LEGGE 4 luglio 1988, n. 277
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di Vienna per la protezione della fascia di ozono, con allegati, adottata a Vienna il 22 marzo 1985 dalla Conferenza dei plenipotenziari, nonche' le due risoluzioni finali adottate in pari data.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto previsto dall'articolo 17 della convenzione stessa.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Convention
CONVENTION DE VIENNE PUOR LA PROTECTION DE LA COUCHE D'OZONE Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE DI VIENNA PER LA PROTEZIONE DELLA OZONOSFERA NAZIONI UNITE 1985 CONVENZIONE DI VIENNA PER LA PROTEZIONE DELLA OZONOSFERA Preambolo -------- Le Parti alla presente Convenzione, ------- Coscienti dell'incidenza nefasta che potrebbe avere sulla salute dell'uomo e l'ambiente ogni modificazione della ozonosfera, Ricordando le relative disposizioni della Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente, e in particolare il principio 21, in cui e' stipulato che, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo la propria politica ambientale e hanno il dovere di fare in modo che le attivita' esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente in altri stato o regioni che non cadono sotto nessuna giurisdizione nazionale, Tenendo conto della situazione e dei bisogni particolari dei paesi in via di sviluppo, Avendo presenti i lavori e gli studi in corso presso organizzazioni sia internazionali che nazionali e, in particolare, il Piano mondiale d'azione per la ozonosfera del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, Avendo anche presenti le misure di precauzione gia' prese a livello nazionale e internazionale in vista della protezione della ozonosfera, Coscienti che l'adozione di misure atte a proteggere l'ozonosfera dalle modificazioni imputabili alle attivita' umane puo' essere effettuata solo nel contesto di una cooperazione e di un azione internazionali e dovrebbe essere fondata su dati scientifici e tecnici pertinenti, Coscienti egualmente della necessita' di effettuare nuove ricerche e osservazioni sistematiche al fine di sviluppare le conoscenze scientifiche sulla ozonosfera e gli effetti nocivi che potrebbero essere causati dalla sua perturbazione, Determinate a proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente contro gli effetti nocivi risultanti dalla modificazione della ozonosfera, Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo DEFINIZIONI Ai fini della presente Convenzione: 1. Per ozonosfera si intende lo strato di ozono atmosferico presente al di sopra dello strato limite del pianeta. 2. Per effetti nocivi si intendono le modificazioni apportate all'ambiente fisico e agli esseri viventi, ivi compresi i cambiamenti climatici, che esercitano effetti nocivi significativi sulla salute dell'uomo o sulla composizione, la resistenza e la produttivita' degli ecosistemi naturali o predisposti o sui materiali utili all'umanita'. 3. Per tecnologia o materiali di sostituzione si intende una tecnologia o un materiale la cui utilizzazione permette di ridurre o di escludere praticamente le emissioni di sostanze che hanno o possono avere effetti nocivi sulla ozonosfera. 4. Per sostanze di sostituzione si intendono sostanze che riducono, eliminano o evitano gli effetti nocivi sulla ozonosfera. 5. Per Parti si intendono le Parti alla presente convenzione, a meno che il testo non imponga un'altra interpretazione. 6. Per organizzazione regionale di integrazione economica si intende una organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione che ha competenza nei settori coperti della Convenzione o dai suoi protocolli ed e' stata debitamente autorizzata, secondo le sue procedure interne, a firmare, a ratificare, ad accettare, ad approvare la Convenzione o i suoi protocolli o ad aderirvi. 7. Per protocolli si intendono i protocolli della presente Convenzione.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 OBBLIGHI GENERALI 1. Le Parti adotteranno misure appropriate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e dei protocolli in vigore di cui sono parti per proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente contro gli effetti nocivi che derivano o possono derivare dalle attivita' umane che modificano o possono modificare l'ozonosfera. 