LEGGE 8 luglio 1988, n. 293

Type Legge
Publication 1988-07-08
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con protocollo esplicativo, firmato a Mosca il 19 giugno 1984.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 23 dell'accordo stesso.

Art. 3
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALI

Accordo - art. 1

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI VIAGGIATORI E MERCI SU STRADA. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, considerato che il miglioramento delle condizioni di trasporto dei viaggiatori e delle merci costituisce un importante fattore per l'ulteriore sviluppo della cooperazione tra i due Paesi, considerato il favorevole sviluppo delle loro relazioni economiche bilaterali, animati dalla volonta' di sviluppare ulteriormente, su una base di reciprocita', i trasporti di viaggiatori e di merci su strada fra i due Paesi, animati dalla volonta' di dare piena applicazione a tutte le disposizioni dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, ed in particolare a quelle relative allo sviluppo dei trasporti, hanno deciso di stipulare il presente Accordo: Articolo 1. In conformita' a quanto stabilito dal presente Accordo vengono effettuati tra i due Paesi, compreso il transito attraverso il loro territorio, trasporti regolari ed occasionali di viaggiatori su autobus e trasporti di merci su autocarri, rimorchi, trattori stradali, semirimorchi lungo gli itinerari aperti al traffico automobilistico internazionale, che saranno indicati da ciascuna delle due Parti contraenti per il proprio territorio.

Accordo - art. 2

Articolo 2. 1. I servizi regolari di viaggiatori per mezzo di autobus verranno istituiti previ accordi tra le competenti Autorita' delle Parti contraenti. 2. Le domande relative all'istituzione di tali trasporti verranno scambiate tra le Autorita' competenti delle Parti contraenti in tempo utile. Tali domande dovranno contenere i seguenti dati: denominazione del trasportatore (ditta), itinerario, orario degli spostamenti, tariffe, fermate alle quali il trasportatore effettuera' il carico e lo scarico dei viaggiatori e, altresi', il periodo e la frequenza dell'effettuazione dei trasporti.

Accordo - art. 3

Articolo 3. 1. Per l'effettuazione di trasporti occasionali di viaggiatori per mezzo autobus, tra i due Paesi e in transito attraverso il loro territorio, ad eccezione dei trasporti previsti dall'articolo 4 del presente Accordo, sono richieste le autorizzazioni rilasciate dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti. 2. La domanda di autorizzazione ad effettuare trasporti occasionali di viaggiatori, prevista dal paragrafo 1 del presente articolo, viene inoltrata dal trasportatore all'Autorita' competente del suo Paese, la quale, a sua volta, la fa pervenire all'Autorita' competente dell'altra Parte contraente. 3. Le Autorita' competenti delle Parti contraenti rilasceranno l'autorizzazione valida per il tratto di percorso sul loro territorio. 4. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, saranno valide ciascuna per un solo viaggio di andata e ritorno.

Accordo - art. 4

Articolo 4. 1. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3 non e' richiesta per l'effettuazione di trasporti occasionali di viaggiatori a mezzo di autobus nei seguenti casi: a) se uno stesso gruppo di viaggiatori viene trasportato nella sua composizione originaria su uno stesso autobus per tutta la durata di un viaggio, il quale abbia inizio e termini nel territorio di quella Parte contraente dove l'autobus e' immatricolato; b) se uno stesso gruppo di viaggiatori viene trasportato nella sua composizione originaria su uno stesso autobus, in una sola direzione per tutta la durata di un viaggio, il quale abbia inizio nel territorio di quella Parte contraente dove l'autobus e' immatricolato e termini nel territorio dell'altra Parte contraente, a condizione che l'autobus ritorni a vuoto nel Paese dove e' stato immatricolato. 2. Non e' altresi' richiesta autorizzazione in caso di sostituzione di autobus in avaria con un altro autobus. 3. Nell'effettuare i trasporti previsti dal paragrafo 1 del presente articolo, il conducente dell'autobus deve avere presso di se' un elenco nominativo dei viaggiatori.

