caso di emissione di mandato o di ordine di cattura. 6. Nel caso previsto dal comma 5 la ripresa del servizio resta comunque subordinata al parere della commissione di cui all'art. 11. 7. L'incarico e' sospeso in caso di sospensione dall'albo professionale.

Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 11

Art. 11. Commissione regionale di disciplina 1. E' istituita, con provvedimento dell'amministrazione regionale, una commissione di disciplina composta da: a) l'assessore regionale alla sanita', o suo delegato, con funzioni di presidente; b) un membro in rappresentanza delle UU.SS.LL., designato dall'A.N.C.I. regionale; c) un membro in rappresentanza della U.S.L. che ha proceduto al deferimento; d) tre chimici designati dall'ordine o dagli ordini competenti per territorio, su indicazione unitaria dei sindacati firmatari del presente accordo. 2. Nel caso di mancata indicazione unitaria da parte delle organizzazioni sindacali entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, alla designazione dei membri di cui alla lettera d) del comma 1 provvede in via autonoma, l'ordine o gli ordini competenti per territorio. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'assessore regionale alla sanita'. 4. La commissione ha sede presso l'assessorato regionale alla sanita'. 5. La commissione disciplinare e' competente ad esaminare i casi dei professionisti deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento professionali derivanti dall'accordo, iniziando la procedura entro trenta giorni dal deferimento, e ad adottare le conseguenti decisioni. 6. Al professionista deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed e' garantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni entro venti giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona, ove lo richieda. 7. La commissione e' validamente riunita se e' presente la maggioranza dei suo componenti; le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. 8. In caso di parita' dei voti prevale il voto del presidente. 9. La commissione propone all'U.S.L. con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono: richiamo: trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dall'art. 7 dell'accordo; diffida: violazione dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'accordo; sospensione del rapporto per durata non superiore ai due anni: recidiva per inadempienze gia' oggetto di richiamo e di diffida; gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali; mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica; omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilita', ai sensi dell'art. 4 dell'accordo; instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configurantisi come reati, per le quali la U.S.L. abbia accertato gravissime responsabilita'; revoca dell'incarico: recidiva specifica di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto. 10. La deliberazione e' comunicata, a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla U.S.L che ha proceduto al deferimento, per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'ordine professionale nonche' alle altre UU.SS.LL. della regione cointeressate per l'adozione dei provvedimenti conseguenti qualora il professionista sia titolare di altro incarico presso le stesse. 11. La commissione di disciplina rimane in carica fino alla nomina della nuova commissione in seguito al rinnovo dell'accordo.

Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 12

Art. 12. Aggiornamento professionale obbligatorio 1. La regione annualmente, d'intesa con un rappresentante dell'ordine o degli ordini dei chimici competenti per territorio e con i sindacati firmatari, emana norme generali sui temi prioritari per la formazione permanente obbligatoria dei professionisti. 2. Stabilite, a livello regionale, le linee di coordinamento e di indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale, le UU.SS.LL. provvedono all'attuazione dei corsi medesimi. 3. Gli oneri per tali corsi sono a carico del Servizio sanitario nazionale. 4. In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio, i partecipanti hanno diritto ad un corrispondente permesso retribuito con onere a carico delle UU.SS.LL.

Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 13

Art. 13. Assenze giustificate con conservazione del posto senza diritto a compenso 1. Il professionista conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze dovute a: a) malattia od infortunio, per una durata massima di sei mesi nell'arco di un anno; b) gravidanza e puerperio, per tutto il periodo di astensione obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti; c) servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo; d) gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di sette giorni; e) partecipazione ad esami o concorsi, fino ad un massimo di dieci giorni; f) matrimonio, fino ad un massimo di quindici giorni; g) documentati motivi di lavoro. A tale titolo possono essere consentiti periodi di sospensione dall'incarico per una durata massima complessiva di otto mesi nell'arco di diciotto mesi. 2. Per motivi di studio il chimico incaricato puo' farsi sostituire da un collega da lui designato, previa tempestiva comunicazione alla U.S.L. competente, per la durata massima di un mese, frazionabile anche in due periodi, nel corso dell'anno solare.

Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 14

Art. 14. Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi 1. L'U.S.L. provvede ad assicurare i professionisti incaricati comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilita' professionale verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attivita' professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione del raggiungimento della sede dell'ambulatorio, sempreche' agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'art. 18. 2. Le relative polizze saranno portate a conoscenza delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente accordo. 3. I chimici, professionalmente esposti a radiazioni ionizzanti a causa delle attivita' espletate ai sensi del presente accordo, sono assicurati ai sensi di legge, contro i rischi derivanti da tali radiazioni. E' altresi' assicurato ai sensi di legge il professionista che fa uso di macchine o apparecchi elettrici.

Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 15

Art. 15. Prolungamento dell'orario di servizio 1. Qualora per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 1, il professionista si trovi nella necessita' di superare occasionalmente l'orario giornaliero assegnatogli, dovra' richiedere specifica autorizzazione alla U.S.L., la quale provvedera' altresi' ad indicare le modalita' organizzative dell'espletamento del servizio. 2. Al professionista interessato sara' corrisposto il compenso orario di cui all'art. 16.

Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 16

Art. 16. Trattamento economico 1. Ai professionisti incaricati ai sensi del presente accordo spetta, per ogni ora di attivita' effettivamente svolta, il compenso di L. 16.000, come onorario professionale di base. 2. Il compenso anzidetto, al compimento di ogni quadriennio di anzianita' di laurea e' incrementato di L. 480. L'attribuzione dell'incremento in questione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del quadriennio di anzianita' di laurea. 3. Al chimico incaricato, il quale svolga esclusivamente l'attivita' di cui all'art. 1 del presente accordo e non abbia altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta una indennita' oraria di piena disponibilita' nella misura di L. 2.500. 4. L'indennita' di piena disponibilita' e' incrementata di L. 250 per ogni quadriennio di anzianita' di laurea. L'attribuzione dell'incremento in questione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del quadriennio di anzianita' di laurea. 5. Ai chimici incaricati sono attribuite quote mensili di caro-vita determinate in linea con i criteri di cui alla [legge del 26 febbraio 1986, n. 38, e all'art. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-02-26;38~art16) del [decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13), con le seguenti specificazioni: a) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente; b) tenuto conto che si tratta del primo accordo nazionale sottoscritto con la categoria dei chimici in data 3 febbraio 1988 il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1987 e termina il mese di aprile 1988; pertanto la prima attribuzione decorre dal 1° maggio 1988; c) il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla [legge n. 38/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;38) e al [decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;13), e' rappresentato dall'onorario professionale orario iniziale nella misura stabilita dal comma 1 moltiplicato per il numero delle ore d'incarico del singolo professionista in ciascun mese, con il tetto massimo di 156 ore mensili. In sede di prima attribuzione delle quote, la base di calcolo e' ovviamente costituita dai soli compensi tabellari iniziali. 6. Le quote di cui al comma 5 non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscano di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita, salvo quanto previsto al comma 7. 7. Le quote di caro-vita spettano ai pensionati che, in quanto tali, non fruiscono dell'indennita' integrativa speciale. 8. Nell'ipotesi che il professionista svolga contemporaneamente la propria attivita' ai sensi del presente accordo per conto di piu' UU.SS.LL., l'onere delle quote di caro-vita viene ripartito, nel rispetto dei limiti di cui alla lettera c) del comma 5, proporzionalmente tra le UU.SS.LL. interessate in ragione del numero delle ore di incarico che il professionista effettua per ciascuna di esse, secondo le indicazioni all'uopo fornite dall'assessorato regionale alla sanita'. 9. I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro la fine del mese di competenza. 10. Ai soli fini della correntezza del pagamento dei compensi ai chimici si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle UU.SS.LL. 11. E' vietata la stipula di accordi di carattere locale che prevedano erogazioni economiche aggiuntive o integrazioni normative al presente accordo. 12. Sui compensi di cui ai commi 1 e 2 le UU.SS.LL. trattengono mensilmente una somma pari all'11,90% (undici e novanta per cento) che versano con cadenza trimestrale al Consiglio nazionale dei chimici. 13. Il Consiglio nazionale dei chimici, a sua volta, provvedera' a trasferire le somme anzidette alla societa' di assicurazione con la quale i sindacati firmatari del presente accordo avranno provveduto a stipulare apposita polizza di assicurazione sulla vita in favore, nominativamente, di tutti i chimici incaricati. 14. Il chimico che non intende essere assoggettato alla trattenuta di cui al comma 12 puo' in ogni momento farne formale richiesta alla U.S.L. competente dandone contestuale comunicazione alla compagnia assicuratrice. 15. La trattenuta in questione sara' effettuata a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione della polizza di assicurazione.

Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 17

Art. 17. Indennita' di rischio 1. Al professionista convenzionato e' corrisposta una indennita' di rischio con le modalita' e nella misura eventualmente previste per il corrispondente profilo professionale presso gli ospedali pubblici. 2. Non spetta l'indennita' di rischio al professionista che comunque la percepisca in base ad altro rapporto lavorativo.

Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 18

Art. 18. Rimborso spese di accesso 1. Per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza, purche' entrambi siano compresi nella stessa provincia, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro in misura uguale a quella prevista per il personale dipendente. 2. Il rimborso non compete nell'ipotesi che il professionista abbia un recapito professionale nel comune sede di presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso e' ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione all'U.S.L. 3. La misura del rimborso spese sara' proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in comune piu' vicino a quello sede del presidio. Rimarra' invece invariata qualora il professionista trasferisca la propria residenza in comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.

Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 19

Art. 19. Riscossione delle quote sindacali 1. Le quote sindacali a carico degli iscritti ai sindacati firmatari del presente accordo sono trattenute, su richiesta dei sindacati stessi corredata di delega degli iscritti, dalle UU.SS.LL. presso le quali i professionisti prestano la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, su conti correnti bancari intestati ai sindacati richiedenti. Contestualmente ai sindacati e' inviato l'elenco dei professionisti a carico dei quali sono state applicate le ritenute sindacali, con l'indicazione dell'importo delle relative quote. 2. Eventuali variazioni delle quote e delle modalita' di riscossione vengono comunicate alle UU.SS.LL. da parte degli organi competenti dei sindacati firmatari. 3. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.

Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-art. 20

Art. 20. Durata dell'accordo 1. Il presente accordo ha durata triennale con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che lo rende esecutivo.

Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-Norma transitoria

NORMA TRANSITORIA 1. In fase di prima attuazione del presente accordo il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alle graduatorie regionali di cui all'art. 2 e' fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo medesimo. In sede locale saranno concordati termini ridotti per lo svolgimento delle procedure stabilite per rendere definitive le graduatorie. 2. Le graduatorie da valere per l'anno 1989 possono essere utilizzate anche per il conferimento di incarichi nel corso dell'anno 1988.

Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-Dichiarazioni

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 1. Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della sanita', anche su richiesta di parte sindacale. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 1. Le parti chiariscono che le dizioni "regione", "amministrazione regionale", "giunta regionale", "assessore regionale", "assessore regionale alla sanita'" usate nel testo dell'accordo valgono a individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e di Bolzano. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3 1. Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'ANCI regionale saranno espletati dall'assemblea dei presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regionale dell'ANCI non risulti costituita. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4 1. Le parti raccomandano che l'insediamento della commissione prevista dall'art. 11 avvenga entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5 1. Le parti si impegnano ad una puntuale applicazione dell'art. 1 perseguendo il raggiungimento delle finalita' pubbliche istituzionali delle UU.SS.LL.

Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-Norma finale

NORMA FINALE 1. Sono confermati, anche in deroga al limite di eta' di cui all'art. 2 e ricadono nella disciplina stabilita dal presente accordo, i rapporti convenzionali legittimamente instaurati ed esistenti alla data del 3 febbraio 1988 tra i chimici e le unita' sanitarie locali i quali comportino svolgimento di attivita' professionale nei presidi direttamente gestiti dalle UU.SS.LL. 2. A tal fine i chimici interessati devono, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, inviare alle competenti UU.SS.LL. esplicita comunicazione di conferma.

Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-Allegato A

ALLEGATO A All'assessorato alla sanita' della regione ...................... OGGETTO: Domanda di inclusione nella graduatoria della regione....... ............. per il conferimento degli incarichi presso le strutture del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'accordo nazionale con i chimici ambulatoriali. Il sottoscritto dott. .......................................... nato a .................... (prov. di.............................) il................... residente in ................................ (prov. di.........................) via............................ n. .............. c.a.p. ............ .... tel. ................ laureato in............................... ..., iscritto all'ordine dei chimici in data......................... ........, chiede, ai sensi del vigente accordo collettivo nazionale per i chimici ambulatoriali di essere incluso per l'anno............. ... nella graduatoria relativa alla regione................. nel cui ambito territoriale intende ottenere incarico ambulatoriale. A tal fine dichiara di essere in possesso dei titoli e requisiti indicati nell'allegato foglio notizie ed acclude idonea documentazione. Data........................ Firma.......................... ------------------------------------------------------- (3/4) Foglio notizie da allegare alla domanda di inclusione nella graduatoria per l'anno....... (3/4) Foglio notizie da compilare annualmente da parte dei chimici incaricati Il sottoscritto (cognome)................................... (nome) ............................................................ nato il...................... a .................................... (prov. di......................) con recapito professionale in ............................ via...................... n. .......... c.a.p. ................. tel. ...................... Dichiara di possedere i seguenti titoli: A) TITOLI ACCADEMICI 1) Laurea: laurea in.............................. con voto.................. .. conseguita il........................ presso l'Universita' di..... ........................; 2) Specializzazioni: specializzazione in........................ conseguita il ...... presso l'Universita' di.............................; specializzazione in........................ conseguita il ...... presso l'Universita' di.............................; specializzazione in........................ conseguita il ...... presso l'Universita' di.............................; 3) Libere docenze: docenza in................................. conseguita il......... ....... presso l'Universita' di.............................; docenza in................................. conseguita il......... ....... presso l'Universita' di............................. B) TITOLI DI STUDIO Corsi di perfezionamento o di aggiornamento in una delle discipline di cui all'elenco allegato B o altra disciplina attinente alla professione di chimico, di durata non inferiore a 30 ore, documentati da attestazione di presenza e di profitto (non sono valutabili i corsi di aggiornamento obbligatori per contratto o convenzione). I corsi sono valutabili se organizzati dal Servizio sanitario nazionale o da universita'. Alle medesime condizioni sono altresi' valutabili i corsi tenuti da organizzazioni sanitarie private, purche' preventivamente accreditati con atto formale dell'Ordine nazionale dei chimici e tale circostanza risulti nell'attestato finale. Corso in ........................ seguito dal..................... al ........................ per complessive ore.................... presso...........................; corso in ........................ seguito dal..................... al ........................ per complessive ore.................... presso...........................; corso in ........................ seguito dal..................... al ........................ per complessive ore.................... presso........................... C) TITOLI DI CARRIERA 1) Servizio prestato in qualita' di chimico presso ................: dal.................... al.................. presso ............ con la qualifica di..........................; dal.................... al.................. presso ............ con la qualifica di..........................; dal.................... al.................. presso ............ con la qualifica di..........................; dal.................... al.................. presso ............ con la qualifica di........................... 2) Idoneita' in pubblici concorsi: concorso a......................... presso ...................... D) TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO Attivita' professionale successiva all'iscrizione all'albo professionale. 1) Presso laboratori gestiti da amministrazioni pubbliche o equiparate: denominazione........................... localita' .............. dal.............................. al.............................; denominazione........................... localita' .............. dal.............................. al.............................; denominazione........................... localita' .............. dal.............................. al.............................; denominazione........................... localita' .............. dal.............................. al.............................. 2) Presso laboratori di analisi privati: denominazione........................... localita' .............. dal.............................. al.............................; denominazione........................... localita' .............. dal.............................. al.............................. E) ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE CON DECORRENZA DAL ............................................ Dichiara ancora di (barrare la voce che interessa): a) Aver rapporto di lavoro subordinato presso enti od organismi pubblici o privati con divieto di libero esercizio professionale SI - NO b) Avere impegni settimanali per un orario pari o superiore a quello stabilito dal contratto collettivo ex art. 47 della legge n. 833/78 per il personale a tempo pieno del S.S.N. SI - NO c) Operare a qualsiasi titolo in case di cura o presidi privati convenzionati con le UU.SS.LL. della regione SI - NO d) Essere titolare di un rapporto di convenzione esterna con UU.SS.LL. SI - NO e) Avere una qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta con case di cura private o con laboratori di analisi chimico-cliniche e biologiche SI - NO f) Essere titolare di incarico disciplinato dal presente accordo nell'ambito di altra regione SI - NO Dichiara altresi' di percepire indennita' di rischio in base ad altro accordo lavorativo SI - NO (in caso di risposta affermativa indicare il tipo di attivita' svolta e la misura dell'indennita' percepita) ............................ Dichiara infine di percepire ad altro titolo: quote di caro-vita SI - NO indennita' integrativa speciale SI - NO Data .............................................................. Firma ............................................................ Il sottoscritto allega la documentazione in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo e comprovante quanto da lui dichiarato nel presente foglio notizie: 1) ............................................................ 2) ............................................................ 3) ............................................................ 4) ............................................................ 5) ............................................................ 6) ............................................................ 7) ............................................................ 8) ............................................................ 9) ............................................................ 10) ............................................................ 11) ............................................................ 12) ............................................................ Data........................... Firma per esteso........................... N.B. - Il presente foglio notizie, se utilizzato per le comunicazioni che annualmente i titolari d'incarico devono fornire ai sensi dell'art. 7, deve essere inviato all'unita' sanitaria locale e all'assessorato regionale alla sanita' competenti. Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-Allegato B