2. A questo scopo, le Parti, secondo i mezzi di cui dispongono e secondo le loro possibilita': a) Cooperano, per mezzo di osservazioni sistematiche, di ricerche e di scambi di informazioni al fine di meglio comprendere e apprezzare gli effetti delle attivita' umane sulla ozonosfera e gli effetti esercitati sulla salute dell'uomo e l'ambiente dalla modificazione della ozonosfera; b) Adottano le misure legislative o amministrative adeguate e cooperano per armonizzare le politiche appropriate tendenti a regolamentare, limitare, ridurre o prevenire le attivita' umane dipendenti dalla loro giurisdizione o dal loro controllo nel caso in cui queste attivita' abbiano o possano avere effetti nocivi in seguito alla modificazione, o alla eventuale modificazione della ozonosfera; c) Cooperano per formulare misure, procedure e norme convenute per lapplicazione della presente Convenzione in vista della adozione di protocolli e annessi; d) Cooperano con gli organismi internazionali competenti per l'effettiva applicazione della presente Convenzione e i protocolli di cui esse sono parti. 3) Le disposizioni della presente Convenzione sono senza effetti sul diritto delle Parti di adottare, conformemente al diritto internazionale, misure interne piu' rigorose di quelle esaminate ai paragrafi 1) e 2) di cui sopra e sono anche senza effetto sulle misure interne addizionali gia' prese da una Parte, salvo che queste misure non siano incompatibili con le obbligazioni derivanti a dette Parti dalla presente Convenzione. 4. L'applicazione del presente articolo e' fondata su considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 RICERCHE E OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 1. Le parti si impegnano, secondo la necessita', a intraprendere ricerche e valutazioni scientifiche o a cooperare alla realizzazione di ricerche e di valutazioni scientifiche, direttamente o con l'intermediazione di organi internazionali competenti su: a) I processi fisici e chimici che possono influire sulla ozonosfera; b) Gli effetti sulla salute dell'uomo e gli altri effetti biologici di ogni modificazione della ozonosfera, in particolare quelli che risultano dalle modificazioni dell'irradiamento ultravioletto d'origine solare avente una azione biologica (UV-B); c) Le incidenze sul clima delle modificazioni della ozonosfera; d) Gli effetti delle modificazioni della ozonosfera e delle modificazioni dell'irradiamento UV-B risultanti sui materiali naturali e sintetici utili all'umanita'; e) Le sostanze, pratiche, processi e attivita' che possono influire sulla ozonosfera e i loro effetti cumulativi; f) Le sostanze e tecnologie di sostituzione; g) I problemi socio-economici connessi; e come precisato agli annessi I e II. 2. Le Parti si impegnano a promuovere o a mettere a punto, secondo la necessita', direttamente o con l'intermediazione di organi internazionali competenti e tenendo pienamente conto della loro legislazione nazionale e delle attivita' pertinenti sia a livello nazionale che internazionale, dei programmi comuni o complementari ai fini di osservazioni sistematiche dello stato della ozonosfera e di altri parametri pertinenti conformemente alle disposizioni dell'annesso I. 3. Le Parti si impegnano a cooperare, direttamente o con l'intermediazione di organi internazionali competenti, per assicurare la raccolta, la convalidazione e la trasmissione dei dati ottenuti dalla ricerca e dei dati osservati, con l'intermediazione di centri di dati mondiali adeguati e in modo regolare e senza ritardo.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 COOPERAZIONE NEI CAMPI GIURIDICO SCIENTIFICO E TECNICO 1. Le Parti facilitano e favoriscono lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, socio-economiche, commerciali e giuridiche appropriate ai fini della presente Convenzione e come precisato all'annesso II. Queste informazioni sono fornite agli organi autorizzati dalle Parti. Ogni organismo che riceve informazioni considerate come confidenziali dalla Parte che le fornisce provvede a che queste non siano divulgate e le riunira' al fine di proteggerne il carattere confidenziale prima di metterle a disposizione di tutte le Parti. 2. Le Parti cooperano, conformemente alla loro legislazione, regolamentazione e consuetudini nazionali e tenendo conto, in particolare, dei bisogni dei paesi in via di sviluppo, per promuovere, direttamente o con l'intermediazione degli organi internazionali competenti, la messa a punto e il trasferimento di tecnologia e conoscenze. La cooperazione si attuera' soprattutto con i mezzi seguenti: a) Facilitare l'acquisizione di tecnologie di sostituzione dalle altre Parti; b) Fornire informazioni sulle tecnologie e il materiale di sostituzione e i manuali o le guide speciali in materia; c) Fornire il materiale e le istallazioni di ricerca e di osservazione sistematiche necessarie; d) Assicurare la formazione appropriata del personale scientifico e tecnico.