Accordo - art. 5

Articolo 5. 1. I trasporti di merci tra i due Paesi o in transito attraverso il loro territorio vengono effettuati per mezzo di autocarri con o senza rimorchio e trattori stradali con semirimorchio sulla base delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti. 2. Per ogni autotrasporto di merci deve essere rilasciata una autorizzazione valida per un viaggio di andata e ritorno. 3. Le Autorita' competenti delle Parti contraenti si scambieranno annualmente il quantitativo concordato di moduli di autorizzazione per il trasporto di merci. I moduli dovranno essere muniti del timbro e della firma dell'Autorita' competente per il rilascio dell'autorizzazione. 4. Le autorizzazioni necessarie per gli automezzi italiani che circolano sul territorio sovietivo vengono rilasciate dall'Autorita' competente italiana su moduli pervenuti dall'Autorita' competente sovietica nel limite dei contingenti fissati di comune accordo dagli Organi competenti dei due Paesi. 5. Le autorizzazioni necessarie per gli automezzi sovietici che circolano sul territorio italiano vengono rilasciate dall'Autorita' competente sovietica su moduli pervenuti dall'Autorita' competente italiana nel limite dei contingenti fissati di comune accordo dagli Organi competenti dei due Paesi.

Accordo - art. 6

Articolo 6. Le autorizzazioni di cui al precedente articolo 5 sono di due specie: a) autorizzazioni valevoli per un solo viaggio di andata e ritorno dal territorio di una Parte contraente al territorio dell'altra Parte contraente; b) autorizzazioni valevoli esclusivamente per il transito sul territorio dell'altra Parte contraente. La validita' delle autorizzazioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo e' limitata a 3 mesi dalla data del rilascio all'autotrasportatore da parte delle Autorita' competenti del proprio Paese.

Accordo - art. 7

Articolo 7. 1. Le Autorita' competenti delle Parti contraenti rilasciano reciprocamente senza limitazioni e fuori del quantitativo stabilito all'articolo 5 paragrafo 3 autorizzazioni per i trasporti sottoindicati: a) beni mobili, in caso di trasloco; b) salme anche se sottoposte ad imbalsamazione od incenerimento; c) materiali ed oggetti destinati a fiere ed esposizioni; d) autoveicoli, motociclette, biciclette, animali ed ogni altro mezzo ed attrezzatura destinati a manifestazioni sportive e di spettacolo; e) strumenti musicali, decorazioni ed accessori teatrali, attrezzature e materiale destinato a registrazioni radiofoniche, riprese cinematografiche, televisive, nonche' manifestazioni teatrali; f) effetti postali; g) autoveicoli danneggiati. 2. Le eccezioni previste alle lettere c), d), e) al paragrafo 1 del presente articolo sono valide soltanto nel caso in cui la merce trasportata debba essere reimportata nel Paese di immatricolazione del veicolo.

Accordo - art. 8

Articolo 8. 1. Nel caso in cui le dimensioni o il peso del veicolo con o senza carico superino i limiti stabiliti dalle norme vigenti nel territorio dell'altra Parte contraente, il trasportatore deve ottenere un'autorizzazione speciale rilasciata dalle Autorita' competenti dell'altra Parte contraente. 2. La stessa procedura dovra' essere seguita nel caso di trasporti di merci definite pericolose dalle norme vigenti nel territorio dell'altra Parte contraente. 3. Se l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 e paragrafo 2 del presente articolo prevede che il mezzo di autotrasporto percorra un itinerario determinato, il trasporto dovra' essere effettuato lungo l'itinerario indicato.

Accordo - art. 9

Articolo 9. I trasporti di merci previsti dal presente Accordo dovranno essere effettuati con lettere di vettura corrispondenti al modello internazionale riconosciuto.

Accordo - art. 10

Articolo 10. 1. I trasporti internazionali previsti dal presente Accordo possono essere effettuati soltanto dai trasportatori che, conformemente alla legislazione interna del proprio Paese, sono autorizzati ad effettuare tali trasporti. 2. I veicoli che effettuano i trasporti internazionali di cui al presente Accordo devono essere muniti della targa nazionale e di un segno distintivo che indichi il Paese di provenienza.

Accordo - art. 11

Articolo 11. Il trasportatore non e' autorizzato ad effettuare trasporti di passeggeri o di merci tra due punti situati nel territorio dell'altra Parte contraente.