ALLEGATO B TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE REGIONALI DI CUI ALL'ART. 2 DELL'ACCORDO. A) TITOLI ACCADEMICI 1) Laurea in chimica o chimica industriale: voto di laurea 110 e lode . . . . . . . . . . . . . . punti 4,00 voto di laurea 110 . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2,00 voto di laurea da 100 a 109 . . . . . . . . . . . . . " 1,00 voto di laurea da 90 a 99 . . . . . . . . . . . . . . " 0,50 2) Specializzazioni nelle discipline di cui all'allegato elenco: per la prima specializzazione . . . . . . . . . . . . punti 0,50 per ogni ulteriore specializzazione . . . . . . . . . " 0,40 3) Libere docenze nelle discipline di cui all'elenco citato al punto 2): per la prima libera docenza . . . . . . . . . . . . . punti 1,00 per ogni ulteriore libera docenza . . . . . . . . . . " 0,80 All'aspirante che nella stessa disciplina abbia conseguito la specializzazione e la libera docenza verra' attribuito il punteggio maggiore. B) TITOLI DI STUDIO Corsi di perfezionamento o di aggiornamento in una delle discipline di cui all'elenco allegato o altra disciplina attinente alla professione di chimico, di durata non inferiore a 30 ore, documentati da attestazione di presenza e di profitto (non sono valutabili i corsi di aggiornamento obbligatori per contratto o convenzione). I corsi sono valutabili se organizzati dal Servizio sanitario nazionale o da universita'. Alle medesime condizioni sono altresi' valutabili i corsi tenuti da organizzazioni sanitarie private purche' preventivamente accreditati con atto formale dell'Ordine dei chimici e tale circostanza risulti nell'attestato finale: per ciascun corso . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,10 C) TITOLI DI CARRIERA Servizio prestato in qualita' di chimico presso UU.SS.LL., istituti universitari, ospedali pubblici o privati equiparati ai sensi di legge, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, enti e istituti pubblici di ricerca, Istituto superiore di sanita': 1) Direttore, dirigente di laboratorio, professore ordinario o qualifiche corrispondenti presso pubbliche amministrazioni: titolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 8,40 incaricato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6 2) Coadiutore, professore associato o qualifiche corrispondenti presso pubbliche amministrazioni: titolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 4,80 incaricato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3 3) Collaboratore, professore incaricato o qualifiche corrispondenti presso pubbliche amministrazioni: titolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 2,40 incaricato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1,50 - Il punteggio fisso relativo alla valutazione dei titoli di carriera va attribuito ai soli vincitori di concorsi ai relativi posti o regolarmente officiati nelle specifiche qualifiche con nomina rettorale o del consiglio di amministrazione o degli organi competenti, e sempreche' gli interessati dimostrino di aver ricoperto l'incarico complessivamente per almeno 12 mesi. - L'aver ottenuto qualifiche di idoneita' in pubblici concorsi comporta una tantum il riconoscimento di un punteggio pari ad 1/8 del punteggio previsto per i corrispondenti titoli di carriera, nel caso che l'interessato non abbia ricoperto il posto per il quale ha concorso. Tale criterio si applica anche a quei chimici che, pur avendo ricoperto il posto a seguito di concorso, abbiano svolto le relative funzioni per un periodo inferiore a mesi 12. - All'aspirante che sia contemporaneamente in possesso di piu' titoli di carriera verra' valutato il titolo che comporta il punteggio piu' alto. - Le qualifiche di dirigente, coadiutore, collaboratore nonche' quelle corrispondenti presso pubbliche amministrazioni vanno determinate in base alla posizione funzionale risultante dai quadri del personale assunto con rapporto di pubblico impiego a seguito di concorso. - Gli interessati dovranno esibire valida documentazione rilasciata dai competenti organi, in cui siano specificati gli estremi dei provvedimenti di nomina e la relativa decorrenza, nonche' la qualifica attribuita. D) TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO 1) Attivita' professionale di chimico, successiva all'iscrizione all'albo professionale, svolta presso laboratori gestiti da amministrazioni pubbliche o equiparate . . . . . . . . . punti 1,20 2) attivita' professionale di chimico successiva all'iscrizione all'albo, svolta presso laboratori di analisi privati . . " 0,80 - Il punteggio per i titoli professionali e di servizio di cui al presente punto D), e' da computare in riferimento ad ogni anno di attivita' ed e' frazionabile in dodicesimi; frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero. Lo stesso punteggio non e' cumulabile se riferito a prestazioni svolte contemporaneamente; in tale caso e' valutata solo l'attivita' che comporta il punteggio piu' alto. E) ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE PER UN MASSIMO DI 10 ANNI per ogni anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,10 - Il punteggio previsto per l'anzianita' di iscrizione all'ordine si riferisce ad ogni anno di iscrizione ed e' frazionabile in dodicesimi. Frazioni di mese superiori a 15 giorni sono computate come mese intero. NORME DI APPLICAZIONE L'aspirante all'incarico, ai fini dell'attribuzione del punteggio, deve produrre idonea documentazione rilasciata dai competenti organi; per quanto si riferisce alla certificazione relativa ai titoli professionali e di servizio di cui al punto D, n. 2, essa e' rilasciata dall'ordine dei chimici dopo aver acquisito dagli interessati l'indispensabile documentazione probatoria.

