LEGGE 8 luglio 1988, n. 292
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti agli articoli VIII, XIII, XVII, XIX e XXI della convenzione del 23 ottobre 1969 relativa alla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico sud-orientale (legge 12 dicembre 1973, n. 1024), adottati dalla Commissione internazionale per la pesca nell'Atlantico sud-orientale nella sua 8a sessione ordinaria, tenutasi a Tarragona il 12 dicembre 1985.
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