LEGGE 8 luglio 1988, n. 292

Type Legge
Publication 1988-07-08
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti agli articoli VIII, XIII, XVII, XIX e XXI della convenzione del 23 ottobre 1969 relativa alla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico sud-orientale (legge 12 dicembre 1973, n. 1024), adottati dalla Commissione internazionale per la pesca nell'Atlantico sud-orientale nella sua 8a sessione ordinaria, tenutasi a Tarragona il 12 dicembre 1985.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.