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 COMUNICAZIONE D'INFORMAZIONI Le Parti trasmettono alla Conferenza delle Parti istituita dall'articolo 6, tramite il segretariato, le informazioni sulle misure che esse hanno adottato in applicazione della presente Convenzione e dei protocolli di cui sono parti, la forma e frequenza di tali rapporti essendo stabilite dalle riunioni delle Parti agli strumenti considerati.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 CONFERENZA DELLE PARTI 1. Il presente articolo istituisce una Conferenza delle Parti. La prima riunione della Conferenza delle Parti sara' convocata dal segretariato designato a titolo provvisorio, conformemente all'articolo 7, un anno-al piu' tardi-dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito, riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti avranno luogo regolarmente, secondo la frequenza determinata dalla Conferenza nella sua prima riunione. 2. Riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti potranno aver luogo in qualsiasi momento se la Conferenza lo ritiene necessario, o previa domanda scritta di una Parte a condizione che questa domanda sia sostenuta da almeno un terzo delle Parti nei sei mesi seguenti la propria comunicazione alle Parti suddette da parte del segretariato. 3. La Conferenza delle Parti stabilira' e adottera' per consenso il proprio regolamento interno e il proprio regolamento finanziario, i regolamenti interni e i regolamenti finanziari di ogni organo sussidiario che essa potra' creare e le disposizioni finanziarie che regoleranno il funzionamento del segretariato. 4. La Conferenza delle Parti esamina in permanenza l'applicazione della presente Convenzione e, inoltre: a) Stabilisce la forma e la frequenza della comunicazione delle informazioni che debbono essere presentate conformemente all'articolo 5 e esamina sia queste informazioni sia i rapporti presentati da ogni organo sussidiario; b) Studia le informazioni scientifiche sullo stato della ozonosfera, sulla sua possibile modificazione e sugli effetti possibili di questa modificazione; c) Favorisce, conformemente all'articolo 2, l'armonizzazione delle politiche, strategie e misure appropriate per ridurre al minimo i rifiuti di sostanze che modificano o possono modificare l'ozonosfera e fa raccomandazioni su tutte le altre misure in rapporto con la presente Convenzione; d) Adotta, conformemente agli articoli 3 e 4, programmi di ricerche, di osservazioni sistematiche, di cooperazione scientifica e tecnica, di scambi di informazioni e di trasferimento di tecnologia e di conoscenze; e) Esamina e adotta, a seconda della necessita', gli emendamenti alla presente Convenzione e ai suoi annessi, conformemente agli articoli 9 e 10; f) Esamina gli emendamenti a ogni protocollo e gli annessi a ogni protocollo e, se cosi' e' stato deciso, raccomanda la loro adozione alle parti al relativo protocollo; g) Esamina e adotta, a seconda della necessita', gli annessi supplementari alla presente Convenzione, conformemente all'articolo 10; h) Esamina e adotta, a seconda della necessita', i protocolli conformemente all'articolo 8; i) Istituisce gli organi sussidiari giudicati necessari all'applicazione della presente Convenzione; j) Si assicura, a seconda delle necessita', i servizi di organismi internazionali e di comitati scientifici competenti e, in particolare, quelli della Organizzazione mondiale della sanita', cosi' come del comitato di coordinamento per l'ozonosfera, per ricerche scientifiche, osservazioni sistematiche e altre attivita' conformi agli obiettivi della presente Convenzione; utilizza anche, secondo le necessita', le informazioni provenienti da questi organi e comitati; k) Esamina e prende ogni altra misura necessaria a perseguire gli obiettivi della presente Convenzione. 5. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue Istituzioni specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, cosi' come ogni Stato che non e' parte alla presente Convenzione, possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni della Conferenza delle Parti. Ogni organo o organismo nazionale o internazionale governativo o non governativo qualificato nei campi legati alla protezione della ozonosfera che ha informato il segretariato del proprio desiderio di farsi rappresentare a una riunione della Conferenza delle parti in qualita' di osservatore, puo' essere ammesso a prendervi parte purche' un terzo almeno delle parti presenti non vi faccia obiezione. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono subordinate al rispetto del regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 IL SEGRETARIATO 1. Le funzioni del segretariato sono le seguenti: a) Organizzare le riunioni delle Parti conformemente agli articoli 6, 8, 9 e 10 e assicurarne il servizio; b) Stabilire e trasmettere un rapporto fondato sulle informazioni ottenute conformemente agli articoli 4 e 5, cosi' come sulle informazioni ottenute in occasione delle riunioni degli organi sussidiari creati in virtu' dell'articolo 6; c) Adempiere alle funzioni che gli sono assegnate in virtu' di ogni protocollo alla presente Convenzione; d) Stabilire rapporti sulle attivita' condotte a buon fine nell'esercizio delle funzioni assegnategli in virtu' della presente Convenzione e presentarle alla Conferenza delle Parti; e) Assicurare il coordinamento necessario con altri organismi internazionali competenti e in particolare concludere gli accordi amministrativi e contrattuali che potrebbero essergli necessari per adempiere efficacemente alle proprie funzioni; f) Adempiere a tutte le altre funzioni che la Conferenza delle Parti potrebbe decidere di assegnargli. 2. Le funzioni del segretariato saranno esercitate provvisoriamente dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente fino alla fine della prima riunione ordinaria della Conferenza delle Parti, tenuta conformemente all'articolo 6. Alla sua prima riunione ordinaria, la Conferenza delle Parti designera' il segretariato tra le organizzazioni internazionali competenti che si saranno proposte per assicurare le funzioni di segretariato previste dalla presente Convenzione.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 ADOZIONE DI PROTOCOLLI 1. La Conferenza delle Parti, puo', durante una riunione, adottare protocolli alla presente Convenzione conformemente all'articolo 2. 2. Il testo di ogni protocollo proposto e' comunicato dal segretariato alle Parti almeno sei mesi prima della suddetta riunione.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE O AI PROTOCOLLI 1. Ogni Parte puo' proporre emendamenti alla presente Convenzione o a uno qualunque dei protocolli. Questi emendamenti tengono debitamente conto, tra l'altro delle considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti. 2. Gli emendamenti alla presente Convenzione sono adottati durante una riunione della Conferenza delle Parti. Gli emendamenti a un protocollo sono adottati in una riunione delle Parti al protocollo in oggetto. Il testo di ogni emendamento proposto alla presente Convenzione o a uno qualunque dei protocolli, salvo disposizione contraria del protocollo considerato, e' comunicato dal segretariato alle Parti almeno sei mesi prima della riunione in cui e' proposto per adozione. Il segretariato comunica per informazione anche gli emendamenti proposti dai firmatari della presente Convenzione. 3. Le Parti non risparmiano alcuno sforzo per raggiungere, per quanto attiene ogni emendamento proposto per la presente Convenzione, un accordo per consenso. Se tutti gli sforzi per pervenire ad un consenso sono stati esauriti senza che un accordo sia stato raggiunto, l'emendamento e' approvato in ultima istanza da un voto a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti alla riunione e che abbiano espresso il loro voto e sottoposto dal depositario a tutte le Parti per ratifica approvazione o accettazione. 4. La procedura esposta al paragrafo 3 di cui sopra e' applicabile agli emendamenti a ogni protocollo alla Convenzione, salvo che la maggioranza dei due terzi delle Parti al protocollo in oggetto presenti alla riunione e che abbia espresso il proprio voto, sia sufficiente per l'approvazione. 5. La ratifica, l'approvazione o l'accettazione degli emendamenti e' notificata per iscritto al depositario. Gli emendamenti adottati conformemente ai paragrafi 3 o 4 di cui sopra entrano in vigore fra le Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno dopo che il depositario avra' avuto la notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione da tre quarti almeno delle parti alla presente Convenzione o dai due terzi almeno delle Parti al Protocollo in oggetto, salvo disposizione contraria del protocollo in questione. In seguito, gli emendamenti entrano in vigore per ogni altra Parte il novantesimo giorno dopo il deposito della suddetta Parte del suo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione degli emendamenti. 6. Ai fini del presente articolo, con l'espressione Parti presenti alla riunione e aventi espresso il proprio voto si intendono le Parti presenti alla riunione che hanno emesso un voto affermativo o negativo.
Convenzione - art. 10
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