Accordo - art. 12

Articolo 12. 1. Il conducente del veicolo deve essere munito di patente di guida nazionale o internazionale e dei documenti nazionali di immatricolazione del mezzo di trasporto. 2. Le patenti di guida nazionali o internazionali devono essere conformi al modello adottato dalla Convenzione internazionale sulla circolazione stradale.

Accordo - art. 13

Articolo 13. Nell'effettuazione dei trasporti internazionali sulla base del presente Accordo dovranno essere osservate le norme della circolazione, nonche' tutte le altre leggi e norme ivi comprese quelle tributarie in vigore nel Paese sul cui territorio viene effettuato il trasporto.

Accordo - art. 14

Articolo 14. I trasferimenti valutari determinati dai trasporti effettuati in virtu' del presente Accordo sono regolati dagli Accordi di pagamento in vigore tra i due Paesi al momento dei rispettivi pagamenti. In mancanza di tali Accordi di pagamento i suddetti trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile liberamente trasferibile in ambedue i Paesi al tasso ufficiale di cambio vigente al momento del pagamento. Le relative somme verranno liberamente trasferite e non verranno sottoposte a nessun tipo di imposizione o a qualsiasi limitazione.

Accordo - art. 15

Articolo 15. I trasporti internazionali previsti dal presente Accordo vengono consentiti a condizione che al momento dell'ingresso nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti ogni veicolo che effettua il trasporto sia assicurato per la responsabilita' civile per i danni da esso eventualmente causati.

Accordo - art. 16

Articolo 16. 1. In occasione dell'effettuazione di trasporti sulla base del presente Accordo, vengono reciprocamente svincolati da tasse doganali, dazi e visti, in quanto importati sul territorio dell'altra Parte contraente: a) i carburanti che si trovino nei serbatoi previsti per ogni modello di mezzo di trasporto automobilistico, tecnologicamente e costruttivamente connessi con il sistema di alimentazione del motore; b) i materiali di lubrificazione nelle quantita' indispensabili per l'uso nel periodo del trasporto; c) le parti di ricambio e gli strumenti destinati alla riparazione del mezzo di trasporto automobilistico nel caso di un suo guasto. 2. Le parti di ricambio non utilizzate sono soggette alla riesportazione e le parti di ricambio sostituite devono essere riesportate o distrutte sotto la vigilanza doganale o dichiarate per l'importazione definitiva in conformita' alle norme stabilite sul territorio della corrispondente Parte contraente.

Accordo - art. 17

Articolo 17. Le questioni ivi comprese quelle doganali, sanitarie e di frontiera, che non sono regolate dal presente Accordo nonche' dagli Accordi internazionali a cui aderiscono ambedue le Parti contraenti, verranno risolte secondo la legislazione interna di ciascuna delle Parti contraenti.

Accordo - art. 18

Articolo 18. 1. Per il controllo doganale, sanitario e di frontiera saranno applicate le disposizioni degli Accordi internazionali a cui aderiscono ambedue le Parti contraenti e per la soluzione delle questioni non regolate da questi Accordi saranno applicate le leggi interne di ognuna delle Parti contraenti. 2. I trasporti di malati gravi, i trasporti regolari di viaggiatori a mezzo autobus, nonche' i trasporti di animali e merci deperibili avranno la precedenza al controllo doganale, sanitario e di frontiera.

Accordo - art. 19

Articolo 19. Le Parti contraenti risolveranno tutte le controversie concernenti l'interpretazione del presente Accordo, per canali diplomatici e qualora necessario attraverso trattative e consultazioni.

Accordo - art. 20

Articolo 20. Nel caso di violazione di una disposizione del presente Accordo avvenuta sul territorio di una delle Parti contraenti, l'Autorita' competente del Paese d'immatricolazione dei veicoli, su richiesta dell'Autorita' competente dell'altra Parte contraente, adottera' tutte le misure e le sanzioni necessarie ad assicurare il rispetto del presente Accordo. Delle misure adottate, l'Autorita' competente informera' l'Autorita' competente dell'altro Paese.

Accordo - art. 21

Articolo 21. Gli Organi competenti delle Parti contraenti si manterranno in contatto e si incontreranno periodicamente per l'esame dei problemi connessi all'attuazione del presente Accordo.

Accordo - art. 22

Articolo 22. Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudichera' la realizzazione di accordi e trattati bilaterali e multilaterali conclusi dalle due Parti contraenti.