Accordo collettivo nazionale disciplina rapporti con i chimici ambulatoriali-Elenco

ELENCO DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE DI SPECIALIZZAZIONE 1) Igiene 2) Scienze dell'alimentazione 3) Endocrinologia sperimentale 4) Tecnologie alimentari 5) Biologia applicata 6) Biologia sanitaria 7) Scienze e tecniche cosmetiche 8) Biochimica e chimica clinica 9) Tossicologia forense 10) Analisi chimico-cliniche e microbiologia 11) Biochimica marina 12) Conserve alimentari di origine vegetale 13) Istochimica e citochimica Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (Art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15) Io sottoscritto dottor .......................................... nato a...................................... (prov. ..............) il............................. residente in ...................... (prov. ...................) c.a.p. ............ via/piazza ........ n. ................... ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; Dichiaro sotto la mia responsabilita' di non trovarmi in alcuna delle posizioni di incompatibilita' di cui all'art. 4 dell'accordo collettivo nazionale con i chimici ambulatoriali reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1988, n. 255. Dichiaro inoltre di svolgere altre attivita' per complessive ore settimanali........................... presso: 1) ............................................................ 2) ............................................................ 3) ............................................................ Il dichiarante L'anno millenovecento................................. addi' .... del mese di.................................. avanti a me .......... e' compars... sig. ................................................ della cui identita' sono certo, per ................................ ...l... quale, dopo essere stat... da me ammonit... sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, mi ha reso la suestesa dichiarazione, sottoscrivendola in mia presenza. (firma dell'incaricato) ------------------------------------------------------- ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I CHIMICI AMBULATORIALI SOTTOSCRITTO IL 13 FEBBRAIO 1988. Ministro della sanita': DONAT CATTIN Per il Ministro del lavoro: ROCELLI Ministro del tesoro: AMATO Regioni: Veneto: BOGONI Toscana: BENELLI Piemonte: MACCARI Per Emilia-Romagna: ONETO Lazio: ZIANTONI Umbria: GUIDI Calabria: TRENTO A.N.C.I: MORUZZI BELCASTRO ACOCELLA FREDDI BACCOMO PANELLA U.N.C.E.M.: POLI GONZI S.I.CHI.L P.: RIBEZZO U.SIN.C.I.: RAMPINO Consiglio nazionale chimici: RAMPINO

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