LEGGE 15 luglio 1988, n. 275

Type Legge
Publication 1988-07-15
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Sentato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il termine del 30 giugno 1988 previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato come segue: al 31 dicembre 1988, per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale sia in funzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, un centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1989, per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale entri in funzione, entro la medesima data, un centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1990, per i residui uffici. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 1: Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 326/1987, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403 (Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonchè norme per il differimento di termini in materia tributaria) è il seguente: "Art. 4, comma 2. Il termine del 31 dicembre 1986 previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 marzo 1985, n. 101 (b) , in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato al 30 giugno 1988. È fatta comunque salva la facoltà al Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644".

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