Accordo - art. 23

Articolo 23. 1. Il presente Accordo entrera' in vigore 15 giorni dopo che le Parti contraenti si saranno comunicate per via diplomatica l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti. 2. Il presente Accordo restera' in vigore per un anno e sara' automaticamente prorogato di anno in anno, salvo denuncia di una delle Parti contraenti da notificarsi al piu' tardi tre mesi prima della scadenza del periodo in corso. Fatto a Mosca, il 19 giugno 1984, in due originali dei quali uno in lingua italiana e l'altro in lingua russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana dell'Unione delle Repubbliche C. Signorile socialiste sovietiche Yu. Sukhin Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Accordo-Protocollo

PROTOCOLLO ESPLICATIVO DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI VIAGGIATORI E MERCI SU STRADA. A proposito dell'applicazione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, firmato a Mosca il 19 giugno 1984, si e' convenuto quanto segue: 1) Ai fini del suddetto Accordo per "Autorita' competenti" si intende: Da parte italiana: Negli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 20 e 21 il Ministero dei trasporti; nell'articolo 8. 1 il Ministero dei Trasporti (Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione - MCTC) e l'Azienda Nazionale Autonoma Strade (ANAS); nell'articolo 8. 2 il Ministero dei Trasporti (Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione - MCTC) ed il Ministero dell'Interno. Da parte sovietica: Negli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 20 e 21 il Ministero dei trasporti Automobilistici della Repubblica Sovietica Federativa Socialista Russa (RSFSR); nell'articolo 8 il Ministero dei Trasporti Automobilistici della RSFSR, Ministero degli Affari Interni dell'URSS ed Autorita' stradali delle Repubbliche Federate. 2) Per "autoveicolo" ai fini del suddetto Accordo si intende: trasporto merci - autocarro, autocarro con rimorchio, autotrattore oppure autotrattore con semirimorchio; trasporto di viaggiatori - autobus, cioe' veicolo a trasporto di viaggiatori che dispone di non meno di otto posti a sedere oltre al posto del conducente, nonche' rimorchio per trasporto di bagagli. 3) Negli articoli 17 e 18 dell'Accordo per controllo sanitario si intende controllo sanitario, veterinario e fitosanitario. 4) Ai fini del suddetto Accordo per "trasporti regolari", si intendono i trasporti effettuati con gli automezzi di trasporto delle Parti contraenti secondo orario, itinerario, indicazioni dei punti di partenza, di destinazione e di fermate durante il percorso, concordati in tempo utile: per "trasporti occasionali" tutti gli altri trasporti. 5) Le condizioni di scambio dei moduli di autorizzazione e la pratica del loro impiego, menzionati negli articoli 3, 5 e 8 dell'Accordo, saranno concordate fra il Ministero dei Trasporti italiano e il Ministero dei Trasporti Automobilistici della RSFSR nel corso di una riunione degli Organi competenti delle Parti contraenti da tenersi entro due mesi dal momento dell'entrata in vigore dell'Accordo. 6) I Rappresentanti del Ministero dei Trasporti italiano e del Ministero dei Trasporti Automobilistici della RSFSR si riuniranno, alternativamente sul territorio di ciascuno dei due Paesi, per l'esame dei problemi connessi all'attuazione dell'Accordo (quali per esempio: comunicare gli itinerari per l'effettuazione dei trasporti di cui all'Accordo; determinare le modalita' di esecuzione dei servizi per il trasporto dei viaggiatori e delle merci; concordare i modelli delle autorizzazioni ed esaminare le modalita' ed i termini del rilascio nonche' le altre questioni che possano sorgere). 7) Le autorizzazioni previste dal punto 1 dell'articolo 5 dell'Accordo non svincolano i trasportatori ed i proprietari delle merci dall'obbligo di ottenere le necessarie autorizzazioni doganali per le merci, nonche' per il transito delle merci, secondo la legislazione interna di ciascuna delle Parti contraenti. Il Presente Protocollo e' parte integrante dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada e entrera' in vigore insieme ad esso. Fatto a Mosca il 19 giugno 1984, in due originali dei quali uno in lingua italiana e l'altro in lingua russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana dell'Unione delle Repubbliche C. Signorile socialiste sovietiche Yu. Sukhin Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.