LEGGE 7 luglio 1988, n. 254

Type Legge
Publication 1988-07-07
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dai Ministeri

1.In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonchè il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

2.Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, anche se conseguito successivamente alla data di assunzione, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

3.Ai soli fini dell'inquadramento di cui al comma precedente, per le attività tecnico-professionali per le quali non è prevista l'abilitazione professionale, il possesso del requisito della frequenza di un anno di specializzazione a livello universitario richiesto dai relativi bandi di concorso è equiparato al titolo di abilitazione professionale.

4.Sono inoltre inquadrati nella nona qualifica i direttori, appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimento non riservati a qualifiche dirigenziali, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, nonchè il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.

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